Di cosa si tratta

Un cambiamento di impiego — disdetta del rapporto di lavoro attuale e assunzione di un nuovo impiego — non ha, in Svizzera, lo stesso significato in materia di diritto degli stranieri per tutte le persone. Tre assi determinano la situazione:

  1. Cittadinanza: i cittadini e le cittadine dell'UE/AELS sottostanno all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC, RS 0.142.112.681) e al suo allegato I; i cittadini e le cittadine di Stati terzi alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI, RS 142.20) e alla sua ordinanza d'esecuzione (Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA, RS 142.201).
  2. Tipo di permesso: B (dimora), C (domicilio), L (breve durata), G (frontaliere/a), Ci (dimora con attività lucrativa per i familiari di funzionari internazionali o per costellazioni particolari).
  3. Natura della nuova attività: attività lucrativa dipendente, attività lucrativa indipendente, cambiamento di ramo/di campo professionale.

Dalla combinazione di questi tre assi derivano obblighi molto diversi — dalla semplice notifica all'ufficio cantonale della migrazione, passando per l'obbligo di permesso ordinario in caso di prima ammissione, fino all'inammissibilità di fatto del cambiamento senza nuova domanda. È importante la distinzione tra la prima ammissione (durante la quale la priorità dei lavoratori indigeni e la conformità salariale sono esaminate nel merito) e il cambiamento di impiego di una persona già ammessa (per il quale la legge prevede in parte regole agevolate, segnatamente l'art. 38 LStrI). Questa pagina descrive la struttura normativa e non sostituisce un chiarimento del singolo caso presso l'ufficio cantonale della migrazione competente.

1 — Cambiamento di impiego sotto l'ALC (B, C, L, G UE/AELS)

Le persone di cittadinanza UE/AELS titolari di un permesso ALC (B UE/AELS, C UE/AELS, L UE/AELS, G UE/AELS) dispongono, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del suo allegato I, della libera scelta dell'impiego in Svizzera. Ciò significa:

  • Un cambiamento all'interno dello stesso campo professionale è possibile senza un separato rilascio del permesso.
  • Un cambiamento da un campo professionale all'altro è parimenti possibile senza un separato rilascio del permesso.
  • Un passaggio dallo statuto di «lavoratore/lavoratrice dipendente» a quello di «indipendente» (o viceversa) modifica certamente la base giuridica del permesso ALC (dall'art. 6 ALC all'art. 12 ALC, ciascuno dell'allegato I), ma rimane nell'ambito del diritto alla libera circolazione.

Obblighi in caso di cambiamento di impiego sotto l'ALC:

  • Notifica del nuovo datore di lavoro all'ufficio cantonale della migrazione ovvero al controllo abitanti competente. La notifica d'arrivo del soggiorno è retta dall'art. 10 OASA (notifica d'arrivo in caso di soggiorno soggetto a permesso); il termine concreto di notifica per il cambiamento di datore di lavoro è disciplinato a livello cantonale — è frequentemente richiesta una notifica entro pochi giorni, ovvero prima dell'assunzione dell'impiego. Il termine applicabile va richiesto all'ufficio cantonale della migrazione competente.
  • Notificare separatamente un cambiamento di domicilio: in caso di contestuale cambiamento di domicilio (altro Cantone, altro Comune), ulteriore notifica di partenza/d'arrivo nel Comune precedente e in quello nuovo entro il termine legale. La notifica d'arrivo dopo un cambiamento di domicilio è disciplinata all'art. 15 OASA; un cambiamento di Cantone segue l'art. 67 OASA. Il termine comunale esatto (spesso 14 giorni, talvolta più breve a seconda del Cantone) va verificato presso il Comune di domicilio.
  • Adeguamento del permesso in caso di cambiamento di sostanza: il passaggio tra attività lucrativa dipendente e indipendente modifica la base relativa alla libera circolazione (dallo statuto di lavoratore/lavoratrice secondo l'art. 6 ALC allo statuto di indipendente secondo l'art. 12 ALC, ciascuno dell'allegato I) e richiede un adeguamento formale. L'autorità cantonale della migrazione rilascia una carta di permesso nuova o modificata.

Un esame materiale del datore di lavoro o dell'impiego (paragonabile alla priorità dei lavoratori indigeni secondo l'art. 21 LStrI) non ha luogo in caso di cambiamento di impiego sotto l'ALC. La notifica non è una procedura di permesso costitutiva, bensì serve ad aggiornare il diritto di soggiorno — già esistente in virtù dell'ALC. Il titolo di soggiorno ha, in questa misura, un effetto dichiarativo (cfr. art. 2 ALC, allegato I).

Costellazione particolare ALC: disoccupazione dopo la perdita dell'impiego

Se un titolare o una titolare di un permesso ALC perde involontariamente l'impiego prima di assumerne uno nuovo, si applica l'art. 61a LStrI. Secondo il tenore della norma vale, in modo semplificato:

  • Per i titolari di un permesso di breve durata (L UE/AELS) il diritto di soggiorno cessa sei mesi dopo la fine involontaria del rapporto di lavoro (art. 61a LStrI, cpv. 1).
  • Per i titolari di un permesso di dimora (B UE/AELS) il diritto di soggiorno cessa parimenti sei mesi dopo la fine involontaria — tuttavia soltanto se questa interviene prima dello scadere dei primi dodici mesi di soggiorno (art. 61a LStrI, cpv. 1). Se la perdita dell'impiego interviene più tardi, si applica un termine di protezione più lungo.
  • Se la riscossione dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno cessa soltanto allo scadere di tale indennità (art. 61a LStrI, cpv. 2).

I termini completi, le regole transitorie e le interazioni con il diritto all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sono trattati in dettaglio nel contributo Perdita dell'impiego e permesso di soggiorno — qui solo un rinvio.

2 — Titolari B di Stati terzi — cambiamento di impiego e obbligo di permesso

Per i cittadini e le cittadine di Stati terzi titolari di un permesso B occorre distinguere accuratamente ciò che viene effettivamente riesaminato in caso di cambiamento di impiego da ciò che è già stato esaminato in occasione della prima ammissione. L'idea diffusa secondo cui ogni cambiamento di datore di lavoro innescherebbe automaticamente un nuovo esame completo della priorità dei lavoratori indigeni non è corretta in questa forma generalizzata.

Base giuridica del cambiamento di impiego — art. 38 LStrI

La legge disciplina in modo autonomo la mobilità delle persone già ammesse all'art. 38 LStrI (attività lucrativa):

  • I titolari B (permesso di dimora) che sono stati ammessi all'esercizio di un'attività lucrativa possono esercitare la loro attività in tutta la Svizzera e, secondo il tenore della legge, cambiare impiego senza ulteriore permesso (art. 38 cpv. 2 LStrI). Questa liberalizzazione concerne il cambiamento dell'attività lucrativa dipendente.
  • Se un titolare o una titolare B ammesso a un'attività lucrativa dipendente intende passare a un'attività lucrativa indipendente, è necessario a tal fine un permesso; esso è rilasciato se sono adempiute le condizioni dell'art. 19 LStrI (lett. a e b) (art. 38 LStrI, cpv. 3).
  • I titolari L (breve durata) possono parimenti esercitare l'attività in tutta la Svizzera, ma possono ottenere un cambiamento di impiego soltanto in presenza di motivi gravi e nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 22 LStrI e 23 LStrI (art. 38 LStrI, cpv. 1) — vedi sezione 4.
  • I titolari C (domicilio) possono esercitare un'attività lucrativa sia dipendente sia indipendente senza restrizioni in tutta la Svizzera (art. 38 cpv. 4 LStrI) — vedi sezione 3.

Nonostante questa liberalizzazione, ogni cambiamento di impiego rimane soggetto all'obbligo di notifica: le circostanze modificate devono essere comunicate all'autorità (obbligo di collaborare e di notifica, art. 90 LStrI; notifica d'arrivo del soggiorno secondo l'art. 10 OASA). Nella prassi cantonale questa notifica avviene regolarmente tramite il nuovo datore di lavoro, e l'autorità adegua la carta di permesso. Se nel singolo caso, oltre a ciò, sia richiesta un'approvazione dipende dalla natura del cambiamento (cambiamento dello scopo, del Cantone, della forma di attività) e dalla prassi cantonale; l'esigenza concreta va richiesta all'ufficio cantonale della migrazione competente.

Cosa esamina la prima ammissione — ammissione all'attività lucrativa (art. 18 LStrI, art. 21 LStrI, art. 22 LStrI)

L'esame materiale del mercato interviene in primo luogo in occasione dell'ammissione all'attività lucrativa (art. 18 LStrI e le disposizioni successive). Chi conosce questo criterio comprende perché un cambiamento di campo professionale o una nuova ammissione sia trattato nella prassi in modo più severo di un semplice cambiamento di datore di lavoro all'interno dello stesso ambito di attività.

Art. 18 LStrI — ammissione a un'attività lucrativa dipendente: i cittadini e le cittadine di Stati terzi sono ammessi se (a) l'ammissione serve gli interessi economici globali del Paese, (b) è presente una domanda del datore di lavoro e (c) sono adempiute le condizioni di cui agli art. 20 LStrI a 25 LStrI.

Art. 21 LStrI — priorità dei lavoratori indigeni (tenore per analogia): i cittadini e le cittadine di Stati terzi sono ammessi all'esercizio di un'attività lucrativa soltanto se è dimostrato che non è stato possibile trovare per l'impiego alcun lavoratore o lavoratrice indigeno idoneo né alcuno proveniente da uno Stato dell'UE/AELS. Il datore di lavoro deve documentare sforzi ragionevoli di reclutamento indigeno o UE/AELS — tipicamente:

  • messa a concorso dell'impiego presso l'ufficio regionale di collocamento (URC) competente per una durata adeguata,
  • inserzioni nelle pertinenti borse del lavoro,
  • documentazione delle candidature pervenute e dei motivi del loro rifiuto.

Le autorità cantonali del mercato del lavoro ovvero il dipartimento cantonale dell'economia competente esaminano la priorità dei lavoratori indigeni nel merito. La valutazione dipende dalla prassi e può risultare più o meno severa a seconda del ramo, del campo professionale e della regione.

Art. 22 LStrI — condizioni di salario e di lavoro: il salario e le condizioni di lavoro offerti devono essere conformi agli usi locali, professionali e del ramo. Sono considerati gli standard minimi dei contratti collettivi di lavoro (CCL), dei contratti normali di lavoro (CNL) nonché i confronti salariali statistici (ad esempio il calcolatore dei salari dell'Ufficio federale di statistica). Un salario non conforme agli usi locali, professionali e del ramo osta all'ammissione — anche quando la priorità dei lavoratori indigeni è soddisfatta.

Art. 33 LStrI — permesso di dimora: disciplina il permesso B quale permesso di soggiorno in linea di principio limitato nel tempo (primo permesso tipicamente di un anno, con possibilità di proroga) corredato del diritto di esercitare un'attività lucrativa. In caso di ammissione vincolata a uno scopo determinato (ad esempio per un progetto preciso), l'autorità può esigere che una modifica sostanziale dello scopo sia notificata e, se del caso, autorizzata.

Procedura in caso di cambiamenti soggetti ad approvazione

Qualora il cambiamento concreto inneschi, secondo la prassi cantonale, una procedura (ad esempio cambiamento dello scopo, nuova ammissione, certi cambiamenti di campo professionale), essa si svolge tipicamente come segue:

  1. Domanda all'ufficio cantonale della migrazione ovvero al servizio cantonale del lavoro; di regola è il (nuovo) datore di lavoro a inoltrare la richiesta. La forma dipende dal Cantone (portale online, domanda cartacea).
  2. Documenti della domanda: tipicamente descrizione del posto, contratto di lavoro (progetto), attestazione del salario, in caso di nuova ammissione documentazione della priorità dei lavoratori indigeni (conferma dell'URC, inserzioni, panoramica delle candidature) nonché attestati di qualifica.
  3. Esame materiale (nella misura applicabile): priorità dei lavoratori indigeni e conformità salariale da parte del servizio cantonale del lavoro.
  4. Esame dei contingenti: per i primi permessi soggetti a contingente va esaminata la disponibilità nell'ambito dei numeri massimi annui secondo gli allegati 1 e 2 OASA. Se un cambiamento di impiego sia rilevante ai fini dei contingenti dipende dal fatto che si tratti di una nuova ammissione o del cambiamento di una persona già computata; il computo differisce a seconda del Cantone e va chiarito presso l'ufficio cantonale della migrazione competente.
  5. Decisione: in caso di decisione positiva, l'autorità cantonale della migrazione adegua il permesso. In caso di decisione negativa, il cambiamento concreto può essere inammissibile in materia di diritto degli stranieri.

Cambiamento di campo professionale

Se un titolare o una titolare B di Stato terzo cambia non solo datore di lavoro, ma anche fondamentalmente campo professionale, l'autorità può trattare ciò come una modifica rilevante ai fini dell'ammissione e riesaminare le condizioni di cui all'art. 18 LStrI e alle disposizioni seguenti (inclusa la priorità dei lavoratori indigeni secondo l'art. 21 LStrI). Anche l'esame delle qualifiche è allora riferito al nuovo campo professionale; qualifiche mancanti o non riconosciute possono ostare all'approvazione. In quale misura un cambiamento di campo professionale sia ancora coperto dalla mobilità liberalizzata di cui all'art. 38 cpv. 2 LStrI è valutato dall'autorità competente nel singolo caso.

Numeri massimi / contingenti

I numeri massimi annui per i permessi di Stati terzi sono fissati nell'allegato 1 OASA (permessi di dimora Stati terzi) e nell'allegato 2 OASA (titolari di permesso di breve durata per la fornitura di servizi). Sono fissati dal Consiglio federale e ripartiti tra i Cantoni e la Confederazione. Se il contingente è esaurito in un periodo, un permesso soggetto a contingente può essere ritardato, anche quando la priorità dei lavoratori indigeni e la conformità salariale sono soddisfatte. La situazione attuale dei contingenti e i numeri massimi concreti sono pubblicati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e sono da consultare presso quest'ultima nonché presso l'ufficio cantonale della migrazione competente.

Durata della procedura

La durata di trattamento di un cambiamento di impiego soggetto a permesso varia considerevolmente a seconda del Cantone, del ramo, della complessità e della situazione dei contingenti. Tempi di trattamento vincolanti e attuali sono indicati — nella misura in cui sono pubblicati — dal rispettivo ufficio cantonale della migrazione; un termine forfettario non può essere quantificato seriamente. Singoli Cantoni e i loro servizi di promozione economica offrono trattamenti accelerati per i progetti di rilievo economico. Tali procedure accelerano il trattamento formale, non l'esame materiale — la priorità dei lavoratori indigeni e la conformità salariale rimangono applicabili senza modifiche. Quali programmi esistano nel rispettivo Cantone va richiesto presso la promozione economica cantonale ovvero l'ufficio cantonale della migrazione.

3 — Titolari C — cambiamento di impiego senza approvazione del permesso

Il permesso di domicilio C (art. 34 LStrI) è di durata illimitata e non è vincolato né a un datore di lavoro determinato, né a un campo professionale, né a un'attività. I titolari C possono esercitare un'attività lucrativa sia dipendente sia indipendente in tutta la Svizzera (art. 38 cpv. 4 LStrI). Per loro vale:

  • Nessuna approvazione in materia di diritto degli stranieri in caso di cambiamento di datore di lavoro nell'ambito di un'attività lucrativa dipendente.
  • Nessun esame della priorità dei lavoratori indigeni — la norma dell'art. 21 LStrI non trova applicazione ai titolari C.
  • Nessun esame salariale secondo l'art. 22 LStrI quale condizione di rilascio — il salario rimane tuttavia soggetto alle norme minime dei CCL e del diritto del lavoro.

Rimangono gli obblighi seguenti:

  • Notificare un cambiamento di domicilio, quando il cambiamento di impiego è connesso a un cambiamento di domicilio (obbligo cantonale di notifica).
  • In caso di passaggio all'attività indipendente: notifica all'ufficio cantonale della migrazione nonché notifiche commerciali (registro di commercio, riconoscimento dello statuto di indipendente da parte della cassa di compensazione AVS competente). L'attività indipendente in quanto tale non è soggetta a permesso in materia di diritto degli stranieri per i titolari C, fintanto che sussiste il permesso di domicilio (art. 38 cpv. 4 LStrI) — per lo statuto di indipendente ALC (C UE/AELS) si applicano inoltre le regole dell'ALC relative all'attività lucrativa indipendente (art. 12 ALC, allegato I).
  • In caso di cambiamento di Cantone di domicilio: cambiamento di Cantone secondo l'art. 67 OASA; il domicilio cantonale è aggiornato sulla carta di permesso. Lo statuto C rimane invariato.

4 — Titolari L — cambiamento di impiego limitato

Il permesso di breve durata L (art. 32 LStrI) è vincolato a uno scopo e, di regola, rilasciato per un impiego preciso presso un datore di lavoro preciso, limitato nel tempo (primo permesso tipicamente fino a un anno, con possibilità di proroga limitata). Il cambiamento di impiego è, per i titolari L, disciplinato in modo più restrittivo che per i titolari B:

  • Criterio generale (art. 38 cpv. 1 LStrI): i titolari L possono certamente esercitare la loro attività in tutta la Svizzera, ma possono ottenere un cambiamento di impiego soltanto se vi sono motivi gravi che lo giustificano e se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 22 LStrI e 23 LStrI (condizioni di salario e di lavoro, condizioni personali).
  • Concretizzazione nell'ordinanza (art. 55 OASA): ai titolari di un permesso di breve durata il cambiamento di impiego all'interno dello stesso ramo e della stessa professione può essere autorizzato quando non possono proseguire la loro attività presso il datore di lavoro precedente o ciò non può essere ragionevolmente preteso da loro, e il cambiamento non è riconducibile al loro comportamento.
  • Per i L di Stati terzi: un cambiamento al di là del ramo ovvero della professione richiede di regola un nuovo esame di ammissione (priorità dei lavoratori indigeni, conformità salariale, disponibilità dei contingenti) — di fatto un nuovo rilascio.
  • Per i L ALC (cittadini e cittadine UE/AELS): il cambiamento è ammissibile nell'ambito della libera circolazione dell'ALC; è spesso connesso a un cambiamento di statuto verso B UE/AELS quando il nuovo impiego è di durata indeterminata o concluso per almeno un anno.

Attività lucrativa di breve durata / procedura di notifica: per determinati impieghi di breve durata di lavoratori e lavoratrici UE/AELS distaccati o che esercitano un'attività lucrativa di breve durata vale la procedura di notifica online semplificata (gestita tramite il portale EasyGov della Confederazione) al posto di una procedura di permesso. Per determinati rami con accresciuto rischio di abuso (ad esempio edilizia principale e accessoria, settore alberghiero e della ristorazione, pulizia, sorveglianza) si applicano oneri in parte rafforzati. I valori soglia, i contingenti giornalieri e le eccezioni per ramo applicabili sono pubblicati dalla SEM ovvero tramite il portale EasyGov e sono da consultare in tale sede.

5 — Passaggio a un'attività lucrativa indipendente

Il passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente è disciplinato in modo autonomo in materia di diritto degli stranieri:

  • B di Stato terzo (art. 38 LStrI, cpv. 3, in combinato disposto con l'art. 19 LStrI): un titolare o una titolare B ammesso a un'attività lucrativa dipendente può ottenere un permesso per un'attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell'art. 19 LStrI (lett. a e b), segnatamente (a) l'ammissione serve gli interessi economici globali del Paese e (b) sono adempiute le condizioni finanziarie e di esercizio dell'impresa. L'autorità cantonale della migrazione esamina regolarmente un piano aziendale, raccoglie se del caso prese di posizione della promozione economica cantonale e rilascia un permesso adeguato. La soglia è elevata — un mero avvio di attività lucrativa di regola non basta.
  • Statuto ALC (B, C, L UE/AELS): passaggio a un'attività indipendente secondo l'art. 12 ALC (allegato I). La condizione è l'inizio effettivo dell'attività indipendente e la prova della sostenibilità economica (tipicamente primi giustificativi commerciali, iscrizione nel registro di commercio, riconoscimento dello statuto di indipendente da parte della cassa di compensazione AVS). Il permesso è convertito nello statuto di indipendente ALC.
  • Titolari C (Stato terzo): l'attività indipendente è ammissibile senza un nuovo esame materiale di ammissione, fintanto che sussiste il permesso di domicilio (art. 38 LStrI, cpv. 4). Le notifiche al registro di commercio, alla cassa di compensazione AVS e all'ufficio cantonale della migrazione vanno nondimeno effettuate.

6 — Perdita del posto di lavoro senza cambiamento immediato — disoccupazione

Se tra la disdetta dell'impiego attuale e l'inizio di un nuovo impiego subentra una disoccupazione, la costellazione non è più un puro cambiamento di impiego, bensì tocca i complessi normativi relativi alla disoccupazione, al diritto all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e alla perdita del soggiorno. Il contributo Perdita dell'impiego e permesso di soggiorno tratta questa fattispecie in modo autonomo — in particolare l'effetto dell'art. 61a LStrI (estinzione del diritto di soggiorno ALC in caso di disoccupazione involontaria di lunga durata) e dell'art. 62 LStrI (revoca del permesso di dimora, che può segnatamente ricollegarsi a una dipendenza importante e duratura dall'aiuto sociale).

7 — Costellazione Brexit: permesso Ci per i cittadini e le cittadine del Regno Unito

I cittadini e le cittadine del Regno Unito che hanno fondato il loro soggiorno in Svizzera prima della data di riferimento dell'accordo di recesso (Brexit) rientrano nell'accordo sui diritti dei cittadini (UK Citizens' Rights Agreement, in vigore dal 01.01.2021). Dispongono di un permesso Ci particolare che garantisce, in relazione all'attività lucrativa, una libera circolazione analoga a quella dell'ALC:

  • Cambiamento di impiego senza esame della priorità dei lavoratori indigeni (nessuna applicazione dell'art. 21 LStrI).
  • Notifica del cambiamento di impiego ovvero di datore di lavoro all'ufficio cantonale della migrazione conformemente alla notifica d'arrivo del soggiorno secondo l'art. 10 OASA e all'obbligo generale di collaborare (art. 90 LStrI); il termine applicabile è disciplinato a livello cantonale.
  • Passaggio a un'attività indipendente ammissibile secondo uno schema analogo a quello dell'ALC.

I cittadini e le cittadine britannici che prendono per la prima volta soggiorno in Svizzera o vi iniziano un'attività lucrativa dopo la data di riferimento sono invece considerati cittadini di Stati terzi e sottostanno alle regole della LStrI applicabili agli Stati terzi (art. 18 LStrI, art. 21 LStrI, art. 22 LStrI e art. 33 LStrI; contingenti secondo l'allegato 1 OASA).

Il contributo Accordo sui diritti dei cittadini del Regno Unito — garanzia dei diritti acquisiti e regime dei permessi tratta il regime particolare in dettaglio.

8 — Frontalieri/e (permesso G)

Le persone titolari di un permesso G (frontalieri/e) risiedono nel Paese vicino e lavorano in Svizzera. Un cambiamento di impiego:

  • G UE/AELS: sotto l'ALC, libera scelta dell'impiego in tutta la Svizzera (art. 7 ALC, allegato I — frontalieri/e salariati/e); notifica del nuovo datore di lavoro all'ufficio cantonale della migrazione competente secondo il termine cantonale.
  • G di Stato terzo (raro, prevalentemente nelle regioni di frontiera a condizioni particolari): cambiamento di impiego soggetto a permesso secondo le regole della LStrI applicabili agli Stati terzi (priorità dei lavoratori indigeni secondo l'art. 21 LStrI, conformità salariale secondo l'art. 22 LStrI).

Maggiori informazioni nel contributo Permesso G — permesso per frontalieri.

9 — Rapporto con la revoca e l'estinzione (art. 61a LStrI e art. 62 LStrI)

Un cambiamento di impiego — anche frequente — non è in quanto tale un motivo di revoca. Le fattispecie di revoca sono descritte in modo esaustivo all'art. 62 LStrI; si ricollegano a motivi qualificati e non al cambiamento di datore di lavoro. Punti di contatto con un cambiamento di impiego possono tutt'al più sorgere in modo indiretto:

  • False indicazioni nella procedura di permesso: se, in una procedura di permesso o di notifica — ad esempio quanto all'impiego, al datore di lavoro o al salario — fatti essenziali sono sottaciuti o indicati in modo inesatto, ciò può costituire un motivo di revoca secondo l'art. 62 LStrI.
  • Violazione dell'obbligo di collaborare e di notifica (art. 90 LStrI): se un cambiamento di impiego soggetto all'obbligo di notifica non è notificato all'autorità, ciò viola l'obbligo legale di collaborare e può comportare conseguenze in materia di diritto degli stranieri.
  • Dipendenza dall'aiuto sociale: una dipendenza importante e duratura dall'aiuto sociale può divenire rilevante secondo l'art. 62 LStrI per determinati tipi di permesso. Debiti passeggeri, esecuzioni o arretrati d'imposta non conducono per contro direttamente alla revoca; possono tutt'al più svolgere un ruolo indiretto attraverso la valutazione dell'integrazione. La portata esatta è da valutare nel singolo caso e secondo la prassi cantonale.

Vedi il contributo Revoca del permesso di dimora o di domicilio (art. 62 e 63 LStrI) per i complessi normativi della revoca e il Glossario dei termini LStrI e OASA per le definizioni.

10 — Conseguenze fiscali (in breve, senza consulenza)

Un cambiamento di impiego ha regolarmente conseguenze fiscali, in particolare:

  • Conteggio dell'imposta alla fonte: i lavoratori e le lavoratrici stranieri senza permesso di domicilio (C) sottostanno in linea di principio all'imposizione alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa. L'imposta alla fonte è un'imposta riscossa a livello cantonale; la tariffa e la procedura sono rette dal diritto del Cantone fiscalmente competente. In caso di cambiamento di impiego, il nuovo datore di lavoro è tenuto a conteggiare l'imposta alla fonte a partire dall'assunzione dell'impiego secondo la tariffa cantonale determinante. Se e in quali casi una tassazione ordinaria ulteriore intervenga o possa essere richiesta è retto dalle soglie pertinenti e dalla procedura cantonale; l'informazione vincolante è fornita dall'amministrazione fiscale cantonale.
  • Cambiamento di Cantone: in caso di contestuale cambiamento di domicilio in un altro Cantone, la sovranità fiscale cantonale cambia; l'attribuzione del periodo fiscale è retta dal diritto fiscale intercantonale. L'informazione vincolante è fornita dall'amministrazione fiscale cantonale del nuovo domicilio.

Anti-scope: SIP-v3 non è una consulenza fiscale. Le questioni concrete relative all'imposta alla fonte, le domande di tassazione ordinaria ulteriore, le correzioni di tariffa e le questioni di procedura cantonale sono di competenza dell'amministrazione fiscale cantonale o di una consulente o di un consulente fiscale. Le informazioni cantonali generali figurano sulle pagine cantonali di dettaglio.

11 — Conseguenze in materia di assicurazioni sociali (in breve)

  • AVS/AI/IPG: l'obbligo contributivo prosegue senza lacuna in caso di cambiamento di impiego — il nuovo datore di lavoro notifica la persona alla sua cassa di compensazione a partire dall'assunzione dell'impiego. In caso di lacuna tra gli impieghi (disoccupazione) diviene rilevante l'iscrizione all'AD.
  • Previdenza professionale (LPP / Pilastro 2): a ogni cambiamento di impiego l'avere di libero passaggio della cassa pensioni precedente va trasferito alla nuova cassa pensioni. In caso di lacuna senza un impiego consecutivo, l'avere è depositato su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio.
  • Assicurazione malattie (LAMal): l'obbligo LAMal sussiste indipendentemente dal datore di lavoro — è legato alla persona, e non al datore di lavoro.
  • Assicurazione infortuni (LAINF): il nuovo datore di lavoro notifica la persona alla sua assicurazione LAINF all'assunzione dell'impiego; in caso di lacuna la copertura assicurativa del rapporto precedente sussiste per al massimo 31 giorni, dopodiché assicurazione mediante convenzione facoltativa.

12 — Costellazioni pratiche

Inizio dell'impiego e permesso preliminare

L'art. 11 LStrI esige in linea di principio un permesso per l'assunzione di un'attività lucrativa in Svizzera; esso è da richiedere presso l'autorità competente del luogo di lavoro previsto. Ne deriva per la prassi:

  • Laddove un cambiamento concreto inneschi una procedura di permesso o di approvazione (ad esempio in caso di nuova ammissione, modifica dello scopo o passaggio a un'attività indipendente), la persona dovrebbe assumere il nuovo impiego soltanto una volta che l'autorità cantonale della migrazione competente ha statuito. Un'assunzione di impiego senza il permesso richiesto è problematica in materia di diritto del lavoro e di diritto degli stranieri e può comportare svantaggi sia per il datore di lavoro (multe, se del caso conseguenze penali) sia per la persona (conseguenze in materia di diritto degli stranieri).
  • Per i titolari B che, secondo l'art. 38 cpv. 2 LStrI, possono cambiare impiego senza ulteriore permesso, l'obbligo di notifica e di collaborare (art. 90 LStrI) deve nondimeno essere osservato e l'autorità informata sulle circostanze modificate. Se nel singolo caso si debba attendere una conferma dell'autorità prima dell'assunzione dell'impiego è da chiarire presso l'ufficio cantonale della migrazione competente.
  • I titolari di un permesso ALC possono assumere il nuovo impiego nell'ambito della libera circolazione; il cambiamento di datore di lavoro è da notificare all'ufficio cantonale della migrazione competente secondo il termine cantonale.

Disdire prima, poi presentare la domanda — o viceversa?

La questione se l'impiego attuale debba essere disdetto prima o soltanto dopo la presentazione della domanda per il nuovo impiego è fortemente dipendente dal singolo caso e tocca contemporaneamente rischi di diritto del lavoro, di diritto degli stranieri e personali-finanziari.

Anti-scope: SIP-v3 non fornisce alcuna raccomandazione quanto al momento opportuno tra la disdetta e la presentazione della domanda. Questa decisione è specifica al Cantone (durata di trattamento), specifica al datore di lavoro (termini di disdetta) e specifica alla persona (capacità di sopportare il rischio). In caso di incertezza, occorre contattare l'autorità cantonale della migrazione competente o fare appello a un'avvocata o a un avvocato.

Cambiamento all'interno di un gruppo / trasferimento interno

In caso di trasferimento interno all'interno dello stesso datore di lavoro (stessa persona giuridica, nuova funzione), un esame di ammissione completo regolarmente non è necessario; un adeguamento del permesso può tuttavia rendersi necessario se il campo professionale, il Cantone o la forma di attività cambiano in modo sostanziale. In caso di cambiamento tra diverse entità giuridiche svizzere dello stesso gruppo (ad esempio tra società figlie) vi è invece un cambiamento di datore di lavoro, che innesca, a seconda della costellazione, le regole ordinarie. Il trattamento concreto è da chiarire nel singolo caso con l'ufficio cantonale della migrazione competente.

13 — Competenze cantonali

Il diritto materiale (LStrI, OASA, ALC) è uniforme a livello federale; le procedure, i formulari, i flussi di trattamento e certi margini di apprezzamento spettano tuttavia ai Cantoni. Tanto la severità dell'esame della priorità dei lavoratori indigeni e della conformità salariale quanto i flussi di trattamento possono pertanto variare da un Cantone all'altro. È sempre determinante la prassi del Cantone competente per il luogo di lavoro.

Per i Cantoni considerati in questa scheda (ZH, BE, VD, GE, BS, TI), l'autorità competente, le vie di domanda ed eventuali procedure accelerate figurano sulle pagine cantonali di dettaglio relative al Cantone di Zurigo, al Cantone di Berna, al Cantone di Vaud, al Cantone di Ginevra, al Cantone di Basilea Città e al Cantone Ticino nonché, in modo vincolante, sul sito internet del rispettivo ufficio cantonale della migrazione. Questa pagina si astiene deliberatamente da qualsiasi valutazione comparativa dei Cantoni.

Ciò che SIP non fornisce (anti-scope)

  • Nessuna consulenza strategica volta ad aggirare o a ottimizzare la priorità dei lavoratori indigeni. La norma dell'art. 21 LStrI fa parte dell'ordinamento giuridico ed è esaminata nel merito dall'autorità cantonale del mercato del lavoro.
  • Nessuna raccomandazione quanto al momento opportuno tra la disdetta e la presentazione della domanda (vedi sopra).
  • Nessuna consulenza fiscale relativa al conteggio dell'imposta alla fonte, alla scelta della tariffa cantonale o alle domande ulteriori.
  • Nessuna valutazione delle possibilità individuali di impiego nel nuovo campo professionale o in caso di situazione di quote ristrette.
  • Nessuna rappresentanza nei confronti dell'autorità della migrazione, dell'autorità del mercato del lavoro o dell'amministrazione fiscale.
  • Nessuna consulenza in materia di diritto del lavoro quanto al termine di disdetta, al contenuto di un attestato intermedio o a un divieto di concorrenza.

SIP-v3 illustra la situazione giuridica in modo generale e non fornisce alcuna consulenza giuridica adattata al singolo caso né alcuna rappresentanza da parte di un avvocato ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61). Per una valutazione vincolante del singolo caso concreto occorre fare appello a un'avvocata o a un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati o all'autorità competente.

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