Questo file è il file più frequentemente collegato del corpus SIP-v3. Ogni articolo relativo ai permessi e agli eventi della vita rinvia alle norme federali qui definite. Esso contiene l’inquadramento legale generale — non applica il diritto a persone concrete. Si tratta di un glossario dei termini del diritto federale e non di una consulenza giuridica nel singolo caso (sul campo d’applicazione e sui suoi limiti si veda la sezione 9).
1. LStrI — Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Oggetto e scopo
La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Con la revisione del 1° gennaio 2019, l’allora «legge federale sugli stranieri» (LStr) è diventata l’attuale LStrI — l’integrazione è divenuta determinante per la denominazione e ancorata anche nel contenuto.
La LStrI (RS 142.20) disciplina l’entrata, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa delle persone che non possiedono la cittadinanza svizzera. Disciplina inoltre l’integrazione della popolazione residente straniera e le condizioni per il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno (l’art. 1 LStrI descrive l’oggetto della legge).
Campo d’applicazione (art. 2 LStrI)
La LStrI si applica alle persone straniere nella misura in cui non sono applicabili altre disposizioni del diritto federale o trattati internazionali conclusi dalla Svizzera (art. 2 cpv. 1 LStrI). Per i cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC, RS 0.142.112.681) prevale sulla LStrI nella misura in cui contiene disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; si veda il glossario ALC/OLCP). Per i richiedenti l’asilo e i rifugiati riconosciuti, la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) prevale sulla LStrI nella misura in cui contiene disposizioni di diritto speciale (si veda il glossario della legge sull’asilo).
Struttura della LStrI
La LStrI è suddivisa in capitoli che seguono il ciclo di vita di un soggiorno in Svizzera. La panoramica seguente attribuisce i principali ambiti di regolamentazione ai rispettivi gruppi di articoli; i confini esatti degli ambiti vanno desunti dal testo di legge in vigore, poiché singoli articoli sono stati spostati, inseriti (articoli con lettera come 30a, 58a, 58b) o abrogati nel corso delle revisioni.
- Disposizioni generali (art. 1 segg. LStrI): oggetto, campo d’applicazione, nozioni di integrazione e dei tipi di permesso.
- Entrata (art. 5 segg. LStrI): condizioni d’entrata, obbligo del visto, divieti d’entrata.
- Regime del permesso e obbligo di notifica (art. 10 segg. LStrI): chi necessita di quale permesso, obbligo di notifica, obblighi dei datori di lavoro.
- Ammissione in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 18 segg. LStrI): condizioni per i cittadini di Stati terzi, condizioni personali (art. 23 LStrI), priorità dei lavoratori indigeni, numeri massimi (contingenti).
- Permessi di soggiorno — tipi (art. 32 segg. LStrI): breve durata L, soggiorno B, domicilio C, frontaliero G; deroghe alle condizioni di ammissione e caso di rigore all’art. 30 LStrI.
- Proroga e procedura (in particolare art. 33 cpv. 3 LStrI, art. 40 LStrI, art. 41 LStrI): condizioni di proroga, competenza delle autorità, carta di soggiorno per stranieri.
- Ricongiungimento familiare e vita familiare (art. 42 segg. LStrI): coniugi e figli di cittadini svizzeri, di titolari di un permesso di domicilio C e di un permesso di dimora B, scioglimento della comunità familiare, indizi di un matrimonio di comodo.
- Integrazione (art. 53 segg. LStrI): promozione dell’integrazione, criteri di integrazione (art. 58a LStrI), accordo d’integrazione (art. 58b LStrI).
- Ammissione provvisoria (art. 83 segg. LStrI): statuto F, condizioni, fine, passaggio F→B.
- Estinzione, revoca e fine del soggiorno (art. 61 segg. LStrI): fattispecie di estinzione, motivi di revoca, allontanamento.
- Trattamento dei dati (art. 102 segg. LStrI): banche dati della SEM, trattamento dei dati da parte dei Cantoni.
- Disposizioni penali (art. 115 segg. LStrI): entrata illegale, soggiorno illegale, incitazione all’entrata e all’uscita illegali, matrimonio di comodo.
Principi chiave
La LStrI poggia su un numero ristretto di principi direttivi che improntano ogni decisione delle autorità:
| Principio | Norma | Significato |
|---|---|---|
| Dualismo UE/AELS vs Stati terzi | Art. 2 cpv. 2 LStrI | Per i cittadini dell’UE/AELS si applica l’ALC; la LStrI è applicabile solo a titolo sussidiario. Per i cittadini di Stati terzi la LStrI è la fonte giuridica principale. |
| Priorità dei lavoratori indigeni | Art. 21 LStrI | Un cittadino di uno Stato terzo può essere ammesso a esercitare un’attività lucrativa soltanto se per il posto non è possibile trovare una persona con priorità (cittadini svizzeri, cittadini dell’UE/AELS, persone residenti in Svizzera con accesso al mercato del lavoro). |
| Integrazione come condizione del permesso | Art. 58a LStrI | L’integrazione è valutata in occasione della proroga e dei passaggi di statuto sulla base di diversi criteri. |
| Competenza cantonale con riserva federale | Art. 40 LStrI | I permessi sono rilasciati dagli uffici cantonali della migrazione; la SEM dispone di diritti di approvazione e di vigilanza in determinate costellazioni. |
| Obbligo di notifica | Art. 12 LStrI | Chi necessita di un permesso deve notificarsi prima della scadenza del soggiorno non sottoposto a permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa; i termini sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 12 cpv. 3 LStrI, precisato nell’OASA). |
| Estinzione in caso di assenza prolungata all’estero | Art. 61 LStrI | Un permesso si estingue in linea di principio dopo sei mesi di soggiorno all’estero; su richiesta, la durata di validità del permesso può essere prorogata in anticipo. |
| Revoca per motivi qualificati | Art. 62 LStrI e Art. 63 LStrI | I permessi possono essere revocati in caso di gravi violazioni della sicurezza e dell’ordine pubblici, in caso di determinati reati o in caso di dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale; la soglia dipende dallo statuto (B vs C) ed è di diversa entità. |
2. Tipi di permesso — definizioni
Questa panoramica spiega che cosa è ciascun permesso. Non spiega chi ha diritto a quale permesso — la valutazione del singolo caso non è oggetto di questo glossario e non rientra nei compiti di SwissImmigrationPro.
Permit L — permesso di soggiorno di breve durata
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Art. 32 LStrI |
| Durata di validità massima | Fino a un anno; prorogabile fino a 24 mesi complessivi, più a lungo in casi particolari (concretizzazione nell’OASA e nella prassi cantonale). |
| Ambito di nazionalità | Sia cittadini di Stati terzi sia cittadini dell’UE/AELS; per i cittadini dell’UE/AELS il permesso L è tipicamente legato a un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno (logica dell’ALC). |
| Attività lucrativa | Legata allo scopo concreto del soggiorno (contratto di lavoro, formazione, cura). Un cambiamento dello scopo del soggiorno richiede un nuovo permesso. |
| Articolo dettagliato | Il permesso L di breve durata — sottoclassi alla pari, tirocinanti, artisti, brevi stage, cura medica. |
Permit B — permesso di dimora
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Art. 33 LStrI |
| Durata di validità massima | Primo rilascio tipicamente di un anno (cittadini di Stati terzi) ovvero di cinque anni (cittadini dell’UE/AELS con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di almeno un anno) secondo la logica dell’ALC. Prorogabile ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 LStrI. |
| Ambito di nazionalità | Sia cittadini di Stati terzi sia cittadini dell’UE/AELS. |
| Attività lucrativa | Consentita, fermo restando che il permesso è legato a uno scopo di soggiorno (p. es. lavoro, ricongiungimento familiare, studio, concubinato). Un cambiamento del datore di lavoro può richiedere un nuovo permesso cantonale per i cittadini di Stati terzi (cfr. Cambiamento di datore di lavoro e permesso di soggiorno). |
| Condizioni di proroga | Persistenza dello scopo del soggiorno, assenza di motivi di revoca ai sensi dell’art. 62 LStrI, integrazione ai sensi dell’art. 58a LStrI. |
| Articolo dettagliato | Il permesso di dimora B. |
Permit C — permesso di domicilio
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Art. 34 LStrI |
| Durata di validità massima | A tempo indeterminato; rinnovo periodico di controllo della carta di soggiorno per stranieri (verifica dell’identità; non un nuovo esame materiale del permesso). |
| Ambito di nazionalità | Rilascio tipicamente dopo dieci anni di soggiorno ininterrotto con un permesso B; in caso di rilascio anticipato per integrazione riuscita o in virtù di un accordo di domicilio (p. es. con determinati Stati), già dopo cinque anni. Per i coniugi e i figli minorenni di cittadini svizzeri sussiste un diritto dopo cinque anni (art. 42 cpv. 3 LStrI). |
| Attività lucrativa | Libera, senza vincolo a un datore di lavoro o a un determinato scopo di soggiorno. Cambiamento del datore di lavoro o attività lucrativa indipendente senza obbligo di permesso cantonale. |
| Estinzione | In caso di assenza di sei mesi senza previa richiesta di proroga della durata di validità (art. 61 LStrI). |
| Articolo dettagliato | Il permesso di domicilio C, con accento sul passaggio B→C. |
Permit Ci — permesso di soggiorno con attività lucrativa per persone accompagnatrici di membri del personale di OI
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (GSG, RS 192.12) e l’ordinanza sullo Stato ospite (V-GSG, RS 192.121) nonché i pertinenti accordi di sede; a titolo sussidiario, la LStrI. |
| Durata di validità massima | Legata alla durata della missione o dell’impiego della persona principale; proroga al suo rinnovo. |
| Ambito di nazionalità | Coniugi, partner registrati e figli di persone attive in Svizzera per organizzazioni internazionali, missioni permanenti o come membri del personale di ambasciate e consolati esteri e titolari di una carta di legittimazione del DFAE. |
| Attività lucrativa | Consentita — ed è questa la funzione specifica del permesso Ci: esso consente alle persone accompagnatrici, alle condizioni dell’accordo di sede e della V-GSG, l’esercizio di una propria attività lucrativa dipendente o indipendente. |
| Articolo dettagliato | Il permesso Ci. |
Permit F — ammissione provvisoria
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Art. 83 LStrI e Art. 84 LStrI. |
| Durata di validità massima | Dodici mesi, prorogabili di volta in volta (art. 85 LStrI). L’ammissione provvisoria è formalmente una misura sostitutiva dell’esecuzione non attuabile dell’allontanamento, e non un permesso di soggiorno in senso stretto — essa è ordinata quando l’esecuzione di un allontanamento non è lecita, non è ragionevolmente esigibile o non è possibile. |
| Ambito di nazionalità | Persone la cui domanda d’asilo è stata respinta o nei cui confronti esiste una decisione di allontanamento la cui esecuzione è tuttavia bloccata (non respingimento, messa in pericolo individuale, motivi umanitari, impossibilità tecnica di esecuzione). |
| Attività lucrativa | In linea di principio consentita; richiede la notifica all’ufficio cantonale della migrazione. Dalla revisione del 01.01.2019 l’accesso al mercato del lavoro è agevolato (soppressione del precedente obbligo di permesso a favore di un semplice obbligo di notifica). |
| Passaggio F→B | Ai sensi dell’art. 84 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l’art. 30 LStrI è possibile un passaggio a un permesso B ordinario quando sussistono le condizioni di un caso di rigore personale grave — tipicamente dopo una presenza pluriennale con una particolare integrazione. |
| Articolo dettagliato | Ammissione provvisoria (permesso F). |
Permit N — attestazione di soggiorno per richiedenti l’asilo
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Soggiorno durante la procedura d’asilo secondo la LAsi (RS 142.31), art. 42 LAsi (diritto di presenza fino alla conclusione della procedura). |
| Durata di validità massima | La durata della procedura d’asilo pendente. Con la sua conclusione (concessione dell’asilo, ammissione provvisoria, allontanamento passato in giudicato) lo statuto N termina. |
| Ambito di nazionalità | Persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera e che attendono la decisione di procedura. |
| Attività lucrativa | Limitata: durante il soggiorno in un centro della Confederazione non sussiste alcun diritto all’esercizio di un’attività lucrativa; per il resto, l’ammissione all’attività lucrativa è retta dalla LStrI (art. 43 LAsi). |
| Articolo dettagliato | Il permesso N durante la procedura d’asilo; glossario nel glossario della legge sull’asilo. |
Permit S — persone bisognose di protezione (protezione provvisoria)
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Protezione provvisoria in caso di afflusso massiccio secondo gli art. 66 LAsi (RS 142.31) segg. Il Consiglio federale decide mediante decreto se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione (art. 66 LAsi). |
| Durata di validità massima | Dipendente dal decreto del Consiglio federale. Per le persone provenienti dall’Ucraina lo statuto è stato prorogato; la data di fine attuale va desunta dalla comunicazione ufficiale della SEM (si veda Statuto di protezione S per le persone provenienti dall’Ucraina). |
| Ambito di nazionalità | Attualmente attivato per le persone provenienti dall’Ucraina e i loro familiari nonché per determinati cittadini di Stati terzi aventi diritto a protezione in Ucraina. |
| Attività lucrativa | Consentita senza termine d’attesa; l’attività lucrativa deve essere notificata dal datore di lavoro all’ufficio cantonale della migrazione. |
| Volatilità politica | Il Consiglio federale può abrogare lo statuto mediante decisione politica, di regola con un termine transitorio. |
| Articolo dettagliato | Statuto di protezione S per le persone provenienti dall’Ucraina — SLA di aggiornamento elevato. |
Permit G — permesso per frontalieri
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Ancoraggio nel diritto federale | Art. 35 LStrI; per i cittadini dell’UE/AELS in combinato disposto con l’ALC (allegato I, art. 7 ALC — lavoratori salariati con statuto di frontaliero). |
| Durata di validità massima | Per i cittadini dell’UE/AELS: cinque anni in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di almeno un anno; un anno in caso di durata determinata più breve. Per i cittadini di Stati terzi: di regola un anno, legato al contratto di lavoro, con condizioni più rigorose. |
| Ambito di nazionalità | Persone che mantengono il proprio domicilio all’estero (per i cittadini di Stati terzi: nella zona di frontiera di uno Stato limitrofo) e che fanno la spola verso la Svizzera per esercitarvi un’attività lucrativa. |
| Obbligo di spola | Il ritorno regolare all’estero è una condizione costitutiva: per i cittadini dell’UE/AELS almeno una volta alla settimana, per i cittadini di Stati terzi tipicamente ogni giorno. L’abbandono dell’attività di spola fa sorgere l’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno ordinario. |
| Articolo dettagliato | Il permesso G per frontalieri (solo informativo in v3; integrazione completa nel prodotto in v4). |
Tabella riassuntiva
| Codice | Titolo (IT) | Norma | Durata max. | Nazionalità | Attività lucrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Permesso di soggiorno di breve durata | Art. 32 LStrI | fino a 24 mesi | UE/AELS + Stati terzi | legata allo scopo |
| B | Permesso di dimora | Art. 33 LStrI | 1–5 anni, prorogabile | UE/AELS + Stati terzi | legata allo scopo |
| C | Permesso di domicilio | Art. 34 LStrI | a tempo indeterminato | dopo 5 o 10 anni di B | libera |
| Ci | Soggiorno con attività lucrativa (accompagnatori OI) | GSG/V-GSG + accordi di sede | legata alla missione | accompagnatori di membri del personale di OI | consentita |
| F | Ammissione provvisoria | Art. 83 LStrI / Art. 84 LStrI | 12 mesi, prorogabile | persone con ostacolo all’allontanamento | consentita, con notifica |
| N | Richiedenti l’asilo | Art. 42 LAsi | durata della procedura d’asilo | richiedenti l’asilo | limitata, secondo la LStrI |
| S | Persone bisognose di protezione | Art. 66 LAsi | dipendente dal Consiglio federale (attualmente Ucraina) | attualmente Ucraina | consentita senza termine d’attesa |
| G | Permesso per frontalieri | Art. 35 LStrI | 1–5 anni | UE/AELS + Stati terzi | consentita, obbligo di spola |
3. OASA — Ordinanza concernente l’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
Funzione e rapporto con la LStrI
L’ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente l’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201) è l’ordinanza d’esecuzione centrale della LStrI. Essa concretizza le condizioni legali astratte — in particolare le fasi procedurali, i requisiti di forma, i requisiti probatori e i numeri massimi. Nel diritto francese porta il nome di OASA («Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative»), nel diritto italiano OASA («Ordinanza concernente l’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa»).
Dove l’OASA va oltre la LStrI: nei dettagli procedurali. Mentre la LStrI definisce il caso di rigore all’art. 30 LStrI solo brevemente come fattispecie di deroga, l’art. 31 OASA elenca i criteri per la valutazione di un caso di rigore personale grave (si veda Caso di rigore secondo l’art. 30 LStrI). Mentre la LStrI sancisce all’art. 12 LStrI l’obbligo di notifica e delega al Consiglio federale la fissazione dei termini (art. 12 cpv. 3 LStrI), l’art. 10 OASA disciplina i termini e le modalità operativi della notifica per i soggiorni sottoposti a permesso. |
Panoramica strutturale
L’OASA segue la sistematica della LStrI. La seguente articolazione menziona i principali blocchi di regolamentazione; i confini esatti degli articoli vanno desunti dal testo dell’ordinanza in vigore, poiché l’OASA è riveduta più frequentemente della LStrI:
- Oggetto e definizioni (art. 1 segg. OASA).
- Regime del permesso e obbligo di notifica (art. 9 segg. OASA — soggiorno non sottoposto a permesso, notifica [art. 10 OASA], cancellazione, cambiamento d’indirizzo).
- Ammissione con attività lucrativa (numeri massimi, concretizzazione della priorità dei lavoratori indigeni, requisiti relativi al salario e alle condizioni di lavoro).
- Soggiorno senza attività lucrativa (pensionati, studenti, cura medica).
- Ricongiungimento familiare (tra l’altro art. 73 OASA — termine per il ricongiungimento familiare dei titolari di un permesso di dimora; requisiti di alloggio e di lingua relativi agli art. 42 segg. LStrI).
- Integrazione (in combinato disposto con l’ordinanza sull’integrazione OIntS, RS 142.205; attestati linguistici tra l’altro all’art. 77d OASA).
- Estinzione, revoca, allontanamento (concretizzazione operativa delle fattispecie di revoca e di estinzione della LStrI).
- Procedura, rilascio del permesso, dati (forma delle carte di soggiorno per stranieri, trattamento dei dati).
4. Termini chiave — glossario
Ogni termine è presentato con la sua norma, la sua definizione centrale e i suoi rinvii ai dossier dettagliati del corpus SIP-v3.
Permesso di dimora B vs permesso di domicilio C
Il permesso di dimora (Permit B, art. 33 LStrI) è un permesso limitato nel tempo per un determinato scopo di soggiorno. Il suo rinnovo presuppone la persistenza dello scopo e l’adempimento dei criteri di integrazione.
Il permesso di domicilio (Permit C, art. 34 LStrI) è un permesso a tempo indeterminato senza vincolo a un determinato scopo di soggiorno. Esso è rilasciato dopo un soggiorno pluriennale ininterrotto con un permesso B; le condizioni comprendono l’integrazione e l’assenza di motivi di revoca.
La differenza giuridica non è solo temporale, ma strutturale: il permesso C non è più legato a un datore di lavoro, a un coniuge o a una costellazione familiare. Un permesso C si estingue in linea di principio soltanto dopo un soggiorno di sei mesi all’estero (art. 61 LStrI) o per revoca (art. 63 LStrI, soglia elevata).
Attività lucrativa (nozione ai sensi della LStrI)
La nozione di attività lucrativa è definita in modo ampio nella LStrI. Essa comprende sia l’attività dipendente (attività di lavoratore) sia l’attività indipendente, l’esecuzione di mandati di breve durata, i tirocini retribuiti e i posti di apprendistato.
L’art. 11 LStrI stabilisce che le persone che intendono esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessitano di un permesso, indipendentemente dalla durata e dall’ammontare del salario, sempre che non sia applicabile un’eccezione particolare. Un’agevolazione praticamente importante è la procedura di notifica per le prestazioni di servizi transfrontaliere di breve durata fino a otto giorni nel quadro dell’ALC (cfr. art. 14 OASA).
Ricongiungimento familiare (diritto al ricongiungimento familiare)
Il ricongiungimento familiare disciplina il diritto dei familiari a un proprio permesso di soggiorno in Svizzera. La LStrI distingue secondo lo statuto della persona già residente in Svizzera:
| Statuto della persona già residente in CH | Norma | Carattere del diritto |
|---|---|---|
| Cittadino svizzero | Art. 42 LStrI | diritto di principio per i coniugi e i figli minorenni, vincolato a poche condizioni |
| Permesso di domicilio C | Art. 43 LStrI | diritto di principio, con requisiti di alloggio e di lingua |
| Permesso di dimora B | Art. 44 LStrI | decisione rimessa al potere d’apprezzamento dell’autorità, con condizioni più rigorose (alloggio, mezzi, attestato linguistico) |
| Breve durata L | Art. 45 LStrI | ulteriormente limitato, legato allo scopo del soggiorno |
La comunità abitativa è costitutiva: il ricongiungimento familiare presuppone in linea di principio l’effettiva comunità abitativa nel luogo di soggiorno della persona residente a titolo principale (l’art. 49 LStrI prevede eccezioni per motivi gravi). Il requisito linguistico per i coniugi oggetto del ricongiungimento (livello A1 in una lingua ufficiale prima dell’entrata o iscrizione a un’offerta di promozione linguistica) si applica dalla revisione del 01.01.2019 (art. 43 cpv. 1 lett. d LStrI per i coniugi di titolari di un permesso C; art. 44 cpv. 1 lett. d LStrI per i coniugi di titolari di un permesso B).
Il termine di cinque anni (art. 47 LStrI) per far valere il diritto al ricongiungimento a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto è rigoroso; la sua inosservanza comporta in linea di principio la perdita del diritto, salvo gravi motivi familiari.
Articoli dettagliati: Matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera, Matrimonio tra due persone straniere residenti in Svizzera, Nascita di un figlio in Svizzera.
Integrazione (art. 4 LStrI, art. 58a LStrI)
La nozione di integrazione ha due funzioni nella LStrI:
-
Come obiettivo dello Stato (art. 4 LStrI): l’integrazione deve favorire la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera; è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La configurazione della promozione dell’integrazione è disciplinata agli art. 53 segg. LStrI.
-
Come condizione del permesso (art. 58a LStrI): in occasione della proroga di un permesso di soggiorno e del passaggio B→C, l’autorità valuta l’integrazione in particolare sulla base dei criteri seguenti:
a. il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le competenze linguistiche; e d. la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione.
Le soglie linguistiche operative (A1, A2, B1, B2 secondo il QCER) sono concretizzate nell’ordinanza sull’integrazione (OIntS, RS 142.205), nell’OASA (tra l’altro art. 77d OASA sugli attestati linguistici riconosciuti) e nelle direttive della SEM. I livelli richiesti nella prassi dipendono dalla fase di permesso e sono rimessi al potere d’apprezzamento dell’autorità competente; vanno desunti dalle direttive attuali della SEM e dall’esecuzione cantonale.
Articoli dettagliati: Accordo d’integrazione secondo l’art. 58a LStrI, Attestato linguistico A1 / A2 / B1 fide.
Caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
La regolamentazione del caso di rigore consente alle autorità cantonali della migrazione di derogare alle condizioni di ammissione ordinarie in presenza di un caso di rigore personale grave o di interessi pubblici importanti (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). Il rilascio è rimesso al potere d’apprezzamento dell’autorità ed è soggetto all’approvazione della SEM. I criteri di valutazione sono concretizzati all’art. 31 OASA (tra l’altro integrazione, rispetto dell’ordinamento giuridico, situazione familiare, situazione finanziaria, durata della presenza, stato di salute, possibilità di reinserimento nello Stato d’origine).
Non sussiste alcun diritto a un permesso per caso di rigore; la valutazione avviene nel singolo caso. Articolo dettagliato: Caso di rigore secondo l’art. 30 LStrI.
Priorità dei lavoratori indigeni (art. 21 LStrI)
Nell’ammissione di cittadini di Stati terzi all’esercizio di un’attività lucrativa si applica la priorità dei lavoratori indigeni (art. 21 LStrI). Un cittadino di uno Stato terzo può essere ammesso soltanto se è comprovato che per il posto non è stato possibile trovare una persona con priorità (cittadini svizzeri, cittadini dell’UE/AELS, persone residenti in Svizzera con accesso al mercato del lavoro). La prova spetta al datore di lavoro, tipicamente mediante una messa a concorso documentata e gli sforzi di reclutamento.
La priorità dei lavoratori indigeni non si applica ai cittadini dell’UE/AELS, perché la loro ammissione è disciplinata dall’ALC. Per l’ammissione di manodopera qualificata, la LStrI pone inoltre condizioni personali (art. 23 LStrI — qualificazione professionale, capacità di adattamento professionale e sociale), e l’art. 30 LStrI consente, in casi rigorosamente delimitati, deroghe alle condizioni di ammissione ordinarie.
Primato dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
Per i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e i loro familiari, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS prevalgono sulla LStrI nella misura in cui l’ALC contiene disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Conseguenze concrete:
- Nessuna priorità dei lavoratori indigeni per l’assunzione di cittadini dell’UE/AELS.
- Permesso B per cinque anni in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di almeno un anno.
- Ricongiungimento familiare dal primo giorno, anche per i familiari cittadini di Stati terzi.
- Primato dell’ALC in caso di conflitti interpretativi, nella misura in cui è più favorevole.
Articolo dettagliato: glossario ALC/OLCP.
Competenza cantonale (art. 40 LStrI)
L’art. 40 LStrI disciplina la ripartizione del rilascio dei permessi tra Confederazione e Cantoni:
- Gli uffici cantonali della migrazione sono in linea di principio competenti per il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno nonché per il rilascio della carta di soggiorno per stranieri.
- La SEM dispone di diritti di approvazione e di vigilanza in determinate costellazioni — in particolare nella prima ammissione di cittadini di Stati terzi, nelle decisioni sui casi di rigore (art. 30 LStrI) e nella gestione dei contingenti dei numeri massimi.
- I Comuni curano la notifica e il controllo degli abitanti e trasmettono le notifiche all’autorità cantonale della migrazione.
La prassi cantonale varia considerevolmente — i tempi di trattamento, i requisiti documentali e i margini d’apprezzamento differiscono. I dossier cantonali del corpus rilevano queste differenze.
Obbligo di notifica (art. 12 LStrI, art. 10 OASA)
L’art. 12 LStrI sancisce l’obbligo di notifica: chi necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente del luogo di residenza prima della scadenza del soggiorno non sottoposto a permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStrI). In caso di trasferimento in un nuovo Cantone o in un nuovo Comune, la notifica deve essere effettuata nuovamente nel nuovo luogo di residenza (art. 12 cpv. 2 LStrI). I termini concreti sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 12 cpv. 3 LStrI); per i soggiorni soggetti all’obbligo di notifica il termine è, secondo l’art. 10 OASA, di quattordici giorni dall’entrata.
Anche la cancellazione in caso di partenza e la notifica di un cambiamento d’indirizzo sono obblighi; essi sono retti dall’OASA (tra l’altro art. 15 OASA per la notifica d’arrivo e la cancellazione in caso di cambiamento di domicilio) e dal regime cantonale di notifica.
Articoli dettagliati: Notifica cantonale entro 14 giorni, Cambiamento di Cantone e permesso di soggiorno.
Dipendenza dall’aiuto sociale (art. 62 LStrI, art. 63 LStrI)
La dipendenza dall’aiuto sociale è, nella LStrI, un possibile motivo di revoca o di mancata proroga — non è in generale un motivo di estinzione e non comporta automaticamente la perdita del diritto di soggiorno.
L’art. 62 LStrI consente la revoca di un permesso di dimora B tra l’altro quando la persona o una persona di cui essa deve provvedere al sostentamento dipende durevolmente e in misura considerevole dall’aiuto sociale. I valori soglia non sono rigidi; essi sono concretizzati dalla prassi del Tribunale federale e vanno applicati nel rispetto del principio di proporzionalità.
L’art. 63 LStrI disciplina la revoca del permesso di domicilio C — la soglia è qui nettamente più elevata: la percezione durevole e considerevole dell’aiuto sociale è un motivo di revoca soltanto a condizioni più restrittive, segnatamente prima della scadenza di una presenza regolare di lunga durata; per il resto entrano in considerazione soprattutto le gravi violazioni della sicurezza e dell’ordine pubblici.
In occasione della proroga del permesso di dimora B, l’autorità valuta secondo l’art. 33 cpv. 3 LStrI, alla luce dei criteri di integrazione di cui all’art. 58a LStrI, se una dipendenza dall’aiuto sociale osta alla proroga. Una dipendenza dall’aiuto sociale di breve durata e non colpevole (p. es. a causa di malattia o della custodia dei figli in una fase di separazione) è nella prassi tipicamente ponderata in modo più mite di una dipendenza di più lunga durata.
Nota sull’indebitamento (esecuzioni, debiti fiscali): semplici arretrati di pagamento o esecuzioni non comportano di per sé alcuna revoca ai sensi dell’art. 62 LStrI o dell’art. 63 LStrI — tali disposizioni colgono soprattutto motivi di sicurezza e di ordine pubblici nonché la percezione qualificata dell’aiuto sociale. Un indebitamento considerevole può eventualmente influenzare indirettamente lo statuto di soggiorno, segnatamente attraverso la valutazione dell’integrazione (partecipazione alla vita economica, rispetto dell’ordinamento giuridico) nel quadro di una proroga. Articoli dettagliati: Esecuzioni e diritto di soggiorno, Perdita del posto di lavoro e permesso di soggiorno, Revoca del permesso di dimora o di domicilio.
5. Direttive della SEM
Le direttive della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono istruzioni amministrative che la SEM emana ai fini dell’applicazione uniforme della LStrI, dell’OASA e della LAsi. Esse vincolano le autorità cantonali della migrazione nel quadro della vigilanza federale. Non vincolano direttamente i migranti e i loro rappresentanti — costituiscono però la fonte più importante per prevedere la prassi delle autorità.
I corpus di direttive centrali sono:
- Direttive LStrI I — ammissione e soggiorno (procedura, tipi di permesso, condizioni dell’attività lucrativa, specificità Stati terzi);
- Direttive LStrI II — integrazione (attuazione dell’art. 58a LStrI, certificazione linguistica, accordo d’integrazione, programmi cantonali d’integrazione PIC);
- Direttive ricongiungimento familiare — concretizzazione degli art. 42 segg. LStrI, competenza linguistica, standard di alloggio;
- Direttive cittadinanza — attuazione della legge sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0).
Le direttive sono pubblicate dalla SEM su www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html. Esse sono aggiornate regolarmente (tipicamente ogni anno o in caso di modifiche legislative); la data della versione applicabile è visibile sulla direttiva.
6. Uffici cantonali della migrazione
Secondo l’art. 40 LStrI, il rilascio dei permessi di soggiorno spetta ai Cantoni. Ciascuno dei 26 Cantoni gestisce un proprio ufficio della migrazione (nella Svizzera romanda spesso «Office cantonal de la population et des migrations», in Ticino «Sezione della popolazione») con propri processi di trattamento, formulari, tempi di trattamento e margini d’apprezzamento nel quadro delle prescrizioni di diritto federale.
La prassi cantonale può variare considerevolmente in merito a:
- Tempo di trattamento (esso differisce nettamente a seconda del Cantone e del tipo di domanda; i valori indicativi concreti vanno desunti dal rispettivo dossier cantonale e dalle informazioni dell’ufficio cantonale della migrazione competente);
- Requisiti documentali (in particolare per gli attestati linguistici, le conferme di alloggio, i giustificativi di reddito);
- Esercizio del potere d’apprezzamento nella raccomandazione di caso di rigore, nella valutazione dell’integrazione e nella soglia dell’aiuto sociale;
- Prassi tariffaria (gli emolumenti sono retti dal diritto cantonale nel quadro delle prescrizioni di diritto federale; gli importi concreti vanno desunti dall’ordinanza ufficiale sugli emolumenti del Cantone);
- Accessibilità linguistica degli sportelli e della corrispondenza.
Per ogni Cantone esiste nel corpus SIP-v3 un proprio dossier con i recapiti, gli orari di apertura, le procedure online e le particolarità cantonali.
7. Confusioni terminologiche frequenti
Questa raccolta riunisce le confusioni frequenti tra termini della LStrI/OASA e ambiti giuridici contigui — in forma fattuale, senza applicazione a un caso concreto.
LStrI vs LAsi
La LStrI (RS 142.20) disciplina il soggiorno di tutte le persone straniere che non sono o non sono state nella procedura d’asilo. La LAsi (RS 142.31) disciplina la procedura d’asilo — domanda d’asilo, audizione, procedura di allontanamento, protezione provvisoria. Sono possibili passaggi: una domanda d’asilo respinta può condurre all’ammissione provvisoria (art. 83 LStrI); una persona ammessa provvisoriamente da lungo tempo può, sotto il profilo del caso di rigore, passare a un permesso B (art. 84 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l’art. 30 LStrI).
Specchio di glossario: glossario della legge sull’asilo.
Permesso vs statuto
Un permesso (B, C, L, F, Ci, G) è un documento di diritto amministrativo che attesta il diritto di soggiorno e l’accesso al mercato del lavoro. Uno statuto (statuto di protezione S, qualità di rifugiato, ammissione provvisoria) è la qualificazione giuridica sottostante della persona, dalla quale discende il diritto a un determinato permesso. Statuto e permesso possono divergere — per esempio quando una persona riconosciuta come rifugiata è titolare di un permesso B con la dicitura «asilo» (statuto: rifugiato; permesso: B).
Permesso di dimora vs permesso di domicilio
Si veda sopra il termine «Permesso di dimora B vs permesso di domicilio C». L’uso linguistico pratico — anche nei documenti ufficiali — non impiega sempre i due termini in modo nettamente distinto; il codice B o C riportato sulla carta di soggiorno per stranieri è l’indicatore univoco.
Ricongiungimento familiare secondo la LStrI vs ricongiungimento familiare secondo l’ALC
Per i cittadini svizzeri e i loro familiari nonché per i titolari di un permesso C e i loro familiari, si applicano le disposizioni della LStrI (art. 42 LStrI ovvero art. 43 LStrI).
Per i cittadini dell’UE/AELS e i loro familiari, l’ALC (allegato I) prevale sulla LStrI. Conseguenza: per i cittadini dell’UE/AELS titolari di un permesso B, la configurazione più rigorosa del ricongiungimento secondo l’art. 44 LStrI non si applica nello stesso modo — il ricongiungimento familiare è in linea di principio possibile dal primo giorno secondo l’ALC, anche per i familiari cittadini di Stati terzi.
Professione di avvocato e consulenza giuridica — il quadro della BGFA
La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (BGFA, RS 935.61) disciplina l’esercizio della professione di avvocato in Svizzera (registri cantonali degli avvocati, regole professionali, libera circolazione). La rappresentanza professionale delle parti dinanzi ai tribunali è riservata agli avvocati; la facoltà di rappresentanza nelle procedure civili discende dal diritto processuale (cfr. art. 68 CPC, RS 272) in combinato disposto con la BGFA. La consulenza giuridica stragiudiziale non è invece soggetta ad alcun monopolio di diritto federale e può in linea di principio essere prestata anche da non avvocati — fermo restando che ogni persona che offre consulenza giuridica a titolo commerciale risponde secondo i principi generali (tra l’altro il diritto del mandato, art. 398 CO, RS 220; il diritto contro la concorrenza sleale, art. 3 LCSl, RS 241).
SwissImmigrationPro si posiziona strettamente come piattaforma d’informazione, e non come fornitore di consulenza giuridica, e rinvia per ogni questione relativa a un caso concreto agli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati.
8. Rinvii nel corpus SIP-v3
Questo file è referenziato praticamente da tutti gli articoli relativi ai permessi e agli eventi della vita. Le connessioni principali sono:
| Destinazione dell’articolo | Norma centrale | Connessione |
|---|---|---|
| Il permesso di dimora B | Art. 33 LStrI | condizioni, proroga, passaggio B→C |
| Il permesso di domicilio C | Art. 34 LStrI | condizioni, estinzione secondo l’art. 61 LStrI |
| Il permesso L di breve durata | Art. 32 LStrI | sottoclassi L |
| Ammissione provvisoria (permesso F) | Art. 83 LStrI / Art. 84 LStrI | statuto F, passaggio F→B |
| Il permesso N durante la procedura d’asilo | Art. 42 LAsi | connessione alla LStrI nel passaggio di statuto |
| Statuto di protezione S per le persone provenienti dall’Ucraina | Art. 66 LAsi | connessione alla LStrI nel passaggio S→B |
| Il permesso G per frontalieri | Art. 35 LStrI | condizione di spola |
| La naturalizzazione in Svizzera | LCit (RS 141.0) | condizione preliminare permesso di domicilio C secondo l’art. 34 LStrI |
| Caso di rigore secondo l’art. 30 LStrI | Art. 30 LStrI + Art. 31 OASA | criteri del caso di rigore |
| Matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera | Art. 42 LStrI | ricongiungimento familiare con un coniuge svizzero |
| Divorzio e permesso di soggiorno | Art. 50 LStrI | soggiorno autonomo dopo lo scioglimento del matrimonio |
| Cambiamento di Cantone e permesso di soggiorno | Art. 37 LStrI | cambiamento di Cantone |
| Cambiamento di datore di lavoro e permesso di soggiorno | Art. 21 LStrI | cambiamento di datore di lavoro per i cittadini di Stati terzi |
| Accordo d’integrazione secondo l’art. 58a LStrI | Art. 58a LStrI | criteri di integrazione |
| Revoca del permesso di dimora o di domicilio | Art. 62 LStrI / Art. 63 LStrI | fattispecie di revoca |
| glossario ALC/OLCP | ALC (RS 0.142.112.681) | priorità UE/AELS |
| glossario della legge sull’asilo | LAsi (RS 142.31) | connessione alla procedura d’asilo |
| Glossario della legge sulla cittadinanza 2018 | LCit (RS 141.0) | naturalizzazione |
| Direttive della SEM | Direttive LStrI | prassi amministrativa |
| Leggi cantonali di esecuzione | Art. 40 LStrI | leggi cantonali di esecuzione |
| Limiti del campo d’applicazione | — | limiti del campo d’applicazione |
9. Ciò che questo file non fa
Questo file è un glossario dei termini del diritto federale, e non un documento di consulenza o di strategia. Esso non applica le norme qui illustrate a persone o situazioni concrete. In particolare:
- Non fornisce alcuna informazione sul fatto che una persona concreta abbia diritto a un determinato permesso.
- Non si pronuncia sulle prospettive di successo di domande o ricorsi.
- Non sostituisce la consulenza di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
- Non sostituisce l’informazione ufficiale dell’ufficio cantonale della migrazione competente.
Per le questioni che riguardano la propria situazione, l’elenco di mediazione della piattaforma SwissImmigrationPro con avvocati verificati nel registro degli avvocati (BFR) è il punto di contatto giusto. In caso di situazioni di emergenza acute (allontanamento imminente, arresto, crisi familiare con conseguenze sul permesso), è da preferire il contatto immediato con un’avvocata/un avvocato o con un punto di contatto specializzato (p. es. SOS Asilo, l’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati OSAR o il servizio cantonale di consulenza ai sans-papiers).
10. Trigger di aggiornamento
Questo file è aggiornato senza indugio in caso di:
- Entrata in vigore di una revisione della LStrI o dell’OASA,
- Entrata in vigore di una sentenza determinante del Tribunale federale per l’interpretazione di uno dei termini qui definiti (carattere di DTF),
- Pubblicazione di una direttiva della SEM sostanzialmente modificata,
- Entrata in vigore o abrogazione di un accordo di diritto internazionale che tocca la gerarchia di primato (in particolare adeguamenti dell’ALC),
- Entrata in vigore o abrogazione di un’ordinanza di protezione (volatilità dello statuto S).
11. Nota sulla forza vincolante
Nel corpus SIP-v3 questo file è una fonte di definizione referenziata. In caso di discordanza tra un’affermazione contenuta in un articolo dettagliato (dossier di permesso, dossier di evento della vita) e un’affermazione contenuta in questo file di glossario, prevale l’affermazione contenuta in questo file, nella misura in cui concerne il diritto federale. Per le affermazioni specifiche di un Cantone prevale il rispettivo file cantonale. In caso di conflitto tra il glossario di diritto federale e un file cantonale, è il diritto federale nel file di glossario a essere adeguato — e non viceversa.
