Questo indice documenta la struttura delle direttive e delle circolari della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). La presentazione è puramente fattuale e descrittiva; non sostituisce una consulenza giuridica individuale. Per l'applicazione corretta di una specifica direttiva a una fattispecie concreta è necessario consultare un'avvocata o un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati; la base di diritto professionale della facoltà di consulenza e rappresentanza dell'avvocato è costituita dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61).


1. Che cosa sono le direttive del SEM?

Le direttive del SEM sono istruzioni di diritto amministrativo emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) quale autorità federale competente in materia di migrazione, asilo e cittadinanza. Esse concretizzano l'applicazione del diritto federale — segnatamente della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), della legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0), dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e delle relative ordinanze, in particolare dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) — per la prassi amministrativa.

Natura giuridica (in termini fattuali):

  • Le direttive non sono una legge in senso formale (non sono adottate dal Parlamento né pubblicate nella Raccolta ufficiale [RU] o nella Raccolta sistematica [RS] come gli atti normativi).
  • Le direttive sono un'interpretazione interna della prassi amministrativa — indicano ai funzionari come il diritto debba essere applicato nella quotidianità amministrativa.
  • Le direttive sono vincolanti per i funzionari del SEM nonché — nell'ambito dell'autovincolo dell'amministrazione — per gli uffici cantonali della migrazione, nella misura in cui questi applicano il diritto federale nell'ambito dell'esecuzione.
  • Le direttive non sono vincolanti per i tribunali. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) e il Tribunale federale (TF) esaminano liberamente l'applicazione del diritto e possono scostarsi da una direttiva quando questa viola il diritto di rango superiore (legge, Costituzione, diritto internazionale).

Secondo una giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, le direttive amministrative non vincolano i tribunali; esse sono nondimeno prese in considerazione nella misura in cui consentono un'interpretazione delle disposizioni applicabili adeguata ed equa al caso concreto. La portata esatta di tale presa in considerazione in un procedimento concreto è una questione che attiene all'applicazione individuale del diritto e dev'essere valutata da un avvocato.

Importanza nella prassi: le direttive sono lo strumento d'interpretazione più importante per il lavoro quotidiano degli uffici della migrazione. Chi presenta una domanda di soggiorno si imbatterà, in pressoché ogni caso, in una regola di direttiva che guida l'operato del collaboratore incaricato del dossier.


2. Dove si trovano le direttive del SEM?

  • Portale principale: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html
  • Suddivisione tematica: le direttive sono ordinate secondo i tre ambiti giuridici centrali:
    • Ambito del diritto degli stranieri (LStrI, OASA, ALC) — auslaender.html
    • Ambito dell'asilo (LAsi, ordinanze 1/2/3 sull'asilo) — asyl.html
    • Ambito del diritto di cittadinanza (LCit, ordinanza sulla cittadinanza svizzera [OCit, RS 141.01]) — buergerrecht.html
  • Archivio: anche le versioni precedenti sono accessibili sul sito del SEM e consultabili per data dello stato. Ciò è rilevante per i procedimenti la cui data materiale determinante è anteriore alla data dello stato attuale della direttiva in vigore. Principio: è determinante la direttiva che era in vigore al momento dell'atto d'autorità rilevante; il trattamento intertemporale nel procedimento concreto dev'essere chiarito da un avvocato.
  • Lingue: le direttive sono di norma disponibili in tedesco, francese e italiano. Il diritto federale fa fede in modo equivalente nelle tre lingue ufficiali (art. 14 della legge sulle pubblicazioni ufficiali); nessuna versione linguistica gode di una prevalenza formale d'interpretazione. In caso di divergenze tra le versioni, il senso effettivo della norma dev'essere determinato in via d'interpretazione.

3. Direttive LStrI — panoramica

La direttiva LStrI centrale porta il titolo «Direttive e commenti I. Settore degli stranieri» (citata anche come Direttive LStrI o Direttive I). È la direttiva del SEM più estesa e comprende la prassi amministrativa relativa all'applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) nonché delle relative ordinanze, in particolare dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).

Struttura dei capitoli (stato 2026-05; l'esatta numerazione dei capitoli è da consultare aggiornata sul sito del SEM, poiché il SEM adatta occasionalmente la struttura):

  • Capitolo 1 — nozioni, principi, disposizioni generali
  • Capitolo 2 — regole di soggiorno (presenza senza attività lucrativa, con attività lucrativa, statuto di soggiorno)
  • Capitolo 3 — attività lucrativa (priorità dei lavoratori indigeni secondo l'art. 21 LStrI, numeri massimi/contingenti secondo l'art. 20 LStrI per i cittadini di Stati terzi, ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa secondo gli art. 18 e 19 LStrI, permesso per tirocinanti secondo gli accordi sui tirocinanti, condizioni di salario e di lavoro)
  • Capitolo 4 — ricongiungimento familiare (coniugi, figli, unione domestica registrata, concubinato — differenziazione secondo lo statuto della persona che chiede il ricongiungimento; art. 42–52 LStrI)
  • Capitolo 5 — titoli particolari e casi di rigore (caso personale particolarmente grave secondo l'art. 30 LStrI, integrazione quale motivo di soggiorno)
  • Capitolo 6 — permesso di domicilio C e domicilio anticipato (art. 34 LStrI, condizioni, rilascio)
  • Capitolo 7 — applicazione dell'ALC (libera circolazione delle persone CH–UE/AELS, categorie di soggiorno, indipendenti, prestatori di servizi)
  • Capitolo 8 — permesso per frontalieri G (secondo l'ALC ovvero secondo la LStrI per i cittadini di Stati terzi)
  • Capitolo 9 — cessazione del soggiorno (revoca e mancato rinnovo secondo gli art. 62–63 LStrI, estinzione del permesso, allontanamento, divieto d'entrata)
  • Capitolo 10 — frontiere esterne e visti (rilascio del visto, entrata, soggiorno di breve durata Schengen, visto nazionale D)
  • Capitolo 11 segg. — ambiti speciali (tra l'altro statuto diplomatico e missioni speciali, permessi per artisti, sportivi e ricercatori, studenti, alla pari, soggiorno di lunga durata UE, sanzioni, trattamento dei dati, esecuzione)

Ritmo di aggiornamento: le Direttive I. Settore degli stranieri sono tipicamente sottoposte a una revisione completa, con revisioni parziali ad hoc in caso di modifiche giuridiche sostanziali (p. es. dopo l'entrata in vigore di nuove ordinanze del Consiglio federale o dopo sentenze del TF che qualificano una prassi previgente come contraria al diritto federale).


4. Direttive LAsi — panoramica

Nell'ambito dell'asilo il SEM pubblica più direttive focalizzate su temi specifici, poiché la procedura d'asilo è più frammentata rispetto alla procedura ordinaria di soggiorno. Ambiti centrali di direttive (l'elenco attuale è consultabile sul sito del SEM):

  • Esame della domanda d'asilo — valutazione della qualità di rifugiato secondo l'art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), accertamento dei fatti, grado della prova.
  • Audizione dei richiedenti l'asilo — svolgimento dell'audizione, ruolo della rappresentanza legale, verbale d'audizione, categorie particolari (richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati [RMNA], audizioni di donne, persone traumatizzate).
  • Procedura di ricorso — procedura di ricorso interna dinanzi al TAF, termini di ricorso, obblighi di collaborazione.
  • Ricongiungimento familiare per i rifugiati riconosciuti — asilo familiare secondo l'art. 51 LAsi, condizioni, momento della presentazione della domanda.
  • Allontanamento ed esecuzione — decisione di allontanamento, ostacoli all'esecuzione (illiceità, inesigibilità, impossibilità) nonché l'ammissione provvisoria F secondo l'art. 83 LStrI.
  • Statuto di protezione S (Ucraina) — applicazione della protezione provvisoria secondo l'art. 4 LAsi in combinato disposto con la decisione di attivazione del Consiglio federale del 2022. Da allora adeguamenti in corso (vedi sezione 8).
  • Procedura di Dublino — applicazione del regolamento Dublino III (regolamento [UE] n. 604/2013), determinazione della competenza, trasferimento allo Stato Dublino competente.

La consulenza e la rappresentanza legale gratuite nella procedura d'asilo (celere) si fondano sugli art. 102f segg. LAsi; l'attribuzione cantonale dei richiedenti l'asilo è retta dall'art. 27 LAsi.

Ritmo di aggiornamento: le direttive in materia d'asilo sono adeguate più frequentemente rispetto alle direttive LStrI, poiché la prassi in materia d'asilo deve reagire più fortemente alle valutazioni della situazione per Paese di provenienza. I rapporti sulla situazione (analisi per Paese) sono pubblicati separatamente e sono, di fatto, strettamente collegati alle direttive in materia d'asilo.


5. Direttive LCit — panoramica

Nell'ambito del diritto di cittadinanza (applicazione della legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 [LCit, RS 141.0], in vigore dal 1° gennaio 2018) le direttive del SEM si concentrano sulle competenze federali — quindi principalmente sulla naturalizzazione agevolata e sulla reintegrazione nonché sull'annullamento e la revoca della cittadinanza svizzera. La naturalizzazione ordinaria rientra principalmente nella competenza cantonale e comunale; il SEM rilascia qui l'autorizzazione federale di naturalizzazione (art. 13 LCit), e di conseguenza la direttiva federale si riferisce a questo esame preliminare.

Ambiti centrali di direttive:

  • Naturalizzazione ordinaria — autorizzazione federale di naturalizzazione; condizioni formali (durata del soggiorno) secondo l'art. 9 LCit, condizioni materiali secondo l'art. 11 LCit (integrazione riuscita, familiarità con le condizioni di vita svizzere, assenza di minaccia per la sicurezza interna o esterna), criteri d'integrazione secondo l'art. 12 LCit. La prova delle conoscenze linguistiche non è disciplinata nella legge, bensì nell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (art. 6 dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera [OCit, RS 141.01]).
  • Naturalizzazione agevolata — coniugi di cittadini svizzeri (art. 21 LCit), figli di un genitore svizzero nonché persone della terza generazione di stranieri (art. 24a LCit, in vigore dal 15 febbraio 2018).
  • Reintegrazione — per le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera (art. 27 segg. LCit).
  • Annullamento e revoca della cittadinanza — annullamento in caso di ottenimento mediante indicazioni false (art. 36 LCit); revoca, in modo restrittivo e soltanto nei confronti di doppi cittadini il cui comportamento lede gravemente gli interessi o la reputazione della Svizzera (art. 42 LCit).
  • Criteri di prova delle conoscenze linguistiche — diplomi e certificati di lingua riconosciuti (p. es. attestato linguistico fide, telc, Goethe, DELF/DALF, CELI), requisiti relativi alle attestazioni scolastiche, motivi di esenzione.

Ritmo di aggiornamento: le direttive LCit sono adeguate relativamente di rado (rispetto alle direttive LStrI e in materia d'asilo); le revisioni di maggiore portata intervengono tipicamente dopo sentenze del TF relative alla prassi di naturalizzazione o dopo revisioni legislative.


6. Gerarchia delle direttive e forme di pubblicazione

Il SEM pubblica più forme di testi amministrativi con statuto differente:

  • Direttive principali (p. es. Direttive I. Settore degli stranieri) — opere complete, strutturate sistematicamente; aggiornate periodicamente; costituiscono l'«ossatura principale» della prassi amministrativa.
  • Circolari — istruzioni più brevi, focalizzate su un tema, relative a questioni eccezionali o emergenti; pubblicate sporadicamente; spesso a seguito di modifiche legislative, sentenze del TF o sviluppi della situazione.
  • Lettere informative e circolari informative — chiarimenti d'attualità, spesso in reazione a questioni concrete di prassi; meno formali rispetto alle direttive principali. La denominazione utilizzata di volta in volta è consultabile sul sito del SEM.
  • Rapporti sulla situazione (analisi per Paese) — analisi dei fatti relative alla situazione in singoli Paesi di provenienza; base fattuale per le decisioni in materia d'asilo; pubblicati in parte con restrizioni d'accesso (rapporti sulla situazione interni vs pubblici).

7. Indice per ambito tematico (alfabetico)

Il seguente indice elenca gli ambiti tematici più frequenti per i quali esistono direttive del SEM. Ogni voce rinvia alla sezione pertinente del sito del SEM; gli ancoraggi URL diretti per tema sono da consultare lì, poiché la struttura del sito viene occasionalmente rimaneggiata.

  • Accesso al mercato del lavoro — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 3 (priorità dei lavoratori indigeni, numeri massimi, condizioni di salario/di lavoro, tirocinanti).
  • Esame della domanda d'asilo — Direttive Asilo, capitolo relativo all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato).
  • Permesso alla pari — Direttive I. Settore degli stranieri, ambito speciale (nei capitoli successivi).
  • Permesso per persone accompagnatrici — fattispecie particolare per le persone accompagnatrici in caso di trattamento medico.
  • Consulenza e rappresentanza legale nella procedura d'asilo — rappresentanza legale gratuita nella procedura celere (art. 102f segg. LAsi).
  • Cittadinanza (in generale) — Direttive LCit (documento principale proprio).
  • Statuto diplomatico — Direttive I. Settore degli stranieri, capitolo speciale relativo ai funzionari internazionali, al personale delle ONG, alle fattispecie particolari di diritto internazionale.
  • Naturalizzazione agevolata — Direttive LCit, capitolo relativo all'art. 21 LCit.
  • Ricongiungimento familiare — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 4 (art. 42–52 LStrI); per i rifugiati inoltre Direttive Asilo (art. 51 LAsi).
  • Statuto di rifugiato — Direttive Asilo, riconoscimento secondo l'art. 3 LAsi.
  • Permesso per frontalieri G — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 8.
  • Caso di rigore (art. 30 LStrI) — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 5.
  • Priorità dei lavoratori indigeni (art. 21 LStrI) — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 3.
  • Integrazione — Direttive I. Settore degli stranieri, disposizioni rilevanti per l'integrazione (criteri d'integrazione, accordo/raccomandazione d'integrazione, domicilio anticipato in caso di integrazione riuscita secondo l'art. 34 cpv. 4 LStrI).
  • Variazione della prassi cantonale — nessun documento unitario; le direttive del SEM sono in linea di principio uniformi a livello federale, ma la prassi esecutiva cantonale può variare (vedi sezione 13).
  • Permesso di soggiorno di breve durata L — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 2 e cap. 3.
  • Permesso di domicilio C — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 6 (art. 34 LStrI).
  • Numeri massimi / contingenti — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 3 (art. 20 LStrI, cittadini di Stati terzi).
  • Aiuto al ritorno (ritorno volontario) — direttive e informazioni relative all'aiuto al ritorno nell'ambito dell'esecuzione; il luogo di pubblicazione esatto è consultabile sul sito del SEM.
  • Statuto di protezione S (Ucraina) — Direttive Asilo, sezione propria dal 2022.
  • Permesso per tirocinanti — Direttive I. Settore degli stranieri, cap. 3 in combinato disposto con gli accordi bilaterali sui tirocinanti; l'elenco attuale degli accordi è consultabile sul sito del SEM.
  • Ammissione provvisoria F — Direttive Asilo e Direttive I. Settore degli stranieri (interfaccia, poiché lo statuto F è disciplinato nella LStrI [art. 83 segg. LStrI], le condizioni materiali in parte nella LAsi).
  • Allontanamento — Direttive Asilo, esecuzione; anche Direttive I. Settore degli stranieri in caso di allontanamenti dopo revoca secondo la LStrI.

8. Ambiti di direttive iper-volatili (aggiornamenti frequenti)

  • Ucraina — statuto di protezione S: attivato per la prima volta nel 2022 mediante decisione del Consiglio federale (prima applicazione dell'art. 4 LAsi); da allora prorogato più volte. La decisione di proroga attualmente in vigore e la data finale vanno tratte dalla pagina del SEM relativa allo statuto di protezione S.
  • Differenziazione geografica «regioni sicure» (Ucraina): il SEM ha introdotto una differenziazione geografica secondo cui le domande provenienti da regioni classificate come sicure sono trattate in modo differente. L'elenco attuale delle regioni e la prassi applicativa vanno tratti dalla pagina del SEM.
  • Russia / Bielorussia — esame inasprito: il contesto è costituito dal regime di sanzioni e dalla mutata situazione di politica di sicurezza dal 2022. Se a tale riguardo esista una direttiva autonoma del SEM o se l'esame inasprito avvenga nell'ambito dell'accertamento generale dei fatti, va tratto dall'attuale stato delle pubblicazioni del SEM.
  • Afghanistan, Iran, Siria: le valutazioni della situazione sono adeguate a seconda dei casi; i rapporti sulla situazione sono regolarmente rivisti.
  • Prassi di Dublino Italia / Grecia: disponibilità di strutture d'accoglienza, cosiddette lacune sistemiche; l'attuale prassi del SEM e la giurisprudenza del TAF vanno esaminate nel singolo caso.

9. Confronto direttive vs legge vs ordinanza

Per inquadrare le direttive nella gerarchia delle norme:

  • Legge (LStrI, LAsi, LCit; ALC quale trattato di diritto internazionale) — adottata dal Parlamento ovvero (per l'ALC) ratificata dopo l'approvazione da parte del Parlamento e l'accettazione in votazione popolare. I trattati di diritto internazionale occupano una posizione particolare nella gerarchia delle norme; la portata esatta rispetto al diritto interno è una questione che attiene all'applicazione individuale del diritto.
  • Ordinanza (OASA, ordinanze 1/2/3 sull'asilo, OCit, ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP]) — emanata dal Consiglio federale; concretizzazione materiale delle leggi. Le ordinanze devono mantenersi entro i limiti della delega legale.
  • Direttiva (direttive del SEM) — istruzione interna all'amministrazione; vincola le autorità (autovincolo dell'amministrazione), ma non i tribunali. Una direttiva che viola una legge o un'ordinanza è in tale misura irrilevante.
  • Circolare — istruzioni brevi, ad hoc; stessa natura giuridica delle direttive, ma meno estese e sistematiche.

Conclusione pratica: chi vuole impugnare una prassi del SEM (p. es. nella procedura di ricorso) attacca di regola direttamente la legge o l'ordinanza quale base giuridica — la direttiva è soltanto uno strumento d'interpretazione, non essa stessa una fonte di diritto.


10. Come applicare le direttive? (puramente fattuale)

  • Consultare il sito del SEM — fare sempre riferimento alla versione più recente.
  • Verificare la data dello stato — tipicamente annotata nell'indice o alla fine del documento della direttiva; per le direttive principali spesso sul frontespizio.
  • Gli uffici cantonali della migrazione possono scostarsi nella prassi esecutiva — vedi sezione 13.
  • In caso di procedura dinanzi al TAF o al TF: una direttiva può essere qualificata dal tribunale come contraria al diritto federale e lasciata inapplicata nel singolo caso. Prassi conseguente: il SEM adegua la direttiva o ne differenzia l'applicazione.
  • Rinvio incrociato ai rapporti sulla situazione — nell'ambito dell'asilo, i rapporti sulla situazione completano le direttive con accertamenti di fatto per Paese di provenienza.

Anti-scope: SIP non fornisce alcuna interpretazione individuale delle direttive. Per l'applicazione concreta di una direttiva a una determinata fattispecie è necessario consultare un'avvocata o un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61).


11. Archivio delle direttive — versioni precedenti

Il SEM archivia sul suo sito le versioni precedenti delle direttive. Ciò è rilevante per i procedimenti la cui data materiale determinante è anteriore alla data dello stato attuale della direttiva in vigore.

  • Diritto intertemporale (principio): è determinante la direttiva (ovvero il diritto) che era in vigore al momento dell'atto d'autorità rilevante. Per i casi transitori si applicano, a seconda della materia, regole intertemporali differenti; il trattamento nel procedimento concreto dev'essere chiarito da un avvocato.
  • Conseguenza pratica: nei procedimenti in corso con data determinante anteriore all'entrata in vigore di una nuova direttiva può essere applicabile la vecchia direttiva.
  • Accesso all'archivio: tipicamente reperibile sul sito del SEM alla voce «Versioni precedenti» ovvero «Archivio»; la struttura di navigazione attuale è ivi consultabile.

12. Indirizzo e contatto del SEM

  • Sede principale del SEM: Segreteria di Stato della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
  • Telefono SEM (numero principale): +41 58 465 11 11
  • Web / moduli di contatto: https://www.sem.admin.ch — gli indirizzi e-mail e i moduli di contatto attuali, specifici per tema (settore degli stranieri, asilo, cittadinanza), vanno tratti dalla rubrica di contatto ufficiale del sito del SEM, poiché il SEM adatta periodicamente gli indirizzi delle caselle di posta.

Importante: il SEM non risponde ad alcuna questione giuridica individuale attraverso le vie d'accesso generali. Per un procedimento concreto è di regola competente l'ufficio della migrazione del Cantone di domicilio (tramite il rispettivo dossier).


13. Uffici cantonali della migrazione e vincolo al SEM

La relazione tra le direttive del SEM e la prassi cantonale non è banale:

  • Principio: i permessi secondo gli art. 32–35 e 37–39 LStrI sono rilasciati dai Cantoni (art. 40 LStrI); la competenza della Confederazione è riservata per le misure limitative (art. 20 LStrI), le deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e nella procedura d'approvazione (art. 99 LStrI). Nell'esecuzione del diritto federale, gli uffici cantonali della migrazione sono vincolati alle direttive del SEM nell'ambito dell'autovincolo dell'amministrazione.
  • Realtà della prassi: nonostante il vincolo formale, esiste una variazione cantonale d'interpretazione. Temi di variazione frequenti:
    • Caso di rigore (art. 30 LStrI) — variazione cantonale sostanziale della prassi nella valutazione del «caso personale particolarmente grave».
    • Valutazione dell'aiuto sociale — soglie differenti nella valutazione della dipendenza dall'aiuto sociale ai fini delle decisioni sui permessi.
    • Accordo d'integrazione — applicazione di frequenza e severità diverse a seconda dei Cantoni.
    • Domicilio anticipato — la valutazione cantonale dell'«integrazione riuscita» (art. 34 cpv. 4 LStrI) varia.
  • Ripartizione dei compiti Confederazione vs Cantone: il SEM rilascia esso stesso permessi soltanto in casi particolari ovvero dà la sua approvazione (p. es. approvazione dei casi di rigore, approvazione dei visti); la maggior parte dei permessi è rilasciata in prima istanza dall'ufficio cantonale della migrazione, con riserva d'approvazione del SEM in determinate costellazioni (art. 99 LStrI; il catalogo d'approvazione concreto è retto dalla LStrI e dall'OASA).

Conseguenza: per una valutazione realistica della situazione giuridica occorre tenere conto sia dello stato delle direttive del SEM sia della prassi esecutiva cantonale. SIP documenta le particolarità della prassi cantonale nei contributi cantonali di approfondimento.


14. Rinvii incrociati

  • Il glossario terminologico LStrI/OASA — apparato nozionale della LStrI (RS 142.20) / OASA (RS 142.201), concretizzato dalle Direttive I. Settore degli stranieri.
  • Il glossario della legge sull'asilo — apparato nozionale della LAsi (RS 142.31), completato dalle Direttive Asilo.
  • Il glossario della legge sulla cittadinanza 2018 — apparato nozionale della LCit (RS 141.0) e dell'OCit (RS 141.01), completato dalle Direttive Cittadinanza.
  • Il glossario ALC/libera circolazione delle persone — nozioni specifiche dell'ALC (RS 0.142.112.681), concretizzate nel cap. 7 delle Direttive I. Settore degli stranieri.
  • Il contributo sulla protezione dei dati presso SwissImmigrationPro — protezione dei dati nell'ambito della migrazione (legge riveduta sulla protezione dei dati [nLPD], in vigore dal 1° settembre 2023), interfaccia con le direttive sul trattamento dei dati.
  • Tutti i contributi sui singoli tipi di permesso — ognuno cita di volta in volta i capitoli di direttive pertinenti.
  • Tutti i contributi cantonali di approfondimento — variazione cantonale dell'applicazione delle direttive.

15. Anti-scope (limiti della presentazione di SIP)

  • SIP non fornisce alcuna interpretazione individuale delle direttive — l'indice è descrittivo, non consultivo.
  • Per i procedimenti con una data dello stato concreta, questioni intertemporali o un'interpretazione controversa delle direttive è necessario consultare un'avvocata o un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61).
  • I contenuti di SIP non sostituiscono la consultazione del testo originale del SEM. La struttura dei capitoli, l'elenco dei temi e i ritmi di aggiornamento qui presentati sono approssimazioni allo stato del 2026-05, suscettibili di cambiamento.