Strumento · Assicurazione malattie
Entro quando deve assicurarsi?
Chi prende domicilio in Svizzera deve stipulare un’assicurazione di base entro tre mesi. Inserisca la data in cui ha preso domicilio — il calcolatore mostra il suo termine personale.
Il calcolo avviene interamente nel suo browser. La sua data non viene né trasmessa né salvata.
La regola
Il termine di tre mesi
L’obbligo assicurativo è disciplinato dal diritto federale e si applica indipendentemente dalla nazionalità o dal tipo di permesso.
- Obbligatorio
- Ogni persona domiciliata in Svizzera deve stipulare un’assicurazione di base (assicurazione obbligatoria delle cure) — per sé e per ciascun membro della famiglia singolarmente.
- Entro tre mesi
- Il termine decorre dalla presa di domicilio — o dalla nascita — in Svizzera e dura tre mesi. Il calcolatore conta il giorno di calendario corrispondente tre mesi dopo.
- Copertura retroattiva
- Chi si assicura entro il termine è coperto retroattivamente dal giorno della presa di domicilio — senza lacuna assicurativa.
- In caso di ritardo
- Senza una stipula tempestiva, l’autorità cantonale la affilia d’ufficio a un assicuratore. Sono possibili il recupero dei premi dalla presa di domicilio e un supplemento di premio.
Eccezioni
Quando il termine non si applica o è diverso
L’assicurazione di base è la regola per le persone domiciliate in Svizzera — ma esistono eccezioni strettamente definite. Per sapere se una di esse la riguarda, si rivolga alla sua autorità cantonale.
Lavoratori distaccati — Chi è distaccato temporaneamente in Svizzera da un datore di lavoro UE/AELS (certificato A1) resta di regola assicurato nel Paese d’origine ed è esentato dal KVG.
Frontalieri e frontaliere — I frontalieri dell’UE/AELS dispongono di un diritto d’opzione tra l’assicurazione malattie svizzera e quella del loro Paese — con termini propri.
Funzioni internazionali — Le persone al beneficio di privilegi secondo la legge sullo Stato ospite (organizzazioni internazionali, diplomazia) possono essere esentate dall’obbligo assicurativo.
Fonte e stato
Verificato il 10.06.2026
Informazione generale, verificata sul piano redazionale — non una consulenza giuridica verificata da un avvocato. Fanno fede il KVG e la sua ordinanza (KVV) nella versione vigente, nonché le informazioni della sua autorità cantonale.
Basi legali
Malattia o situazione d’emergenza?
L’assenza di assicurazione non è un motivo per rinviare le cure mediche. In caso di emergenza, viene curato indipendentemente dal suo stato assicurativo.
Ancora incerto?
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Porre una domandaInformazione generale, nessuna consulenza giuridica nel caso specifico.