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Offerta di lavoro & lavoro

Un impiego svizzero — e la domanda di chi richiede il permesso

Poter accettare un impiego dipende dalla cittadinanza. I cittadini UE/AELS hanno il diritto di lavorare; per i cittadini di Stati terzi è il datore di lavoro a presentare la domanda — e l’ammissione è limitata.

Città vecchia di Zurigo e la Limmat al tramonto, con le torri del Grossmünster, del Fraumünster e di San Pietro.

Non esiste «un» permesso di lavoro. Chi può lavorare e chi presenta la domanda dipende dal fatto che siate cittadini UE/AELS o di uno Stato terzo.

A seconda della cittadinanza

Due vie verso il permesso di lavoro

I cittadini UE/AELS assumono un impiego in virtù della libera circolazione. I cittadini di Stati terzi sono ammessi solo se il datore di lavoro presenta la domanda e diverse condizioni sono soddisfatte.

Cittadini UE/AELS

Libera circolazione · FZA

Avete il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Con un contratto di lavoro ottenete il permesso; il vostro datore di lavoro non ne ha bisogno.

  • Diritto al soggiorno e a un’attività lucrativa.
  • Nessun contingente, nessun esame di priorità.
  • Contratto di almeno un anno: permesso B per almeno cinque anni.
FZA Anhang I Art. 2FZA Anhang I Art. 6
Vedere il percorso UE/AELS

Cittadini di Stati terzi

LStrI / OASA

Il vostro datore di lavoro presenta la domanda prima che iniziate. L’ammissione deve servire l’interesse economico ed è legata a diverse condizioni.

  • Il datore di lavoro deve presentare la domanda.
  • Limitata da contingenti ed esame di priorità.
  • Solo per quadri, specialiste e lavoratori qualificati.
AIG Art. 18AIG Art. 33 Abs. 3 + VZAE Art. 58
Vedere l’intero percorso

Non siete sicuri quale gruppo vi riguardi? Casi particolari — per es. i familiari di cittadini UE/AELS — possono differire. Chiedete a Clara.

L’esame di priorità — in concreto

Cinque giorni lavorativi prima che un posto annunciato sia pubblicato liberamente

Per i generi di professione con disoccupazione elevata vige un obbligo di annuncio: il datore di lavoro annuncia il posto vacante all’URC, e all’inizio resta accessibile solo alle persone iscritte. Così è garantita la priorità dei lavoratori residenti e UE/AELS.

Termine

5giorni lavorativi

da la pubblicazione del posto annunciato nel sistema di annuncio dei posti

AIG Art. 21a Abs. 3 + AVV Art. 53b
Se non rispettato: Se il termine di blocco non è rispettato, il posto va annunciato di nuovo prima di una domanda di permesso per uno Stato terzo.
  • Giorni lavorativi esclusi i festivi — verificare il calendario cantonale.

Quest’obbligo spetta al datore di lavoro. Per i cittadini di Stati terzi spiega perché una promessa d’assunzione non equivale ancora a un permesso.

Cosa richiede l’ammissione

Cinque condizioni per un permesso Stato terzo

Una promessa d’assunzione non basta. Per i cittadini di Stati terzi le autorità verificano diverse condizioni legali — il datore di lavoro deve soddisfarle tutte.

  • Interesse economico, domanda del datore di lavoro

    L’ammissione deve servire gli interessi economici del Paese, ed è il datore di lavoro — non voi — a presentare la domanda.

    AIG Art. 18
  • Contingenti

    La Confederazione limita ogni anno il numero di permessi iniziali. Se il contingente cantonale è esaurito, per ora l’ammissione non è più possibile.

    AIG Art. 20
  • Priorità dei lavoratori residenti

    Il posto è autorizzato solo se è dimostrato che nessun lavoratore in Svizzera o dello spazio UE/AELS con il profilo richiesto è stato trovato.

    AIG Art. 21 Abs. 1
  • Qualifiche personali

    Sono ammessi solo quadri, specialiste e altri lavoratori qualificati — di regola con titolo di studio ed esperienza professionale.

    AIG Art. 23
  • Salari e condizioni usuali

    Il salario e le condizioni di lavoro devono essere usuali per luogo, professione e ramo — nessuno può essere assunto a condizioni peggiori della manodopera locale.

    AIG Art. 22

Queste condizioni non valgono per i cittadini UE/AELS — per loro conta la libera circolazione.

Il percorso verso l’impiego — in ordine

Cosa fare poi

  1. Chiarire la classe di cittadinanza

    UE/AELS o Stato terzo — determina chi presenta la domanda e quali regole valgono.

  2. UE/AELS: assumere l’impiego e annunciarsi

    Con un contratto vi annunciate al vostro Comune e ottenete il permesso. Le missioni brevi fino a tre mesi per anno civile passano per la procedura di annuncio.

  3. Stato terzo: il datore di lavoro presenta la domanda

    Il vostro datore di lavoro chiede il permesso al Cantone prima del vostro ingresso o inizio — contingente, priorità e qualifiche vengono esaminati.

  4. Dopo l’ammissione: annuncio entro 14 giorni

    Una volta ammessi, valgono i termini dell’arrivo — prima l’annuncio al Comune entro 14 giorni.

Da dove provengono questi dati

Ultima verifica: 03.06.2026

Informazione generale basata sulle leggi citate, non una consulenza giuridica verificata da un avvocato. I contingenti e la prassi delle autorità cambiano — fa fede lo stato all’ultima verifica.

Basi legali

FZA Anhang I Art. 6AIG Art. 33 Abs. 3 + VZAE Art. 58AIG Art. 21a Abs. 3 + AVV Art. 53b

Siete richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente?

In tal caso valgono altre regole per il lavoro — l’accesso è limitato e soggetto a permesso. Fatevi accompagnare prima di accettare un impiego che potrebbe compromettere il vostro statuto.

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