1. Che cos'è giuridicamente il permesso L
Il permesso L (ufficialmente: permesso di soggiorno di breve durata) è, nel diritto svizzero degli stranieri, il titolo di soggiorno per le presenze temporanee fino a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile fino a un massimo di ventiquattro mesi. È definito all'art. 32 LStrI nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e disciplinato più nel dettaglio nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare agli art. 55–58 OASA. Per i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS si applica parallelamente l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), segnatamente l'art. 6 allegato I ALC.
Il permesso vincola giuridicamente lo scopo del soggiorno: è sempre rilasciato per uno scopo determinato e per una durata determinata. Un cambiamento dello scopo (ad esempio da alla pari ad attività lucrativa) non è di regola possibile durante il periodo di validità, ma richiede una nuova procedura di autorizzazione. Questo vincolo allo scopo costituisce la differenza strutturale centrale rispetto al permesso di domicilio C a durata indeterminata e al permesso di dimora B rinnovabile annualmente.
Il permesso L è annotato nel titolo di soggiorno con la lettera «L» nonché con lo scopo concreto del soggiorno (p. es. «attività lucrativa», «alla pari», «stagiaire», «trattamento», «studio»). L'autorità cantonale della migrazione del domicilio è competente per il rilascio, la proroga, la revoca e il cambiamento; per le attività soggette a contingente è effettuato un esame preliminare da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Sul piano strutturale, il permesso L va distinto da due strumenti affini: da un lato dal breve soggiorno senza visto (soggiorno turistico fino a novanta giorni per semestre secondo il codice frontiere Schengen), che non costituisce alcun permesso, bensì un semplice diritto d'entrata e non consente lo svolgimento di un'attività lucrativa. Dall'altro dalla procedura di notifica di 90 giorni ai sensi della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge sui lavoratori distaccati, LDist, RS 823.20) per i cittadini ALC, rispettivamente dalla procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata secondo l'art. 12 OASA per i cittadini di Stati terzi in rami specifici: entrambe sono agevolazioni amministrative, non veri e propri permessi, e sono presentate separatamente al numero 3.5.
Il permesso L dà in linea di principio diritto al soggiorno soltanto nel Cantone che lo ha rilasciato. Un cambiamento di Cantone durante la validità di un permesso L richiede una domanda di cambiamento presso il nuovo Cantone di domicilio; la prassi in materia di autorizzazione è qui disomogenea da un Cantone all'altro e, nelle costellazioni L più brevi (alla pari, trattamento), di regola restrittiva. I viaggi all'interno dello spazio Schengen sono possibili senza visto durante la validità di un permesso L (fino a novanta giorni per semestre in ogni altro Stato Schengen).
2. Due regimi paralleli — ALC versus LStrI
Il trattamento giuridico del permesso L differisce fondamentalmente a seconda che la persona richiedente appartenga o meno alla cerchia dei beneficiari dell'ALC. Questa distinzione costituisce, per ogni consulenza, il primo filtro, poiché determina l'assoggettamento al contingente, la priorità dei lavoratori indigeni, il catalogo dei criteri e l'esistenza di un diritto.
L UE/AELS — diritto fondato sull'art. 6 allegato I ALC: i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS ottengono il permesso L previa prova di un rapporto di lavoro da tre a meno di dodici mesi secondo l'art. 6 allegato I ALC in linea di principio di diritto; la procedura è nella sua essenza dichiarativa. Non esistono contingenti, alcuna priorità dei lavoratori indigeni e alcun esame delle condizioni salariali e lavorative nella procedura di autorizzazione (i controlli di accompagnamento sono effettuati separatamente tramite la legge sui lavoratori distaccati, LDist). Il periodo di validità corrisponde alla durata del contratto; una proroga è possibile finché sussiste il rapporto di lavoro.
L Stato terzo — decisione discrezionale fondata sull'art. 32 LStrI: per le persone al di fuori del campo d'applicazione dell'ALC, il permesso L è una decisione discrezionale delle autorità. È soggetto alle condizioni generali di ammissione secondo gli art. 18–24 LStrI — segnatamente la priorità dei lavoratori indigeni (art. 21 LStrI), l'esigenza di condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo e il ramo (art. 22 LStrI) nonché i numeri massimi annuali (contingenti) secondo l'art. 20 LStrI in combinato disposto con gli allegati 1 e 2 OASA. I numeri massimi sono fissati dal Consiglio federale e ripartiti tra i Cantoni; non esiste alcun diritto, nemmeno quando tutte le condizioni sono adempiute.
Nella prassi, questa bipartizione significa che le sottocategorie trattate qui di seguito costituiscono quasi sempre, per i cittadini ALC, un dettaglio procedurale, mentre possono fare, per i cittadini di Stati terzi, la differenza materiale tra l'autorizzazione e l'allontanamento.
3. Le otto sottocategorie rilevanti nella prassi
Il permesso L non conosce, nell'OASA e nelle istruzioni complementari della SEM, alcuna enumerazione esaustiva di sottocategorie, bensì diverse categorie di scopo con condizioni differenti. Le otto costellazioni qui di seguito coprono di gran lunga la maggior parte della prassi in materia di autorizzazione.
3.1 Alla pari
Base legale: art. 32 LStrI (permesso di soggiorno di breve durata) in combinato disposto con la deroga alle condizioni di ammissione per l'impiego alla pari procurato da un'organizzazione riconosciuta secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI, eseguito all'art. 48 OASA («persone alla pari»); completato dalle istruzioni della SEM sul soggiorno alla pari (Segreteria di Stato della migrazione, pubblicate online).
I soggiorni alla pari sono previsti per i cittadini di Stati terzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, non sposati e senza figli. La durata del soggiorno è di dodici mesi al massimo e non è prorogabile; un secondo anno alla pari in Svizzera è escluso, anche presso un'altra famiglia.
L'attività è limitata nella sua estensione dalla legge: al massimo trenta ore di lavori domestici e custodia di bambini alla settimana, completate da almeno tre ore settimanali di corso di lingua nella lingua ufficiale del Cantone di domicilio (tedesco, francese o italiano) presso una scuola riconosciuta. Il corso di lingua non è un passatempo, bensì una condizione di autorizzazione; senza attestato di corso, gli uffici della migrazione rifiutano il rilascio.
L'importo minimo di denaro tascabile da versare in contanti si determina secondo i contratti normali di lavoro cantonali per l'economia domestica (CNL economia domestica) ed è dovuto in aggiunta a vitto e alloggio gratuiti; singoli Cantoni (in particolare Ginevra e Vaud) conoscono tariffe minime proprie, più elevate. Gli importi concreti in franchi sono fissati a livello cantonale e adeguati periodicamente; la tariffa determinante per l'anno della domanda va consultata presso l'ufficio cantonale della migrazione o del mercato del lavoro competente, rispettivamente nel CNL cantonale applicabile.
Per i cittadini ALC, la costruzione alla pari è nella prassi di rilevanza secondaria, poiché dispongono, in quanto lavoratori con diritto a un permesso L o B secondo l'art. 6 allegato I ALC, di un accesso al mercato del lavoro.
Le fonti frequenti di conflitto nella prassi sono il superamento del limite settimanale di ore (ad esempio mediante servizi supplementari nel fine settimana o baby-sitting al di fuori della famiglia), l'omissione del corso di lingua (nella speranza di risparmiare il denaro) e l'assenza di assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie della persona alla pari. Tutte e tre le costellazioni possono condurre alla revoca del permesso e all'allontanamento; la famiglia ospitante, in quanto datrice di lavoro, rischia in aggiunta una sanzione secondo le disposizioni penali della LStrI (art. 117 LStrI, impiego di stranieri senza permesso). Il contratto alla pari deve pertanto, nella maggior parte dei Cantoni, essere riletto prima dell'inizio da un'organizzazione di collocamento riconosciuta e concordato con l'ufficio cantonale della migrazione; nella Svizzera tedesca, Pro Filia è in particolare un punto di contatto consolidato.
3.2 Stagiaire (tirocinante nell'ambito di accordi bilaterali sullo scambio di tirocinanti)
Base legale: art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI (semplificazione degli scambi internazionali in ambito economico, scientifico e culturale nonché della formazione e del perfezionamento professionali) in combinato disposto con l'art. 41 OASA (scambio internazionale) e l'art. 42 OASA (stagiaires), completato dagli accordi bilaterali sullo scambio di tirocinanti conclusi dalla Svizzera con singoli Stati terzi.
Il regime degli stagiaires è uno strumento di mobilità reciproca: consente a giovani professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso di una formazione professionale conclusa di lavorare fino a diciotto mesi (dodici più sei di proroga) in Svizzera nella professione appresa, al fine di ampliare le proprie conoscenze linguistiche e specialistiche.
Il vantaggio centrale: il permesso di stagiaire è esente da contingente, vale a dire che non è computato nei numeri massimi annuali per i cittadini di Stati terzi. La priorità dei lavoratori indigeni e le condizioni salariali usuali per il luogo si applicano comunque. La condizione è l'esistenza di un accordo bilaterale sullo scambio di tirocinanti tra la Svizzera e lo Stato d'origine.
L'elenco determinante e costantemente aggiornato degli Stati parti agli accordi sullo scambio di tirocinanti è tenuto dalla Segreteria di Stato della migrazione sulla sua pagina «Stagiaires»; va verificato presso questa fonte prima di ogni accertamento concreto. Secondo la presentazione pubblica della SEM, l'insieme degli accordi bilaterali sullo scambio di tirocinanti comprende diversi Stati industrializzati extraeuropei nonché vari Stati dell'America latina e dell'Europa orientale; poiché singoli accordi vengono modificati, sospesi o conclusi ex novo, fa fede unicamente l'elenco ufficiale della SEM.
Per i cittadini ALC, il regime degli stagiaires non esiste in questa forma; i giovani professionisti dell'UE/AELS accedono a un permesso L o B per il tramite della libera circolazione ordinaria dei lavoratori.
3.3 Artisti, sportivi, performer
Base legale: art. 32 LStrI (permesso di soggiorno di breve durata); per il trattamento particolare in materia di contingente degli ingaggi culturali e sportivi di breve durata, art. 30 cpv. 1 LStrI (deroga alle condizioni di ammissione, segnatamente lett. g sulla semplificazione dello scambio culturale) in combinato disposto con le condizioni salariali e lavorative secondo l'art. 22 LStrI; concretizzato dalle istruzioni della SEM sugli artisti e gli ingaggi di breve durata.
Per gli artisti di scena, musicisti, sportivi e attività di esecuzione comparabili si applica un regime adattato all'attività tipicamente breve e legata a un progetto. I cittadini di Stati terzi possono, in questa categoria, secondo la prassi della SEM, esibirsi in Svizzera fino a otto mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.
Il permesso è in linea di principio soggetto a contingente, ma la prassi della SEM prevede agevolazioni amministrative per gli ingaggi di breve durata; per le esibizioni molto brevi è sufficiente la procedura di notifica di 90 giorni secondo la legge sui lavoratori distaccati (LDist) per i cittadini ALC, rispettivamente la procedura semplificata per attività lucrativa di breve durata secondo l'art. 12 OASA tramite la piattaforma nazionale di notifica per i cittadini di Stati terzi. I limiti giornalieri determinanti per l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione risultano dalle istruzioni della SEM e vanno ivi verificati caso per caso.
Il contratto di manifestazione, rispettivamente d'ingaggio, è esaminato dal servizio cantonale competente (di regola l'ufficio dell'economia e del lavoro o l'autorità cantonale del mercato del lavoro) quanto alle condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo e il ramo (art. 22 LStrI). L'usualità per il ramo si misura qui segnatamente secondo i contratti collettivi di lavoro applicabili dell'Unione svizzera dei teatri, rispettivamente secondo i regolamenti delle rispettive federazioni sportive.
3.4 Tirocini obbligatori nell'ambito di una formazione universitaria
Base legale: art. 27 LStrI (formazione e perfezionamento) in combinato disposto con l'art. 38 OASA (formazione e perfezionamento con attività accessoria) per la fase pratica integrata nel curricolo; per le scuole universitarie estere, completato dall'art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI (scambio internazionale nelle scienze e nella formazione professionale).
Il trattamento giuridico dei tirocini obbligatori dipende dalla scuola universitaria presso la quale la persona in formazione è immatricolata.
Tirocinio obbligatorio nell'ambito di una formazione universitaria svizzera: chi è immatricolato presso un'università o una scuola universitaria professionale svizzera e svolge, nell'ambito del curricolo, un tirocinio prescritto, non necessita di alcuna autorizzazione supplementare per l'attività lucrativa; il permesso L o B di studente esistente copre anche il tirocinio, nella misura in cui esso fa, in modo dimostrabile, parte del regolamento degli studi.
Tirocinio obbligatorio nell'ambito di una formazione universitaria estera: gli studenti di una scuola universitaria estera che svolgono in Svizzera un tirocinio prescritto dal curricolo ottengono un permesso L con esenzione dal contingente, sempreché il tirocinio faccia, in modo dimostrabile, parte degli studi (attestazione della scuola universitaria estera, descrittivo del modulo, certificato dei voti). La durata corrisponde alla durata del tirocinio; proroghe oltre i dodici mesi sono possibili quando il curricolo esige una fase pratica più lunga.
La condizione è, in entrambi i casi, che il tirocinio non dissimuli un'attività lucrativa ordinaria: gli uffici della migrazione esaminano il salario, il profilo dei compiti e il rapporto tra le attività legate alla formazione e quelle produttive.
3.5 Attività lucrativa di breve durata fino a quattro mesi (procedura di notifica)
Base legale: art. 12 OASA (attività lucrativa di breve durata); per i cittadini ALC, in aggiunta la legge sui lavoratori distaccati (LDist) e l'allegato I ALC.
Chi, in quanto cittadino di uno Stato terzo, prevede un'attività lucrativa di al massimo quattro mesi per anno civile non rientra nella procedura di autorizzazione ordinaria, bensì in una procedura semplificata secondo l'art. 12 OASA: il datore di lavoro notifica l'attività tramite la piattaforma online EasyGov (o il rispettivo sistema cantonale). L'attività è in linea di principio computata nei numeri massimi (esente da contingente in determinati rami), ma l'onere amministrativo è considerevolmente ridotto.
Per i cittadini ALC si applica la procedura di notifica di 90 giorni della legge sui lavoratori distaccati: fino a novanta giorni lavorativi per anno civile non è necessario alcun permesso di soggiorno; è sufficiente una notifica online otto giorni in anticipo tramite la piattaforma di notifica. Oltre i novanta giorni va richiesto un permesso L UE/AELS.
Questa costellazione è nella prassi la variante L «invisibile» più frequente: le persone in cerca di consulenza la considerano un mero atto di notifica, ma ne misconoscono le conseguenze in caso di superamento del limite annuale. Chi svolge, nel corso di un anno civile, più attività brevi in Svizzera — sia come consulente indipendente, artista o lavoratore stagionale — dovrebbe contare i giorni in modo cumulativo e avviare il passaggio alla procedura di autorizzazione ordinaria prima del superamento del limite; un cambiamento a posteriori è amministrativamente oneroso e può essere accompagnato da multe per attività lucrativa senza autorizzazione (art. 117 LStrI).
Una costellazione particolare è l'attività lucrativa indipendente di cittadini di Stati terzi nell'ambito di mandati di breve durata: qui non si applicano né la legge sui lavoratori distaccati (concepita per i lavoratori dipendenti) né la procedura semplificata di notifica dei lavoratori secondo l'art. 12 OASA. L'attività indipendente richiede di regola un permesso L o B ordinario con lo scopo espresso «attività lucrativa indipendente» secondo l'art. 19 LStrI, con esigenze sostanziali quanto al piano aziendale, ai fondi propri, all'interesse economico globale e alla qualifica personale. Questa costellazione è trattata in modo approfondito nei contenuti affini relativi all'attività lucrativa indipendente.
3.6 Trattamento medico o cura
Base legale: art. 29 LStrI (trattamento medico); concretizzato dalle istruzioni della SEM applicabili al soggiorno a scopo di trattamento medico.
I cittadini di Stati terzi che seguono in Svizzera un trattamento medico o una cura ottengono un permesso L la cui durata è legata alla durata del trattamento o della cura attestata medicalmente. Il permesso non dà diritto allo svolgimento di un'attività lucrativa; un cambiamento dello scopo verso un permesso per attività lucrativa durante il soggiorno è possibile soltanto in situazioni eccezionali.
Le condizioni sono in particolare:
- contratto di trattamento con una clinica o un ospedale svizzero, con indicazione della durata prevedibile
- garanzie finanziarie per i costi di trattamento e il sostentamento durante il soggiorno (attestazione bancaria, garanzia di assunzione dei costi di un'assicurazione estera o deposito di una somma di garanzia); l'ammontare della sicurezza richiesta si determina secondo i costi di trattamento prevedibili e la prassi cantonale e può essere considerevole in caso di trattamenti onerosi. L'importo concretamente richiesto è fissato caso per caso dall'ufficio cantonale della migrazione competente
- copertura assicurativa contro le malattie per la durata del trattamento
- obbligo di rientro al termine del trattamento; gli uffici della migrazione esigono tipicamente una prova del volo di ritorno o una dichiarazione corrispondente
In caso di trattamenti cronici o di durata incerta (oncologia, medicina dei trapianti), il permesso può essere prorogato per tappe, finché la necessità del trattamento è attestata medicalmente.
Una costellazione poco visibile, ma importante nella prassi, è il soggiorno di accompagnamento (genitori di un figlio minorenne in trattamento, coniuge di una paziente o di un paziente gravemente malato). Le persone accompagnatrici ottengono di regola un permesso L proprio e accessorio di durata di validità più breve o identica; la condizione è la necessità della presenza attestata medicalmente, la prova di mezzi sufficienti per il sostentamento della persona accompagnatrice nonché la sua copertura assicurativa contro le malattie. Il permesso L di accompagnamento non dà diritto allo svolgimento di un'attività lucrativa; un'elusione mediante presunte costruzioni di accompagnamento con effettiva assunzione di un impiego è diffusa ed è oggetto di controlli crescenti da parte degli uffici della migrazione.
3.7 Familiari di un titolare di un permesso L
Base legale: art. 44 LStrI (ricongiungimento familiare per titolari di un permesso di dimora) e art. 45 LStrI (coniuge e figli del titolare di un permesso di soggiorno di breve durata); eseguiti all'art. 26 OASA (attività lucrativa dei familiari di titolari di un permesso di soggiorno di breve durata) nonché agli art. 73–75 OASA (termini e motivi del ricongiungimento familiare).
Il ricongiungimento familiare per un permesso L è l'eccezione, non la regola. Diversamente dal permesso di dimora B, la legge non prevede per i titolari di un permesso L alcun diritto ordinario al ricongiungimento familiare. Gli uffici della migrazione accordano il ricongiungimento familiare per un permesso L soltanto se:
- il permesso L è rilasciato fin dall'inizio per più di dodici mesi o è assicurata una proroga corrispondente
- è disponibile un'abitazione appropriata (di regola un numero di locali corrispondente al numero di persone più uno)
- sono provati i mezzi finanziari per il sostentamento dell'intera famiglia senza ricorso all'aiuto sociale
- nessuna riserva connessa all'integrazione (conoscenze linguistiche, frequenza scolastica dei figli) vi si oppone
Nella prassi, il ricongiungimento è regolarmente escluso per l'alla pari, gli stagiaires di breve durata, gli artisti e i soggiorni di trattamento. Per i soggiorni di stagiaire più lunghi e per determinate costellazioni L di studenti, alcuni Cantoni ammettono il ricongiungimento nei casi di rigore; non esiste alcun diritto. Le persone che desiderano venire in Svizzera in nucleo familiare passano pertanto frequentemente dal regime L a quello B, non appena le relative condizioni sono adempiute.
3.8 Studenti al di fuori del campo dell'ALC
Base legale: art. 27 LStrI, art. 23–27 OASA.
Gli studenti cittadini di Stati terzi di una scuola universitaria svizzera riconosciuta (università, scuola universitaria professionale, alta scuola pedagogica, scuola specializzata superiore riconosciuta) ottengono un permesso L a scopo di studio, rilasciato per la durata degli studi e rinnovato annualmente finché sussistono le condizioni previste dal diritto degli studi. In singole costellazioni — segnatamente per gli studi di dottorato con impiego presso la scuola universitaria — può essere rilasciato anche un permesso B; la prassi cantonale è qui disomogenea.
Le condizioni sono:
- attestazione di immatricolazione della scuola universitaria svizzera
- prova di mezzi finanziari sufficienti per le tasse di studio e il sostentamento durante la durata degli studi; l'importo minimo da provare annualmente è fissato dai Cantoni e orientato al costo della vita nel luogo di studio. L'importo determinante per l'anno della domanda va richiesto presso l'ufficio cantonale della migrazione competente, rispettivamente presso l'International Office della scuola universitaria
- copertura assicurativa contro le malattie
- conoscenze linguistiche appropriate della lingua d'insegnamento
- volontà di rientro (plausibilità che la persona in formazione ritorni nello Stato d'origine al termine degli studi) — questa condizione secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI è nella prassi il motivo di rifiuto più frequente; la sua interpretazione è concretizzata dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale (legge sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). È sempre determinante lo stato più attuale della prassi giudiziaria
Gli studenti possono svolgere durante gli studi un'attività lucrativa limitata: secondo l'art. 38 OASA (formazione e perfezionamento con attività accessoria), in linea di principio al massimo quindici ore alla settimana durante il periodo dei corsi e a tempo pieno durante le vacanze semestrali, ma al più presto sei mesi dopo l'inizio degli studi in Svizzera (termine di attesa) e sempre con l'autorizzazione dell'ufficio cantonale della migrazione. I dottorandi e gli assistenti di scuola universitaria, il cui impiego è parte integrante della loro formazione, sono esentati dal termine di attesa di sei mesi.
Al termine degli studi, l'art. 21 cpv. 3 LStrI prevede che i diplomati di una scuola universitaria svizzera in possesso di un'offerta di lavoro in un settore di interesse scientifico o economico possano essere ammessi allo svolgimento di un'attività lucrativa in deroga alla priorità dei lavoratori indigeni — un passaggio molto rilevante nella prassi dal permesso L di studio allo statuto lucrativo B. Un trattamento approfondito di questa costellazione — contingenti per l'attività lucrativa, termine di attesa e passaggio a un permesso B al termine degli studi — è riservato ai contenuti affini relativi al permesso L di studente.
4. Il passaggio da L a B
Il permesso L non sfocia automaticamente in un permesso B. Chi desidera rimanere in Svizzera dopo la scadenza del termine del permesso L deve presentare una domanda autonoma di permesso B presso l'ufficio cantonale della migrazione, che è trattata secondo le regole della costellazione B applicabile.
I passaggi più frequenti nella prassi sono:
Cittadini di Stati terzi in attività (L → B attività lucrativa): le condizioni sono le condizioni generali di ammissione secondo gli art. 18–24 LStrI: priorità dei lavoratori indigeni, condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo, condizioni personali (qualifica, conoscenze linguistiche, integrazione) e disponibilità dei numeri massimi annuali. Poiché i contingenti B per Stati terzi sono regolarmente esigui, un passaggio riuscito non è affatto garantito malgrado un bilancio L irreprensibile.
Cittadini UE/AELS in attività (L → B attività lucrativa): la condizione è un impiego a durata indeterminata o un impiego a durata determinata di almeno dodici mesi. Secondo l'art. 6 allegato I ALC esiste un diritto al permesso B; la procedura è dichiarativa.
Matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera: il coniuge straniero di una cittadina svizzera ottiene, secondo l'art. 42 LStrI, un diritto a un permesso di dimora B a titolo di ricongiungimento familiare, sempreché il matrimonio non sia stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di autorizzazione. Il permesso L è in questo caso convertito in un permesso B prima della scadenza; il vincolo allo scopo iniziale del permesso L (alla pari, stagiaire, studio) diventa privo di oggetto.
Matrimonio con un titolare di un permesso C o di un permesso B UE/AELS: ricongiungimento familiare secondo l'art. 43 LStrI (per titolari di un permesso di domicilio), rispettivamente secondo l'art. 3 allegato I ALC (per cittadini UE/AELS) con permesso B; le condizioni sono in particolare un'abitazione comune e la prova di mezzi finanziari sufficienti.
Dal permesso L di studio all'attività lucrativa B: i diplomati di scuole universitarie beneficiano dell'art. 21 cpv. 3 LStrI (ammissione agevolata). È nella prassi il percorso di carriera più importante per i giovani cittadini di Stati terzi in possesso di un diploma svizzero.
Dal permesso L di trattamento o L alla pari a un permesso B: un cambiamento è giuridicamente possibile, ma fallisce quasi sempre per l'assenza di un'offerta di lavoro accompagnata dalla prova della priorità dei lavoratori indigeni e per la situazione dei contingenti. Gli uffici della migrazione attendono in tali casi la partenza al termine del termine del permesso L e una nuova domanda dall'estero.
Dal permesso L di stagiaire all'attività lucrativa B: chi ha svolto con successo l'anno di stagiaire in Svizzera e riceve un'offerta d'impiego dalla sua datrice di lavoro fino a quel momento può richiedere il passaggio a un permesso B. Il passaggio non è garantito, ma nella prassi più favorevole della prima domanda diretta, poiché la persona ha già dimostrato la propria idoneità professionale e la propria integrazione linguistica. La situazione in materia di contingente rimane tuttavia identica a quella del permesso B ordinario per Stati terzi.
Dal permesso L di artista o L di sportivo a un permesso B: in caso di vincolo contrattuale duraturo a una scena, un'orchestra o un club sportivo svizzero, il passaggio a un permesso B con scopo lucrativo è possibile, spesso agevolato dall'interesse economico e culturale riconosciuto. Nella prassi si rivela proficua la stretta collaborazione tra l'organizzatore, rispettivamente il club, e l'ufficio cantonale della migrazione, che in queste costellazioni può frequentemente fare riferimento a precedenti esistenti.
In ciascuno di questi passaggi, il momento e l'ordine sono critici: chi presenta la domanda B soltanto dopo la scadenza del termine del permesso L rischia una lacuna nel soggiorno regolare ed eventualmente una decisione di allontanamento. La domanda va pertanto presentata tempestivamente, prima della scadenza del permesso in corso, presso l'ufficio cantonale della migrazione competente; il termine di anticipo da rispettare varia da un Cantone all'altro e va chiarito previamente presso l'ufficio. Una situazione di pericolo particolare sussiste per le domande di proroga presentate soltanto l'ultimo giorno lavorativo prima della scadenza: se la domanda è registrata formalmente come incompleta (allegati mancanti, firma mancante) e non è completata entro pochi giorni, tra la scadenza del vecchio permesso e il rilascio del nuovo può sorgere un'interruzione del soggiorno che può contare, per il permesso di domicilio C successivo (art. 34 LStrI), come interruzione della durata di soggiorno ininterrotta.
5. Proroga del permesso L
Il termine ordinario del permesso L di dodici mesi può, secondo l'art. 56 OASA (rinnovo), essere prorogato fino a un totale di ventiquattro mesi al massimo. Una proroga oltre tale termine in quanto permesso L non è prevista; la persona deve o lasciare il territorio o passare a un'altra categoria di permesso.
La condizione della proroga è che:
- il scopo iniziale del soggiorno sussista ancora (stessa datrice di lavoro, stesso trattamento, stessi studi)
- le condizioni di autorizzazione siano adempiute in modo ininterrotto (condizioni salariali, mezzi finanziari, copertura assicurativa)
- la domanda sia presentata tempestivamente prima della scadenza del permesso in corso; il termine di anticipo da rispettare varia da un Cantone all'altro e va chiarito previamente presso l'ufficio cantonale della migrazione competente
Per la proroga eccezionale oltre i ventiquattro mesi è richiesto un caso di rigore particolare (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). Esempi pratici sono trattamenti medici prolungati in modo imprevedibile, ritardi straordinari negli studi per motivi di salute o costellazioni di stagiaire con una durata di tirocinio più lunga coperta dalla situazione degli accordi bilaterali. Queste proroghe sono rare e sono esaminate dalla SEM caso per caso.
Per l'alla pari, non esiste alcuna possibilità di proroga oltre i dodici mesi, né in via ordinaria né nel caso di rigore.
6. Uffici cantonali della migrazione e sistema dei contingenti
Il permesso L è formalmente rilasciato dall'ufficio cantonale della migrazione del luogo di domicilio. Nella prassi, la prassi in materia di autorizzazione differisce considerevolmente tra i ventisei Cantoni, sia nell'interpretazione dei casi di rigore sia nella rapidità delle procedure, nella documentazione richiesta e nell'utilizzo dei contingenti.
I numeri massimi annuali secondo l'art. 20 LStrI in combinato disposto con gli allegati 1 e 2 OASA sono fissati dal Consiglio federale per ogni anno civile e ripartiti tra i Cantoni. La ripartizione non avviene proporzionalmente al numero della popolazione, bensì sulla base dell'utilizzo precedente e di indicatori economici; una parte dei contingenti rimane presso la Confederazione per una ridistribuzione nel corso dell'anno. Nei Cantoni a forte popolazione e a forte domanda, i contingenti attribuiti per gli Stati terzi sono maggiori in cifre assolute, ma vi sono anche tendenzialmente esauriti prima. Nei Cantoni a domanda inferiore, la situazione dei contingenti è spesso più distesa sul piano aritmetico; la disponibilità del posto cercato dipende dal mercato del lavoro concreto. Questa piattaforma non valuta i singoli Cantoni e non formula alcuna raccomandazione di ubicazione.
Questa piattaforma non fornisce alcuna consulenza in materia di contingenti specifica per un Cantone. Chi desidera sapere se, in un Cantone concreto, vi sono contingenti disponibili al momento della presentazione della domanda si rivolge direttamente all'ufficio cantonale della migrazione competente o fa chiarire ciò dalla datrice di lavoro che assume, che dispone spesso già di valori empirici con l'ufficio.
La situazione dei contingenti è in particolare favorevole a inizio anno (contingenti appena attribuiti) e spesso esaurita verso la fine dell'anno (in particolare nei Cantoni a forte domanda). In caso di contingenti esauriti, alcuni Cantoni rilasciano permessi con riserva della liberazione dei contingenti nell'anno successivo; altri respingono la domanda ed esigono una nuova presentazione in gennaio. Il trattamento differente può rinviare di diversi mesi l'assunzione del posto e va pertanto affrontato, per ogni assunzione di cittadini di Stati terzi, nella fase di negoziazione con la datrice di lavoro.
Per i cittadini ALC, nessun numero massimo si applica più nel regime ordinario di libera circolazione; soltanto una clausola di salvaguardia («clausola di salvaguardia») può, in circostanze straordinarie strettamente definite, essere riattivata in via temporanea. La questione se e per quali categorie di persone una tale clausola sia in vigore al momento della presentazione della domanda va desunta dalla comunicazione attuale della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), rispettivamente del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
7. Contenuti affini
- Glossario LStrI e OASA — nozioni relative alla LStrI e all'OASA, comprese priorità dei lavoratori indigeni, contingenti, caso di rigore
- Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e libera circolazione — accordo sulla libera circolazione delle persone e ordinanza sulla libera circolazione delle persone
- Il permesso di dimora B — permesso di dimora B (rinnovabile annualmente) e passaggio dal permesso L
- L'attività lucrativa indipendente in Svizzera — attività lucrativa indipendente di cittadini di Stati terzi (piano aziendale, fondi propri, interesse economico globale)
8. Anti-scope — ciò che questa pagina espressamente non fa
Questo contenuto costituisce un'informazione giuridica generale, non una consulenza in un caso individuale. In particolare nessun:
- pronostico sulla questione se in un caso concreto sarebbe rilasciato un permesso L
- consulenza in materia di contingenti sulla disponibilità attuale dei contingenti per Stati terzi in un Cantone determinato
- collocamento di famiglie ospitanti alla pari, posti di tirocinio o datori di lavoro svizzeri
- consulenza relativa a concrete scuole universitarie estere o al riconoscimento di diplomi di studio esteri (competenza: Swissuniversities, riconoscimento professionale SEFRI)
- interpretazione di accordi bilaterali sullo scambio di tirocinanti in rapporto a profili professionali concreti
Chi desidera chiarire una concreta possibilità di autorizzazione si rivolge all'ufficio cantonale della migrazione del luogo di domicilio previsto o a un**'avvocata o un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati** ai sensi della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61). La piattaforma SwissImmigrationPro illustra il diritto e non assume alcuna rappresentanza da parte di un avvocato in un caso individuale; un'eventuale accettazione del mandato avviene direttamente tra la persona in cerca di consulenza e l'avvocata o l'avvocato.
Stato del diritto: 1° gennaio 2024; prossima review al più tardi novanta giorni dopo last_reviewed.
