1 Che cosa significa "rifugiato riconosciuto"?

L'espressione "rifugiato riconosciuto" designa una persona alla quale la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), dopo l'esame della domanda d'asilo, ha concesso l'asilo. La base giuridica si articola in due tappe: dapprima la definizione della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), poi la decisione di concessione dell'asilo (art. 49 segg. LAsi) e i suoi effetti (art. 60 LAsi).

1.1 Definizione della qualità di rifugiato — art. 3 LAsi

Art. 3 LAsi — Definizione del termine «rifugiato» ¹ Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. ² Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. ⁴ Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi insorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951.

La definizione corrisponde in larga misura all'art. 1A par. 2 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR; RS 0.142.30), ampliata con i motivi di persecuzione specifici di genere.

1.2 Concessione dell'asilo — art. 49 LAsi

Art. 49 LAsi — Principio L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione.

I motivi di esclusione dall'asilo si trovano all'art. 53 LAsi (indegnità all'asilo, ad es. atti riprensibili, compromissione della sicurezza interna o esterna).

1.3 Effetti della concessione dell'asilo — art. 60 LAsi

Con la concessione dell'asilo la persona ottiene lo statuto di rifugiato riconosciuto con asilo (nel linguaggio amministrativo spesso "persone con asilo" o "asilanti" nel senso storico — queste denominazioni sono evitate nella presente pagina; SIP utilizza coerentemente "rifugiati riconosciuti").

Art. 60 LAsi — Disciplinamento delle condizioni di residenza ¹ Chi ha ottenuto l'asilo o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato ha diritto al rilascio di un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiorna legalmente. ² Il permesso di domicilio è rilasciato al rifugiato riconosciuto dopo cinque anni di soggiorno legale in Svizzera se egli è ben integrato (art. 58a LStrI).


2 Quale permesso ottiene un rifugiato riconosciuto?

2.1 Permesso B con la menzione "rifugiato"

I rifugiati riconosciuti ottengono, conformemente all'art. 60 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 33 LStrI, un permesso di dimora B del Cantone in cui soggiornano legalmente. Sul permesso è iscritta la menzione "rifugiato"; nella prassi amministrativa la carta è perciò designata come "permesso B rifugiato" o "B rifugiato".

Art. 33 LStrI — Permesso di dimora ¹ Il permesso di dimora è rilasciato per soggiorni di oltre un anno. ² È rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni. ³ È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.

Il permesso è dunque di durata limitata (di regola rilasciato per un anno, poi prorogato di anno in anno), ma resta prorogabile illimitatamente finché sussiste la qualità di rifugiato. La competente autorità cantonale della migrazione rilascia il permesso fisico; la SEM decide essa stessa sulla concessione dell'asilo.

2.2 Distinzione: il "rifugiato riconosciuto B" non è un comune permesso B

La menzione "rifugiato" sul permesso B è giuridicamente costitutiva di una serie di diritti particolari (ricongiungimento familiare, titolo di viaggio, pieno accesso al mercato del lavoro, parità di trattamento in materia di aiuto sociale; v. sezione 5). Un rifugiato riconosciuto B non è equiparabile a un cittadino di uno Stato terzo che ha ottenuto un permesso B secondo l'art. 33 LStrI senza menzione di rifugiato (ad es. per attività lucrativa, ricongiungimento familiare o studio). La base giuridica è diversa (LAsi vs. capitoli della LStrI relativi all'ammissione all'attività lucrativa o alla famiglia) e le conseguenze giuridiche differiscono notevolmente.


3 Passaggio dal permesso N o F al rifugiato riconosciuto B

3.1 Durante la procedura d'asilo: permesso N

I richiedenti l'asilo ottengono, durante la pendenza della loro domanda d'asilo, un permesso N (attestazione che una domanda d'asilo è pendente) conformemente all'art. 42 LAsi. Il permesso N non è un permesso di dimora ai sensi della LStrI; esso attesta unicamente la procedura in corso e il connesso diritto di soggiorno (cfr. il Glossario della legge sull'asilo, voce "permesso N").

3.2 Dopo una decisione d'asilo negativa ma di ammissione provvisoria quale rifugiato: permesso F (rifugiato F)

Se la domanda d'asilo è respinta perché sussiste un motivo di esclusione dall'asilo secondo l'art. 53 LAsi, ma la persona adempie comunque la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi, essa è ammessa provvisoriamente quale rifugiato (art. 83 cpv. 8 LStrI in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 LAsi). Ottiene un permesso F con la menzione "rifugiato" ("rifugiato F" nel linguaggio amministrativo). Per i dettagli v. Ammissione provvisoria (permesso F).

Distinzione importante: il rifugiato F adempie la qualità di rifugiato, ma non ha lo statuto di asilo. La posizione giuridica è meno consolidata rispetto a quella dei rifugiati riconosciuti con permesso B, ma migliore di quella delle persone ammesse provvisoriamente non rifugiate (F senza menzione di rifugiato).

3.3 In caso di decisione d'asilo positiva: passaggio al permesso B "rifugiato"

Se l'asilo è concesso, il cambiamento del tipo di permesso avviene a livello amministrativo come segue:

  1. La SEM notifica la decisione d'asilo positiva (decisione di concessione dell'asilo) per scritto alla persona richiedente e alla competente autorità cantonale della migrazione.
  2. L'autorità cantonale della migrazione revoca il permesso N (rispettivamente il permesso F in caso di precedente statuto di ammissione provvisoria) e rilascia un permesso B con la menzione "rifugiato".
  3. Il Cantone di domicilio è determinato dalla decisione di attribuzione della SEM (art. 27 LAsi) o da un successivo cambiamento di Cantone secondo l'art. 22 OEAE.
  4. Il permesso è di regola rinnovato annualmente; il rinnovo passa per l'ufficio cantonale della migrazione.

La presente pagina non fornisce alcuna consulenza strategica sul posizionamento nella procedura d'asilo, sulla scelta dei motivi d'asilo o sul modo di procedere in caso di procedura pendente. Tali questioni spettano a un rappresentante legale iscritto al BFR o a un consultorio giuridico riconosciuto dalla SEM secondo gli art. 102f segg. LAsi.


4 Permesso di domicilio C dopo 10 anni (o prima con l'integrazione)

4.1 Termine ordinario e domicilio anticipato

I rifugiati riconosciuti con permesso B possono ottenere, secondo l'art. 60 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 34 LStrI, un permesso di domicilio C:

Art. 34 LStrI — Permesso di domicilio ¹ Il permesso di domicilio è rilasciato a tempo indeterminato e senza condizioni. ² Lo straniero può essere ammesso in Svizzera a titolo definitivo se: a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e b. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1; e c. è integrato. ⁴ Lo straniero può ottenere il permesso di domicilio già dopo un soggiorno legale ininterrotto di breve durata, se motivi gravi lo giustificano e se egli si è integrato con successo.

Per i rifugiati riconosciuti vale, secondo la prassi consolidata della SEM e le direttive cantonali in materia di migrazione:

  • Caso normale: dopo 10 anni di soggiorno legale in Svizzera, sempre che i criteri di integrazione secondo l'art. 58a LStrI siano adempiuti e non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI.
  • Domicilio anticipato: già dopo 5 anni in caso di integrazione riuscita secondo l'art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 62 OASA (ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; RS 142.201). L'integrazione riuscita presuppone segnatamente competenze linguistiche più elevate, un'attività lucrativa più duratura senza dipendenza dall'aiuto sociale e la partecipazione alla vita economica e culturale.

4.2 Criteri d'integrazione — art. 58a LStrI

Art. 58a LStrI — Criteri d'integrazione ¹ Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le competenze linguistiche; e d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

I requisiti di dettaglio (in particolare i concreti livelli linguistici per il domicilio anticipato rispetto al domicilio ordinario) sono disciplinati nell'OASA e in direttive cantonali. Per la valutazione individuale del caso concreto è determinante l'informazione della competente autorità cantonale della migrazione o di un rappresentante legale iscritto al BFR.

4.3 Computo della durata della procedura d'asilo

Il periodo intercorso tra la domanda d'asilo e la concessione dell'asilo (periodo con permesso N) è, secondo le direttive della SEM, computato ai fini del termine decennale di cui all'art. 34 LStrI, sempre che si tratti di un soggiorno legale con attestazione di residenza. La prassi non è tuttavia uniforme in tutte le costellazioni; in caso di cambiamenti di Cantone, riassunzioni di procedura o lacune nel soggiorno sono possibili differenziazioni.


5 Diritti del rifugiato riconosciuto

5.1 Accesso al mercato del lavoro — art. 60 cpv. 1 lit. a LAsi in combinato disposto con l'art. 38 LStrI

I rifugiati riconosciuti hanno accesso illimitato al mercato del lavoro svizzero in tutta la Svizzera, senza priorità ai lavoratori indigeni e senza esame preliminare relativo al mercato del lavoro:

Art. 61 LAsi — Attività lucrativa Chi ha ottenuto asilo in Svizzera o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato ha il diritto di esercitare un'attività lucrativa dipendente o di cambiare posto di lavoro o professione.

L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente è del pari ammesso; esso soggiace alle prescrizioni generali del diritto commerciale, delle assicurazioni sociali e fiscale, ma non a restrizioni del diritto d'asilo. I rifugiati riconosciuti sono, riguardo all'attività lucrativa, equiparati ai cittadini svizzeri, fatta eccezione per le professioni con riserva di cittadinanza (ad es. determinate funzioni nell'amministrazione federale, nell'esercito).

5.2 Domicilio e scelta dell'abitazione

I rifugiati riconosciuti sono attribuiti al Cantone di domicilio assegnato loro dalla SEM secondo l'art. 27 LAsi. All'interno del Cantone vige la libera scelta del luogo di residenza e dell'abitazione. Un cambiamento di Cantone è possibile (art. 37 LStrI in combinato disposto con l'art. 21 OEAE); va richiesto all'ufficio della migrazione del Cantone di arrivo. Il permesso è di regola rilasciato se non sussistono motivi di revoca.

5.3 Ricongiungimento familiare — art. 51 LAsi (ricongiungimento privilegiato)

Il ricongiungimento familiare dei rifugiati riconosciuti è disciplinato in modo privilegiato:

Art. 51 LAsi — Asilo accordato a famiglie ¹ I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. ⁴ Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.

In rapporto all'art. 47 LStrI (termini per il ricongiungimento dei cittadini di Stati terzi) ciò significa:

  • Nessun termine secondo l'art. 47 LStrI per il ricongiungimento familiare del nucleo familiare (coniugi e figli minorenni) che apparteneva già alla famiglia prima della fuga.
  • Nessuna prova di reddito secondo l'art. 44 LStrI per il nucleo familiare, nella misura in cui sia applicabile l'art. 51 LAsi.
  • I familiari oggetto del ricongiungimento ottengono di regola l'asilo accordato a famiglie, ossia lo stesso statuto (rifugiato riconosciuto B) della persona di riferimento.

Per i familiari che non rientrano nell'art. 51 LAsi (ad es. matrimonio contratto dopo la fuga, figli maggiorenni, altri parenti) valgono le disposizioni generali della LStrI (in particolare gli art. 44, 47, 85c LStrI per le persone ammesse provvisoriamente). Per i dettagli v. Ricongiungimento familiare dei rifugiati riconosciuti secondo l'art. 51 LAsi e Ricongiungimento familiare secondo la LStrI.

5.4 Documenti di viaggio — titolo di viaggio per rifugiati

I rifugiati riconosciuti ottengono, conformemente all'art. 59 LAsi e all'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5), un titolo di viaggio per rifugiati (Refugee Travel Document) ai sensi dell'art. 28 CR 1951.

Art. 59 LAsi — Effetti Chi ha ottenuto asilo in Svizzera o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato è considerato rifugiato ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali.

Il titolo di viaggio consente viaggi in tutti gli Stati eccetto lo Stato d'origine. Un viaggio nello Stato d'origine (o in un Paese in cui le autorità svizzere dovrebbero presumere il ricorso alla protezione dello Stato d'origine) comporta di regola l'avvio di una procedura di revoca (art. 63 LAsi, v. sezione 6).

5.5 Aiuto sociale e assicurazioni sociali

I rifugiati riconosciuti sono equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda l'aiuto sociale. La competenza spetta al Cantone di domicilio; l'importo è retto dalle norme COSAS e dal diritto cantonale. Questa parità di trattamento risulta dall'art. 23 CR 1951 ed è attuata nella legislazione svizzera sull'aiuto sociale.

Indicazione rilevante per la naturalizzazione (contesto LCit): la riscossione dell'aiuto sociale è, secondo l'art. 12 cpv. 1 lit. c LCit (legge federale sulla cittadinanza svizzera; RS 141.0), un motivo ostativo alla naturalizzazione. Secondo la più recente prassi cantonale e del Tribunale federale (cfr. tra l'altro Tribunale amministrativo di Argovia 2024), la riscossione dell'aiuto sociale è computata anche quando essa è riconducibile a circostanze che esulano dall'influenza diretta della persona. Le conseguenze per la naturalizzazione sono illustrate dettagliatamente nel Glossario sulla legge sulla cittadinanza svizzera 2018. Questa pagina non fornisce alcuna raccomandazione strategica sul ricorso all'aiuto sociale — tali ponderazioni sono individuali e vanno effettuate con il servizio sociale cantonale, una consulenza in materia di debiti e, se del caso, un rappresentante legale iscritto al BFR.

5.6 Formazione, salute, diritti politici

  • Formazione: accesso paritario alla scuola dell'obbligo (disciplinato a livello cantonale); livello terziario (università, scuola universitaria professionale) senza condizioni particolari di diritto degli stranieri, ma alle condizioni generali di ammissione della rispettiva scuola universitaria.
  • Assicurazione malattie: obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10); riduzione dei premi a livello cantonale in funzione del bisogno.
  • AVS/AI/IPG/AD: i rifugiati riconosciuti sono soggetti all'obbligo assicurativo come i cittadini svizzeri; i diritti alle prestazioni sorgono alle condizioni generali.
  • Diritti politici a livello federale: nessun diritto di voto e di eleggibilità (ciò presuppone la cittadinanza svizzera). Alcuni Cantoni conoscono diritti comunali/cantonali per gli stranieri (ad es. Giura, Neuchâtel a livello comunale; Ginevra, Vaud, Friburgo a livello comunale con termini di domicilio) — ciò riguarda tuttavia tutti gli stranieri con permesso C o in parte B, non specificamente i rifugiati riconosciuti.

6 Perdita della qualità di rifugiato e revoca dell'asilo

6.1 Revoca — art. 63 LAsi

Art. 63 LAsi — Revoca ¹ La SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato: a. se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali; b. per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. ² La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi: a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili; b. non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all'articolo 59c capoverso 1, secondo periodo LStrI.

I tipici motivi di cessazione secondo l'art. 1 sezione C CR 1951 sono:

  1. Ricorso volontario alla protezione dello Stato d'origine (ad es. ottenimento di un passaporto per il viaggio in patria, viaggio in patria — v. sezione 5.4).
  2. Riacquisto volontario della cittadinanza dello Stato d'origine, se questa era stata precedentemente persa.
  3. Acquisizione di una nuova cittadinanza con protezione di tale Stato.
  4. Ristabilimento volontario nello Stato persecutore.
  5. Venir meno della situazione di persecuzione (clausola di cessazione): quando le circostanze in base alle quali la persona è stata riconosciuta come rifugiato non sussistono più.
  6. Apolidi con venir meno delle circostanze (per analogia).

6.2 Procedura

La procedura di revoca è condotta dalla SEM. Essa si conclude con una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) secondo l'art. 105 LAsi. La presente pagina non fornisce alcuna prognosi sull'esito di concrete procedure di revoca né alcuna raccomandazione sulla conduzione della procedura. Per i casi individuali: rivolgersi a un rappresentante legale iscritto al BFR; nell'ambito della procedura ampliata anche ai consultori giuridici riconosciuti secondo gli art. 102f segg. LAsi.

6.3 Conseguenze per il permesso di dimora

Se l'asilo è revocato o la qualità di rifugiato è disconosciuta, la posizione giuridica particolare si estingue. L'autorità cantonale della migrazione esamina quindi se la persona resta autorizzata al soggiorno secondo la LStrI (ad es. secondo l'art. 50 LStrI in caso di scioglimento dell'unione familiare, secondo l'art. 30 LStrI per motivi di rigore, o se sono adempiute le condizioni per un'ammissione provvisoria secondo l'art. 83 LStrI). In caso contrario è pronunciata una decisione di allontanamento. La pagina non fornisce alcuna prognosi su tali decisioni successive.


7 Naturalizzazione — Acquisizione della cittadinanza svizzera

7.1 Basi giuridiche determinanti

La naturalizzazione dei rifugiati riconosciuti è retta dalla legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) e dall'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 141.01). Agevolazioni specifiche del diritto d'asilo risultano dall'art. 60 LAsi (domicilio come tappa preliminare) e dall'art. 9 LCit (termini di domicilio).

Art. 9 LCit — Condizioni di residenza ¹ La SEM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione soltanto se, all'atto della domanda, il richiedente: a. ha dimorato in Svizzera per complessivi dieci anni, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda; e b. è titolare di un permesso di domicilio. ² Nel calcolo della durata di dimora di cui al capoverso 1 lettera a, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra gli 8 e i 18 anni compiuti conta doppio; tuttavia, la durata di dimora effettiva deve ammontare almeno a sei anni.

7.2 Condizioni — panoramica

In sintesi, per la naturalizzazione ordinaria dei rifugiati riconosciuti sono necessari:

  1. Permesso di domicilio C (art. 9 cpv. 1 lit. b LCit) — quindi prima il percorso descritto nella sezione 4 di questa pagina.
  2. Durata di domicilio di 10 anni a livello federale + termine di domicilio cantonale (2–5 anni, a seconda del Cantone) + termine di domicilio comunale (spesso 2–3 anni).
  3. Integrazione riuscita secondo l'art. 12 LCit: rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, rispetto dei valori della Costituzione, competenze linguistiche (orale B1 / scritto A2 secondo il Quadro comune europeo, art. 6 OCit), partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione, vita familiare.
  4. Familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 11 lit. b LCit): test di naturalizzazione cantonale e comunale o colloquio di naturalizzazione.
  5. Nessuna compromissione della sicurezza interna o esterna (art. 11 lit. c LCit).

7.3 Computo della durata della procedura d'asilo sul termine di domicilio

La durata della procedura d'asilo (con permesso N) conta solo in misura limitata ai fini del termine decennale di cui all'art. 9 LCit. Secondo le direttive della SEM e la prassi del Tribunale federale, il periodo a partire dalla prima domanda d'asilo è di massima computato, sempre che il soggiorno fosse legale (ossia nessuna decisione di allontanamento sia passata in giudicato) e la persona abbia soggiornato ininterrottamente in Svizzera. Il computo preciso è esaminato dall'ufficio cantonale della migrazione e dalla SEM nella procedura di naturalizzazione.

7.4 L'aiuto sociale come motivo ostativo

Come menzionato nella sezione 5.5, la riscossione dell'aiuto sociale è, secondo la prassi cantonale, un elemento ostativo rilevante alla naturalizzazione. I rifugiati riconosciuti non ne sono esentati. I requisiti di dettaglio (numero di anni senza aiuto sociale prima della domanda, rimborso di precedenti prestazioni di aiuto sociale, clausole cantonali per i casi di rigore) si trovano nel Glossario sulla legge sulla cittadinanza svizzera 2018.

7.5 Anti-Scope

Questa pagina non fornisce alcuna consulenza strategica sul momento di presentazione di una domanda di naturalizzazione, sulla scelta del Cantone di domicilio per ragioni di ottimizzazione della naturalizzazione o sulle prospettive nel singolo caso. Tali questioni richiedono l'informazione della competente autorità cantonale di naturalizzazione o di un rappresentante legale iscritto al BFR.


8 Documenti di viaggio — titolo di viaggio per rifugiati e prassi in materia di documenti di viaggio

8.1 Titolo di viaggio per rifugiati (Refugee Travel Document)

Il titolo di viaggio per rifugiati è rilasciato dalla SEM. È un documento di viaggio biometrico ai sensi dell'art. 28 CR 1951 ed è rilasciato in Svizzera in forma corrispondente dalla conversione ai passaporti biometrici. Ambito di validità: tutti gli Stati contraenti della CR 1951 e gli Stati terzi, nella misura in cui riconoscono il titolo di viaggio. È escluso lo Stato d'origine.

8.2 Obbligo del visto

Il titolo di viaggio per rifugiati non sostituisce eventuali esigenze di visto dello Stato di destinazione. La prassi in materia di visti varia fortemente; per gli Stati dell'UE/Schengen, ai titolari di titoli di viaggio svizzeri per rifugiati si applica l'obbligo del visto Schengen allo stesso modo che per gli altri cittadini di Stati terzi.

8.3 Divieto di viaggio in patria e rischio di revoca

Un viaggio nello Stato d'origine è di massima incompatibile con lo statuto di rifugiato (v. sezione 6.1) e provoca di regola l'avvio di una procedura di revoca. Ciò vale anche per i viaggi in Stati terzi nei quali la persona si pone sotto la protezione dello Stato d'origine (ad es. mediante richiesta di un passaporto per il viaggio in patria presso l'ambasciata ivi presente). Anche l'ottenimento di un passaporto dello Stato d'origine sul territorio nazionale (ad es. tramite l'ambasciata in Svizzera) può essere valutato come sottoposizione volontaria alla protezione dello Stato d'origine.

Anti-Scope: la pagina non fornisce alcuna raccomandazione su se e in quali Stati terzi un rifugiato riconosciuto possa viaggiare senza rischi. Per tali questioni occorre richiedere un'informazione preliminare alla SEM o a un rappresentante legale iscritto al BFR.


9 Distinzioni — Differenza rispetto ad altri statuti del diritto d'asilo e degli stranieri

9.1 Rifugiato riconosciuto B (asilo) vs. rifugiato F (rifugiato ammesso provvisoriamente)

CaratteristicaRifugiato riconosciuto BRifugiato F
Base giuridica dello statutoConcessione dell'asilo, art. 49 LAsiAmmissione provvisoria quale rifugiato, art. 83 LStrI in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 LAsi
Qualità di rifugiato art. 3 LAsiadempiutaadempiuta
Esclusione dall'asilo art. 53 LAsinon pertinentepertinente (perciò nessun asilo)
PermessoB (con menzione "rifugiato")F (con menzione "rifugiato")
Ricongiungimento familiareart. 51 LAsi (privilegiato)art. 85c LStrI (limitato, con termini)
Titolo di viaggioart. 59 LAsi / ODVart. 59 LAsi / ODV (possibile nella prassi)
Permesso Cdopo 10 anni (5 anni con domicilio anticipato)dopo 10 anni, altre condizioni
Aiuto socialeequiparato agli svizzeridi massima equiparato agli svizzeri (art. 86 LStrI)
Naturalizzazioneart. 9 LCit (domicilio necessario)possibile solo dopo il passaggio a B / C

Dettagli sul rifugiato F: Ammissione provvisoria (permesso F).

9.2 Rifugiato riconosciuto B vs. persona bisognosa di protezione S

Il permesso S (statuto di protezione S, art. 4 + art. 66 segg. LAsi) è stato attivato per la prima volta su ampia scala nel 2022 per le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Differenze essenziali:

  • S è uno statuto di protezione collettivo, attivato e terminato dal Consiglio federale mediante ordinanza (art. 4 LAsi).
  • I titolari del permesso S non hanno svolto un esame individuale della qualità di rifugiato.
  • I titolari del permesso S possono tuttavia presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo individuale; durante la procedura d'asilo lo statuto S resta di massima mantenuto (art. 70 LAsi).
  • I diritti (accesso al mercato del lavoro, aiuto sociale, ricongiungimento familiare) differiscono notevolmente; per i dettagli v. Statuto di protezione S.

9.3 Rifugiato riconosciuto B vs. richiedente l'asilo N

Il permesso N (art. 42 LAsi) attesta la domanda d'asilo pendente e non è un permesso di dimora. I richiedenti l'asilo non hanno, di massima, alcun diritto di esercitare un'attività lucrativa nei primi tre mesi dalla domanda d'asilo (art. 43 LAsi); successivamente solo a condizioni più severe (autorizzazione cantonale, priorità ai lavoratori indigeni in parte applicabile). L'aiuto sociale è retto dalle indennità forfettarie cantonali per l'asilo, non dalle norme COSAS. I documenti di viaggio non sono rilasciati. Il ricongiungimento familiare non è possibile durante la procedura pendente (eccezione: ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 51 cpv. 4 LAsi in caso di successiva decisione d'asilo positiva).


10 Procedura, autorità, rimedi giuridici

10.1 Autorità federale competente

  • Segreteria di Stato della migrazione (SEM) — decisione sull'asilo, sulla revoca, sui documenti di viaggio. Sede: Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern.
  • Tribunale amministrativo federale (TAF) — istanza di ricorso contro le decisioni della SEM (art. 105 LAsi). Sede: San Gallo.
  • Tribunale federale (TF) — in materia d'asilo accessibile solo eccezionalmente (art. 83 lit. d LTF).

10.2 Autorità cantonali

  • Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di domicilio — rilascio e proroga del permesso B, cambiamento di Cantone, ricongiungimento familiare al di fuori dell'art. 51 LAsi, preparazione della procedura di naturalizzazione.
  • Aiuto sociale cantonale e servizi sociali comunali — prestazioni di aiuto sociale.
  • Autorità cantonali e comunali di naturalizzazione — naturalizzazione ordinaria secondo la legge cantonale sulla cittadinanza.

10.3 Rappresentanza legale

Nella procedura di ricorso in materia d'asilo è possibile il gratuito patrocinio secondo l'art. 102m LAsi; sussiste inoltre un diritto alla consulenza e rappresentanza legale gratuite nella fase preparatoria e decisionale della procedura celere (art. 102f segg. LAsi). Nella procedura ampliata nonché dopo il passaggio in giudicato, i rifugiati riconosciuti dipendono da avvocate e avvocati iscritti al BFR — v. il Glossario della legge sull'asilo, voce "rappresentanza legale".


11 Glossario e rinvii

11.1 Rinvii interni

11.2 Fonti esterne

  • LAsi RS 142.31 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/de (stato 1.4.2025)
  • LStrI RS 142.20 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de
  • LCit RS 141.0 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/404/de
  • CR 1951 RS 0.142.30 — Convenzione sullo statuto dei rifugiati
  • OASA RS 142.201 — Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
  • OCit RS 141.01 — Ordinanza sulla cittadinanza svizzera
  • ODV RS 143.5 — Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio
  • SEM Asylhttps://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl.html

12 Indicazione anti-scope e obbligo di aggiornamento

  • una raccomandazione di presentare o di rinunciare a una domanda d'asilo
  • una prognosi sull'esito di una procedura d'asilo o di revoca
  • una consulenza sulla scelta dei motivi d'asilo, sulla strategia procedurale o sul posizionamento nella procedura SEM
  • una garanzia che la situazione giuridica qui esposta sia ancora valida al momento della consultazione (stato: 1.4.2025; soglia di aggiornamento 90 giorni)

Per le questioni individuali occorre rivolgersi a un rappresentante legale iscritto al BFR o a un consultorio giuridico riconosciuto dalla SEM (art. 102f segg. LAsi). SwissImmigrationPro non esercita alcuna assunzione di mandato e non sostituisce alcuna rappresentanza legale.