1 Che cos'è l'ammissione provvisoria (permesso F)?

1.1 Base legale — art. 83 LStrI

L'ammissione provvisoria è una misura sostitutiva di un allontanamento non eseguibile. È ordinata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) quando l'esecuzione dell'allontanamento è esclusa per motivi giuridici o materiali. Determinante è l'art. 83 LStrI:

Art. 83 LStrI — Decisione d'ammissione provvisoria ¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria. ² L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. ³ L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. ⁴ L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

I tre ostacoli all'esecuzione sono cumulativamente alternativi — è sufficiente uno dei tre motivi (impossibilità, inammissibilità, inesigibilità) perché la SEM disponga l'ammissione provvisoria:

  • Impossibilità (cpv. 2): la persona interessata non può di fatto partire — ad es. a causa della mancanza di documenti di viaggio, perché lo Stato d'origine non la riammette, oppure perché non è possibile alcun rimpatrio tecnicamente attuabile.
  • Inammissibilità (cpv. 3): l'allontanamento violerebbe gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera — in particolare il divieto di respingimento (non-refoulement) secondo l'art. 33 Conv. rifugiati 1951 (SR 0.142.30), l'art. 3 CEDU (SR 0.101) e l'art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura (SR 0.105). Diversamente dall'inesigibilità, l'inammissibilità si fonda su una minaccia individuale concreta.
  • Inesigibilità (cpv. 4): il rimpatrio comporterebbe un pericolo concreto a causa di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. L'inesigibilità è, dal punto di vista quantitativo, la categoria più importante nella prassi.

La conseguenza: nonostante una decisione negativa in materia di asilo o di allontanamento, la persona può — e deve — rimanere in Svizzera. Le viene rilasciata la carta F.

1.2 «Provvisorio» — la parola vs. la realtà

La denominazione dello statuto contiene la parola «provvisorio». Giuridicamente il permesso F è effettivamente limitato a 12 mesi e dev'essere prorogato periodicamente (art. 85 cpv. 1 LStrI, vedi sezione 3). Di fatto, tuttavia, l'ammissione provvisoria dura per molte persone diversi anni, spesso decenni — finché sussistono gli ostacoli all'esecuzione. Nella prassi del Tribunale federale e nella dottrina si parla pertanto a più riprese di un'«ammissione provvisoria consolidata».

Questa discrepanza tra denominazione dello statuto e realtà di vita è la difficoltà centrale per i titolari del permesso F: essi pianificano una vita in Svizzera (lavoro, famiglia, abitazione, scuola dei figli) su uno statuto che formalmente si estingue a breve termine non appena vengono meno gli ostacoli all'esecuzione. Questa pagina non fornisce alcuna prognosi su quando e in quali costellazioni ciò si verifichi.


2 Due tipi di statuto F — la distinzione più importante

Il permesso F comprende due gruppi di persone giuridicamente distinti, che nel linguaggio amministrativo vengono spesso confusi. Distinguerli è decisivo per ogni ulteriore diritto (ricongiungimento familiare, documenti di viaggio, aiuto sociale).

2.1 Statuto F «classico» (persona ammessa provvisoriamente senza qualità di rifugiato)

La variante più frequente: la SEM ha respinto la domanda d'asilo e ha quindi negato la qualità di rifugiato, ma giunge alla conclusione che l'esecuzione dell'allontanamento è esclusa per uno dei tre motivi di cui all'art. 83 LStrI (impossibilità, inammissibilità, inesigibilità). Base legale: art. 83 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con la decisione negativa in materia di asilo.

In questo caso la carta F non reca alcuna menzione «rifugiato». Nella prassi la SEM denomina questa costellazione «straniera ammessa provvisoriamente / straniero ammesso provvisoriamente» (straniero AP, spesso anche «AP-S»).

2.2 Statuto F come «rifugiato ammesso provvisoriamente» (rifugiato F)

La variante più rara e giuridicamente più privilegiata: la SEM constata che la persona adempie la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi, ma che non le può essere concesso l'asilo perché sussiste un motivo di esclusione dall'asilo secondo l'art. 53 LAsi (ad es. atti riprensibili, messa in pericolo della sicurezza interna o esterna) oppure perché non sono adempiute le condizioni per una procedura di ricongiungimento familiare in materia di asilo. Base legale: art. 83 cpv. 8 LStrI in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 LAsi.

Art. 83 cpv. 8 LStrI Se lo straniero allontanato adempie la qualità di rifugiato, è ammesso provvisoriamente quale rifugiato, sempre che sussistano motivi di esclusione dall'asilo.

In questo caso la carta F reca la menzione «rifugiato» («rifugiato F», «AP-R»). La posizione giuridica è nettamente migliore di quella dello statuto F «classico» — vedi sezione 4 per le differenze di dettaglio.

2.3 Test pratico: sono F o rifugiato F?

La distinzione figura sulla carta: la menzione «rifugiato» sulla carta F è costitutiva dei diritti privilegiati. Se tale menzione non è apposta, si tratta dello statuto F «classico». In caso di dubbio: rivolgersi all'ufficio della migrazione del Cantone di domicilio — oppure chiedere alla SEM una conferma scritta della categoria di statuto.

Questa pagina non fornisce alcuna raccomandazione su se, quando e con quali argomenti presentare una «domanda di riclassificazione» (dal F classico al rifugiato F). Tali procedure sono giuridicamente impegnative e richiedono una rappresentanza legale iscritta nel BFR.


3 Durata di validità e proroga

3.1 Primo rilascio e termine di proroga

Art. 85 LStrI — Regolamentazione dell'ammissione provvisoria (cpv. 1) ¹ La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è se del caso da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.

Il permesso F è dunque rilasciato per 12 mesi. Prima della scadenza, l'ufficio cantonale della migrazione esamina automaticamente la proroga; la persona non deve presentare attivamente una domanda di proroga, ma ha l'obbligo di collaborare (indirizzo attuale, documenti d'identità, comportamento durante il soggiorno).

La proroga avviene finché sussistono gli ostacoli all'esecuzione secondo l'art. 83 LStrI. Se questi vengono meno (ad es. conclusione della pace nello Stato di provenienza, riottenimento di documenti di viaggio, miglioramento dello stato di salute), la SEM esamina la soppressione dell'ammissione provvisoria secondo l'art. 84 LStrI.

3.2 Soppressione — art. 84 LStrI

Art. 84 LStrI — Fine dell'ammissione provvisoria (cpv. 1-2, riassuntivi) ¹ La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. ² Se le condizioni non sono più soddisfatte, sopprime l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento.

La decisione di soppressione è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 112 LStrI in combinato disposto con l'art. 105 LAsi, nella misura in cui l'ammissione provvisoria sia avvenuta nel contesto del diritto d'asilo). Questa pagina non fornisce alcuna prognosi sulle probabilità di successo di un simile ricorso.

3.3 Passaggio al permesso di dimora ordinario — art. 84 cpv. 5 LStrI

Una fine di natura diversa — non per allontanamento, bensì per passaggio a un permesso di dimora ordinario — è prevista dall'art. 84 cpv. 5 LStrI (caso di rigore). Dettagli al riguardo nella sezione 5.


4 Diritti con il permesso F

La seguente panoramica tratta di volta in volta la differenza tra lo statuto F «classico» e il rifugiato F, laddove la legge prevede regole diverse. I diritti del rifugiato F sono costantemente migliori, perché tramite l'art. 59 LAsi si applica il campo d'applicazione della Conv. rifugiati 1951 (SR 0.142.30) nonché la disciplina speciale interna della LAsi.

4.1 Attività lucrativa — art. 85a LStrI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019)

Il miglioramento più importante delle revisioni più recenti della LStrI: le persone con permesso F possono esercitare un'attività lucrativa dipendente in tutta la Svizzera. Non necessitano di alcun permesso di lavoro separato — è sufficiente una notifica del datore di lavoro all'ufficio cantonale del lavoro prima dell'inizio dell'attività.

Art. 85a LStrI — Attività lucrativa (per analogia) Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'inizio dell'attività dev'essere previamente notificato dal datore di lavoro all'autorità cantonale competente.

La priorità ai lavoratori indigeni e l'esame preliminare del mercato del lavoro vengono meno dall'entrata in vigore del progetto sull'integrazione del 2019 espressamente per le persone con statuto F. È parimenti ammessa l'attività lucrativa indipendente; essa soggiace ai requisiti del diritto sul commercio, delle assicurazioni sociali e del diritto fiscale, ma non a restrizioni in materia di diritto d'asilo.

I rifugiati F sono inoltre equiparati al mercato del lavoro svizzero tramite l'art. 61 LAsi:

Art. 61 LAsi — Attività lucrativa Chi ha ottenuto asilo in Svizzera o è stato ammesso provvisoriamente quale rifugiato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa dipendente o a cambiare posto di lavoro o professione.

4.2 Domicilio e scelta dell'abitazione

Le persone con statuto F sono attribuite al Cantone assegnato loro dalla SEM secondo l'art. 27 LAsi. All'interno del Cantone vige la libera scelta del luogo di domicilio. Un cambiamento di Cantone è ammesso soltanto alle condizioni di cui all'art. 85 cpv. 3 LStrI (unità della famiglia, grave rigore personale o protezione dalla violenza); l'autorizzazione spetta alla SEM su richiesta della persona interessata.

Art. 85 cpv. 3 LStrI La SEM può modificare il domicilio dello straniero ammesso provvisoriamente per motivi gravi.

Nella prassi cantonale la libertà di domicilio all'interno del Cantone è regolarmente limitata da oneri legati all'aiuto sociale (alloggio assegnato, obblighi di notifica). Tali oneri sono ammessi nella misura in cui siano proporzionati; una valutazione generale non è qui possibile.

4.3 Aiuto sociale — aiuto sociale ridotto in materia di asilo vs. equiparazione per i rifugiati F

Statuto F classico (senza menzione rifugiato):

Art. 86 LStrI — Aiuto sociale e assicurazione malattie ¹ I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per le persone ammesse provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a-84 LAsi concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno alle persone ammesse provvisoriamente è di regola fornito sotto forma di prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quella prevista per le persone residenti in Svizzera.

Concretamente: le persone con statuto F «classico» ricevono un aiuto sociale in materia di asilo a tariffe ridotte, spesso sotto forma di prestazione in natura (alloggio, vitto) più denaro per le piccole spese. L'importo è inferiore alle direttive COSAS per l'aiuto sociale ordinario. La configurazione precisa varia da Cantone a Cantone.

Rifugiati F: tramite l'art. 59 LAsi sono in linea di principio equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda l'aiuto sociale (analogamente ai rifugiati riconosciuti B; vedi rifugiato riconosciuto in Svizzera sezione 5.5). La competenza spetta al Cantone di domicilio; l'importo si conforma alle direttive COSAS.

4.4 Ricongiungimento familiare — art. 85 cpv. 7 LStrI (F classico) vs. art. 51 LAsi (rifugiato F)

Statuto F classico: ricongiungimento familiare secondo l'art. 85 cpv. 7 LStrI, limitato e con termini d'attesa:

Art. 85 cpv. 7 LStrI — Ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente Il coniuge e i figli celibi o nubili minori di 18 anni dello straniero ammesso provvisoriamente o del rifugiato ammesso provvisoriamente possono raggiungere quest'ultimo ed esservi inclusi al più presto tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se: a. coabitano con lui; b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

Le tre condizioni cumulative (coabitazione, abitazione conforme ai bisogni, assenza di dipendenza dall'aiuto sociale) sono elevate nella prassi — in particolare l'indipendenza dall'aiuto sociale è difficilmente adempibile per molte persone con statuto F che percepiscono l'aiuto sociale in materia di asilo. Il termine d'attesa di tre anni decorre dalla decisione di ammissione provvisoria della SEM.

Rifugiati F: tramite l'art. 51 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 59 LAsi si applica l'asilo familiare privilegiato:

Art. 51 cpv. 1 LAsi I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.

Per i rifugiati F vengono quindi meno il termine di tre anni di cui all'art. 85 cpv. 7 LStrI e il criterio dell'aiuto sociale per il nucleo familiare (coniuge e figli minorenni) che già apparteneva alla famiglia prima della fuga. Per i dettagli vedi rifugiato riconosciuto in Svizzera sezione 5.3.

4.5 Documenti di viaggio — di regola nessun titolo di viaggio

Statuto F classico: non viene rilasciato alcun titolo di viaggio per rifugiati. Su richiesta la SEM può, secondo l'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; SR 143.5), rilasciare un passaporto per stranieri o un visto di ritorno in presenza di motivi particolari comprovati (ad es. trattamento medico, funerale di un congiunto stretto). La prassi è restrittiva; il viaggio non avviene verso lo Stato di provenienza.

Importante avvertenza (perdita dello statuto a causa di un viaggio). Un viaggio nello Stato di provenienza è di principio incompatibile con lo statuto F. Esso mette regolarmente in pericolo l'ammissione provvisoria, poiché in tal modo l'ostacolo all'esecuzione (in particolare l'inesigibilità secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI) appare confutato. Anche l'ottenimento di un passaporto dello Stato di provenienza presso la relativa ambasciata in Svizzera può comportare la soppressione dell'ammissione provvisoria. Prima di ogni viaggio o richiesta di passaporto presso lo Stato di provenienza: consultare una rappresentanza legale iscritta nel BFR.

Rifugiati F: tramite l'art. 59 LAsi hanno in linea di principio diritto a un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'art. 28 Conv. rifugiati 1951 (Refugee Travel Document) — lo stesso dei rifugiati riconosciuti B. Anche in questo caso, tuttavia, il viaggio nello Stato di provenienza comporta un rischio di revoca secondo l'art. 63 LAsi; vedi rifugiato riconosciuto in Svizzera sezione 8.

4.6 Formazione

L'obbligo scolastico e l'accesso alla scuola dell'obbligo sono equiparati a quelli di tutti gli altri bambini; l'art. 19 Cost. (diritto a un'istruzione scolastica di base) si applica indipendentemente dallo statuto in materia di diritto degli stranieri. Il livello secondario II (tirocinio professionale, liceo) è in linea di principio aperto; il tirocinio professionale è accessibile con basse soglie d'accesso tramite l'art. 85a LStrI (l'attività lucrativa è infatti ammessa).

Il livello terziario (università, scuola universitaria professionale) è giuridicamente possibile; nella prassi gli ostacoli sono di natura finanziaria — tasse di studio, sostentamento, mancanza di accesso a borse di studio per molte persone con statuto F. Le ordinanze cantonali sulle borse di studio trattano in modo diverso le persone con statuto F; un'affermazione generale non è possibile.

4.7 Assicurazione malattie

Le persone con permesso F sono assicurate obbligatoriamente contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; SR 832.10). L'ingresso nell'assicurazione obbligatoria avviene con l'assunzione del domicilio in Svizzera. Durante la fase dell'aiuto sociale in materia di asilo l'assicurazione è organizzata a livello cantonale (assicuratori malattia assegnati, riduzione mediante riduzione dei premi); dopo l'ingresso nel mercato del lavoro ordinario con reddito proprio, l'assicurazione avviene su base individuale.

4.8 Diritti politici

I titolari del permesso F non hanno il diritto di voto e di elezione a livello federale (esso presuppone la cittadinanza svizzera). I diritti di voto degli stranieri a livello comunale e cantonale (ad es. Giura, Neuchâtel a livello comunale) presuppongono di norma uno statuto di domicilio o di soggiorno pluriennale, che le persone con statuto F tipicamente non possiedono. Dettagli variabili da Cantone a Cantone.


5 Passaggio da F a B (caso di rigore) — art. 84 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI

5.1 Base legale

La via dallo statuto F a un permesso di dimora ordinario (B) non passa automaticamente attraverso il tempo, bensì attraverso la procedura del caso di rigore:

Art. 84 LStrI — Fine dell'ammissione provvisoria (cpv. 5) La domanda di rilascio di un permesso di dimora presentata da uno straniero ammesso provvisoriamente e residente in Svizzera da oltre cinque anni è esaminata approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

Sul piano del diritto materiale il permesso si fonda sulla norma generale del caso di rigore:

Art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI — Caso personale particolarmente grave È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di disciplinare il soggiorno di uno straniero, se motivi gravi di natura personale rendono opportuna la concessione di un permesso.

I criteri di concretizzazione si trovano nell'art. 31 OASA (ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; SR 142.201).

5.2 Condizioni — panoramica

In sintesi, per il rilascio di un permesso di dimora ordinario B dopo uno statuto F pluriennale sono necessari:

  1. Almeno cinque anni di ammissione provvisoria in Svizzera (art. 84 cpv. 5 LStrI; nella prassi 7-10 anni sono spesso la soglia di fatto).
  2. Integrazione riuscita secondo l'art. 58a LStrI: rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, rispetto dei valori della Costituzione, competenze linguistiche (tipicamente A2 orale / A1 scritto o superiore, variabili da Cantone a Cantone), partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione.
  3. Assenza di dipendenza dall'aiuto sociale al momento della domanda (in molti Cantoni interpretata in modo restrittivo; talvolta con termine di attesa).
  4. Situazione familiare stabile e integrazione scolastica dei figli.
  5. Esame della ragionevolezza del rientro: un rientro nello Stato di provenienza dovrebbe essere concretamente non ragionevolmente esigibile.

5.3 Procedura — avviata dal Cantone, necessaria l'approvazione federale

La procedura è a due livelli:

  1. Presentazione della domanda all'ufficio cantonale della migrazione del Cantone di domicilio. L'iniziativa spetta formalmente alla persona interessata; l'ufficio cantonale esamina se sottoporre il dossier alla SEM per approvazione.
  2. Approvazione della SEM secondo l'art. 99 LStrI in combinato disposto con l'art. 85 OAsi 1 (obbligo di approvazione federale). La SEM non è vincolata alla decisione cantonale; essa esamina in modo autonomo.

Entrambe le autorità dispongono di un margine di apprezzamento. Non sussiste alcun diritto al rilascio del permesso B — neppure dopo un'ammissione F di lunga durata e a fronte di criteri d'integrazione adempiuti. Il rifiuto è impugnabile dinanzi al tribunale amministrativo cantonale (rispettivamente all'istanza cantonale di ricorso) e successivamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

5.4 Realtà: procedure lunghe e incerte

Nella prassi la procedura del caso di rigore dura molti mesi, spesso più di un anno, e si conclude in modo discrezionale — quindi senza garanzia che il permesso venga rilasciato. I tassi cantonali di rilascio variano notevolmente; una probabilità di successo generale non è indicabile. Questa pagina non fornisce alcuna prognosi sull'esito di una concreta domanda di caso di rigore. Per una consulenza individuale: rappresentanza legale iscritta nel BFR o consultorio giuridico riconosciuto dal SEM.

Rimando: presentazione approfondita dei criteri del caso di rigore, dei cluster di prassi cantonali e dei rischi: Casi di rigore secondo l'art. 30 LStrI.


6 Passaggio da F (rispettivamente B) a C — permesso di domicilio

Un rilascio diretto del permesso di domicilio C a partire dallo statuto F non è previsto dalla legge. La via verso il permesso C passa obbligatoriamente attraverso:

  1. F → B (caso di rigore secondo l'art. 84 cpv. 5 LStrI, sezione 5).
  2. B → C secondo l'art. 34 LStrI: di regola dopo 10 anni di soggiorno regolare con permesso di dimora (5 anni in caso di integrazione riuscita secondo l'art. 34 cpv. 4 LStrI).

Il tempo trascorso con statuto F è computato in modo limitato sul termine di 10 anni di cui all'art. 34 LStrI — la prassi precisa varia. Le direttive della SEM esigono tipicamente che il periodo F sia valutato come «soggiorno regolare» se nessuna decisione di allontanamento è passata in giudicato e il permesso F è sussistito senza interruzioni.

Per i rifugiati riconosciuti B (con menzione «rifugiato») si applica inoltre l'art. 60 cpv. 2 LAsi con il domicilio anticipato dopo 5 anni in caso di integrazione riuscita. I rifugiati F beneficiano dell'art. 60 cpv. 2 LAsi soltanto dopo essere passati allo statuto B con menzione «rifugiato» — il che, a sua volta, presuppone la via del caso di rigore secondo l'art. 84 cpv. 5 LStrI, ma qui si svolge tipicamente più rapidamente.


7 Capitolo speciale — il rifugiato F nel dettaglio

7.1 Posizione giuridica del riconoscimento come rifugiato senza asilo

Il rifugiato F ha due qualità giuridicamente indipendenti:

  1. Qualità di rifugiato riconosciuta secondo l'art. 3 LAsi con piena validità della Conv. rifugiati 1951 (art. 59 LAsi).
  2. Ammissione provvisoria quale titolo di soggiorno (art. 83 cpv. 8 LStrI), perché un motivo di esclusione dall'asilo secondo l'art. 53 LAsi osta alla concessione dell'asilo.

La Conv. rifugiati 1951 garantisce una serie di diritti di protezione che sussistono indipendentemente dal titolo di soggiorno interno: non-refoulement (art. 33 Conv. rifugiati 1951), titolo di viaggio (art. 28 Conv. rifugiati 1951), parità di trattamento nella formazione (art. 22 Conv. rifugiati 1951), aiuto sociale (art. 23 Conv. rifugiati 1951), accesso al mercato del lavoro (art. 17 Conv. rifugiati 1951). Tali diritti valgono per i rifugiati F come per i rifugiati riconosciuti con carta B.

7.2 Privilegio del ricongiungimento familiare

Come menzionato nella sezione 4.4: i rifugiati F godono dell'asilo familiare privilegiato secondo l'art. 51 LAsi per il nucleo familiare (coniuge e figli minorenni che già appartenevano alla famiglia prima della fuga). Vengono così meno il termine di tre anni e il criterio dell'aiuto sociale di cui all'art. 85 cpv. 7 LStrI per questo gruppo di persone.

7.3 Consolidamento — passaggio al rifugiato riconosciuto B

Se il motivo di esclusione dall'asilo secondo l'art. 53 LAsi viene meno (ad es. dopo la prescrizione dell'atto sottostante, dopo la riabilitazione, in caso di modifica della giurisprudenza relativa alla messa in pericolo della sicurezza), la SEM può, su richiesta o d'ufficio, convertire lo statuto in concessione dell'asilo e rilasciare una carta B con menzione «rifugiato». Le condizioni e la prassi di questa conversione sono rare e dipendono dal singolo caso; questa pagina non fornisce alcuna raccomandazione sulle strategie di domanda.


8 Perdita e soppressione del permesso F

Il permesso F può terminare in vari modi:

8.1 Venir meno degli ostacoli all'esecuzione — art. 84 cpv. 1-2 LStrI

Come illustrato nella sezione 3.2: non appena la SEM constata che i motivi di cui all'art. 83 LStrI non sussistono più (conclusione della pace, venir meno dell'emergenza medica, riottenimento di documenti di viaggio), sopprime l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento. La decisione è impugnabile dinanzi al TAF.

8.2 Viaggio nello Stato di provenienza

Un viaggio nello Stato di provenienza o il ricorso alla protezione ivi disponibile (ad es. passaporto nazionale tramite l'ambasciata) confuta l'ostacolo all'esecuzione e provoca regolarmente la soppressione. Per i rifugiati F entra inoltre in considerazione la procedura di revoca secondo l'art. 63 LAsi (venir meno della qualità di rifugiato).

8.3 Condanna penale — motivi di revoca art. 62 / art. 63 LStrI

In caso di condanna a una pena detentiva di lunga durata (nella prassi: superiore a 12 mesi, prassi del DTF variabile) o in caso di «grave violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici», la SEM può sopprimere l'ammissione provvisoria — anche qualora gli ostacoli all'esecuzione secondo l'art. 83 LStrI sussistano ancora. Vale tuttavia il limite di diritto internazionale pubblico del non-refoulement (art. 33 Conv. rifugiati 1951, art. 3 CEDU), che in molte costellazioni osta a un allontanamento effettivo — il che può condurre a costellazioni in cui il permesso F è soppresso, ma l'esecuzione resta comunque impossibile.

8.4 Dipendenza dall'aiuto sociale — soltanto a condizioni rigorose

La dipendenza dall'aiuto sociale da sola non comporta la soppressione dell'ammissione provvisoria. Essa può tuttavia:

  • rendere più difficile o impedire il passaggio da F a B (caso di rigore, sezione 5) (l'indipendenza dall'aiuto sociale è di fatto un presupposto);
  • rendere impossibile il ricongiungimento familiare secondo l'art. 85 cpv. 7 LStrI (l'indipendenza dall'aiuto sociale è un presupposto esplicito);
  • rendere più difficile la successiva naturalizzazione secondo l'art. 12 LCit (vedi il Glossario della legge sulla cittadinanza 2018).

8.5 Revoca per i rifugiati F — art. 63 LAsi

Per i rifugiati F entra inoltre in considerazione la procedura di revoca secondo l'art. 63 LAsi. I motivi di cessazione corrispondono all'art. 1 lett. C Conv. rifugiati 1951 (ricorso volontario alla protezione dello Stato di provenienza, venir meno della situazione di persecuzione ecc.). Dettaglio: rifugiato riconosciuto in Svizzera sezione 6.


9 Protezione dei dati — gli art. 97-98 LAsi valgono anche per i titolari del permesso F

Art. 97 LAsi — Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza (cpv. 1, per analogia) I dati personali di richiedenti l'asilo, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione non possono essere comunicati allo Stato d'origine o di provenienza se, in tal modo, la persona interessata o i suoi congiunti venissero esposti a pericolo.

Art. 98 LAsi — Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali (per analogia) La comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali è ammessa soltanto a condizioni restrittive.

Queste disposizioni proteggono i titolari del permesso F (in particolare i rifugiati F) dalla trasmissione di dati allo Stato di provenienza. Esse vincolano anche gli enti privati che collaborano con le autorità. Per i dettagli vedi il Glossario della LAsi sezione 5.


10 Statistica e demografia

Le cifre seguenti sono stime basate sulle pubblicazioni più recenti della SEM; esse invecchiano rapidamente e dovrebbero essere verificate, prima di ogni utilizzo, rispetto alla statistica attuale della SEM.

  • Effettivo dei permessi F in Svizzera: dell'ordine di grandezza di 40 000-55 000 persone (stato 2023-2024).
  • Di cui rifugiati F (con menzione «rifugiato»): stima nell'ordine delle unità di migliaia; la grande maggioranza dei permessi F è dello statuto F «classico» senza menzione di rifugiato.
  • Principali Stati di provenienza (variabili a seconda della situazione di conflitto): negli ultimi anni regolarmente Eritrea, Afghanistan, Siria, Somalia, Sri Lanka, Turchia, nonché Paesi mutevoli a seconda della situazione internazionale.

Una suddivisione più precisa — durata media del periodo F, tassi di passaggio F→B, ripartizione cantonale — si trova nella statistica annuale della SEM in materia di asilo all'indirizzo https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik.html. Questa pagina non sostituisce la pubblicazione attuale della SEM.


11 Procedura e autorità

11.1 Autorità federali

  • Segreteria di Stato della migrazione (SEM) — decide in merito al rilascio, alla proroga e alla soppressione dell'ammissione provvisoria, all'approvazione nella procedura del caso di rigore (art. 99 LStrI) e al rilascio di documenti di viaggio. Sede: Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern.
  • Tribunale amministrativo federale (TAF) — istanza di ricorso contro le decisioni della SEM (art. 112 LStrI in combinato disposto con l'art. 105 LAsi, nella misura in cui vi sia un contesto di diritto d'asilo). Sede: San Gallo.
  • Tribunale federale (TF) — nel contesto di diritto d'asilo dell'ammissione provvisoria in linea di principio escluso (art. 83 lett. d LTF). In costellazioni puramente di diritto LStrI accessibile a condizioni limitate.

11.2 Autorità cantonali

  • Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di domicilio — rilascio e proroga della carta F, notifica dell'attività lucrativa secondo l'art. 85a LStrI, presentazione della domanda nella procedura del caso di rigore (art. 84 cpv. 5 LStrI), autorizzazione del cambiamento di Cantone (art. 85 cpv. 3 LStrI).
  • Aiuto sociale cantonale e servizi sociali comunali — aiuto sociale in materia di asilo rispettivamente aiuto sociale ordinario (per i rifugiati F).
  • Tribunali amministrativi cantonali — istanza di ricorso contro le decisioni dell'ufficio cantonale della migrazione (prima dell'accesso al TAF in determinate costellazioni).

11.3 Consulenza e rappresentanza legale

  • Nella procedura d'asilo (prima del rilascio dello statuto) e nella fase preparatoria/decisionale della procedura celere: consulenza e rappresentanza legale gratuite ai sensi dell'art. 102f segg. LAsi in combinato disposto con gli art. 52a-g OAsi 1 da parte di consultori giuridici riconosciuti dal SEM (Caritas, ACES/HEKS, Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati / OSAR, SOS Ticino).
  • Dopo il rilascio dello statuto (permesso F in corso) e nella procedura ampliata: avvocate e avvocati iscritti nel BFR. In caso di indigenza si può chiedere il gratuito patrocinio cantonale (art. 65 PA per le procedure federali; disposizioni cantonali per le procedure cantonali).

Per i dettagli vedi il Glossario della LAsi sezione 4.


12 Confusioni frequenti — le distinzioni più importanti

12.1 F ≠ N

La carta N (art. 42 LAsi) attesta la domanda d'asilo pendente e non è un permesso di dimora. Il permesso F arriva dopo la conclusione della procedura d'asilo — quando la domanda è stata respinta, ma l'esecuzione non è possibile/ammissibile/ragionevolmente esigibile.

Differenza pratica: i titolari della carta N hanno restrizioni all'attività lucrativa (nessun diritto all'esercizio di un'attività lucrativa nei primi tre mesi, art. 43 LAsi); i titolari del permesso F hanno pieno accesso al mercato del lavoro tramite l'art. 85a LStrI.

12.2 F ≠ B «rifugiato»

Il rifugiato riconosciuto B ha ottenuto l'asilo e una carta B con menzione «rifugiato». Le persone con statuto F non hanno alcuno statuto d'asilo. I rifugiati F possiedono bensì la qualità di rifugiato, ma a causa di motivi di esclusione non hanno l'asilo — la posizione giuridica è peggiore rispetto a quella del rifugiato riconosciuto B (in particolare per quanto riguarda il consolidamento del soggiorno, l'aspettativa al permesso C, il cambiamento di domicilio cantonale).

Per i dettagli vedi rifugiato riconosciuto in Svizzera sezione 9.1 (tabella comparativa).

12.3 Rifugiato F ≠ F classico

Come illustrato nella sezione 2: le due varianti dello statuto F hanno diritti nettamente diversi — in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento familiare (art. 51 LAsi vs. art. 85 cpv. 7 LStrI), i documenti di viaggio (titolo di viaggio vs. nessun titolo di viaggio) e in parte anche l'aiuto sociale. La menzione «rifugiato» sulla carta F è costitutiva.

12.4 F ≠ S

Lo statuto di protezione S (art. 4 + 66 segg. LAsi) è uno statuto di protezione collettivo, attivato e terminato dal Consiglio federale mediante ordinanza. Il permesso F è uno statuto individuale, fondato su un esame del singolo caso. Per i dettagli vedi Statuto di protezione S per persone provenienti dall'Ucraina.


13 Glossario e rimandi

13.1 Rimandi interni

13.2 Fonti esterne

  • LStrI SR 142.20 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de (in particolare art. 83-88)
  • LAsi SR 142.31 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/358/de (in particolare art. 51, 59, 61, 63, 97-98)
  • OASA SR 142.201 — ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (art. 31 criteri del caso di rigore)
  • OAsi 1 SR 142.311 — ordinanza 1 sull'asilo (in particolare art. 52a-g consulenza legale, art. 85 approvazione della SEM)
  • Conv. rifugiati 1951 SR 0.142.30 — Convenzione sullo statuto dei rifugiati (art. 28 documenti di viaggio, art. 33 non-refoulement)
  • CEDU SR 0.101 — Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3 non-refoulement)
  • ODV SR 143.5 — ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio
  • SEM Ammissione provvisoriahttps://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/nicht_eu_efta/vorlaeufige_aufnahme.html
  • SEM Statistica in materia di asilohttps://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik.html

14 Nota sull'ambito (anti-scope), percorso di crisi, obbligo di aggiornamento

  • una raccomandazione su se, quando o con quali argomenti presentare una domanda di caso di rigore (art. 84 cpv. 5 LStrI);
  • una prognosi sull'esito di una procedura di soppressione, proroga, caso di rigore o ricorso;
  • una consulenza sulla scelta della strategia procedurale, sul posizionamento nei confronti della SEM o sulla gestione di un allontanamento imminente;
  • una raccomandazione sul ricorso all'aiuto sociale o sul suo evitamento in vista del passaggio di statuto da F a B;
  • una raccomandazione sul viaggio in Stati terzi o nello Stato di provenienza;
  • una garanzia che la situazione giuridica qui illustrata sia ancora valida al momento della consultazione (stato: 1° gennaio 2024 LStrI; soglia di aggiornamento 90 giorni).
  • la rappresentanza legale assegnata nella procedura d'asilo (se ancora attiva, usuale nella fase preparatoria e decisionale; vedi art. 102f segg. LAsi);
  • un consultorio giuridico riconosciuto dal SEM (Caritas, ACES/HEKS, OSAR, SOS Ticino) nel rispettivo Cantone;
  • un'avvocata / un avvocato iscritto nel registro svizzero degli avvocati (BFR) con specializzazione in diritto dell'asilo/degli stranieri — gli indirizzi dei registri cantonali degli avvocati sono riportati nel Glossario della LAsi.

In caso di indigenza finanziaria si può chiedere il gratuito patrocinio (art. 65 PA per le procedure federali; disposizioni cantonali per le procedure cantonali).

Per le domande individuali relative alla proroga, al caso di rigore, al ricongiungimento familiare, ai documenti di viaggio o all'imminente soppressione dello statuto, occorre obbligatoriamente ricorrere a una rappresentanza legale iscritta nel BFR o a un consultorio giuridico riconosciuto dal SEM. SwissImmigrationPro non accetta mandati e non sostituisce alcuna rappresentanza legale.