Di cosa si tratta — e di cosa non si tratta
Le persone straniere in Svizzera che non dispongono di un documento di viaggio funzionante del loro Stato di origine — sia perché apolidi, sia perché in qualità di rifugiati riconosciuti hanno perso la funzione protettiva del loro Stato di origine, sia perché il loro Stato di origine oggettivamente non rilascia un documento di viaggio o perché procurarselo è inesigibile — possono richiedere all'autorità svizzera tre diversi tipi di documenti di viaggio. Quale documento spetti dipende dallo statuto di soggiorno e dalle condizioni dell'RDV (SR 143.5).
Questa scheda descrive:
- i tre tipi di documento (titolo di viaggio per rifugiati, passaporto per persone straniere, documento d'identità) e la loro base giuridica,
- le condizioni di diritto e di rilascio per ciascun tipo di documento,
- la procedura di domanda presso la SEM,
- gli emolumenti e la durata di validità,
- le limitazioni (ad es. divieto di viaggio nello Stato persecutore, obbligo del visto degli Stati terzi),
- le conseguenze di un rifiuto e la possibilità di ricorso.
Cosa questa scheda NON è:
- nessuna consulenza sulla scelta del tipo di documento per una persona concreta,
- nessuna istruzione su come ottenere un visto in uno Stato terzo,
- nessuna consulenza sulle strategie di viaggio (in particolare in caso di esecuzione imminente di un allontanamento),
- nessuna presa di posizione sulla questione se procurarsi un passaporto di origine sia «inesigibile» (valutazione caso per caso della SEM).
1. I tre tipi di documento — chi ottiene quale
Tipo di documento A — Titolo di viaggio per rifugiati (passaporto di Ginevra)
Base giuridica: art. 28 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 in combinato disposto con l'art. 59 LAsi e l'art. 3 RDV.
Condizione di diritto: qualità di rifugiato riconosciuta, con:
- permesso di dimora B rifugiato (art. 60 LAsi), oppure
- permesso di domicilio C rifugiato (art. 60 LAsi dopo il domicilio).
Le persone con ammissione provvisoria F rifugiato (rifugiati riconosciuti senza concessione dell'asilo per motivi soggettivi insorti dopo la fuga o per clausole di protezione) hanno, ai sensi dell'art. 3 RDV, parimenti diritto al titolo di viaggio per rifugiati, purché la qualità di rifugiato sia formalmente riconosciuta.
Validità: di regola 5 anni.
Limitazione di viaggio (imperativa): Il titolo di viaggio per rifugiati, ai sensi dell'art. 5 RDV in combinato disposto con l'art. 28 della Convenzione di Ginevra, non è valido per i viaggi nello Stato persecutore (Stato di origine). Un viaggio nello Stato di origine comporta di regola la revoca della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 C n. 1 della Convenzione di Ginevra, rispettivamente dell'art. 63 LAsi.
Tipo di documento B — Passaporto per persone straniere (passaporto per apolidi / passaporto sostitutivo)
Base giuridica: art. 4 RDV nonché art. 28 della Convenzione di New York del 1954 sullo statuto degli apolidi (per gli apolidi riconosciuti).
Condizioni di diritto e di apprezzamento:
Il passaporto per persone straniere è rilasciato alle persone domiciliate in Svizzera che:
a) sono apolidi ai sensi della Convenzione di New York del 1954 e dispongono di un'autorizzazione di soggiorno svizzera — diritto;
b) sono considerate sprovviste di documenti di viaggio ai sensi dell'art. 10 RDV (assenza di un documento di viaggio valido dello Stato di origine e procacciamento impossibile o inesigibile per circostanze oggettive) e dispongono di un'autorizzazione di soggiorno svizzera B, C, F (ammissione provvisoria) o Ci — apprezzamento della SEM;
c) sono ammesse provvisoriamente in Svizzera (statuto F), senza tuttavia adempiere la qualità di rifugiato — apprezzamento della SEM.
Assenza di documenti di viaggio (art. 10 RDV): Una persona è considerata sprovvista di documenti di viaggio se non possiede un documento di viaggio valido del proprio Stato di origine e non le si può esigere di procurarsene uno presso le autorità del proprio Stato di origine (in particolare a causa di un pericolo incombente o di un'inesigibilità oggettiva). La valutazione dell'inesigibilità spetta alla SEM ed è basata sul singolo caso.
Validità: di regola 5 anni, in casi motivati inferiore.
Limitazioni di viaggio: i viaggi nello Stato di origine sono formalmente ammessi (per i titolari di un passaporto per stranieri senza protezione di rifugiato), ma a seconda dello statuto di soggiorno un viaggio nello Stato di origine può compromettere lo statuto di soggiorno (in particolare per le persone bisognose di protezione con statuto F, il cui motivo di protezione è proprio l'impossibilità di rientrare nello Stato di origine).
Tipo di documento C — Documento d'identità per persone straniere
Base giuridica: art. 13 RDV.
Condizioni di diritto:
Il documento d'identità è rilasciato alle persone domiciliate in Svizzera che:
a) sono sprovviste di documenti di viaggio ai sensi dell'art. 10 RDV, ma non adempiono le condizioni per un passaporto per persone straniere — ad es. in caso di identità non definitivamente chiarita;
b) necessitano di un documento di viaggio per uno scopo di viaggio unico e limitato nel tempo (ad es. una questione familiare o d'affari urgente).
Validità: di regola di breve durata e limitata allo scopo di viaggio concreto.
Obbligo del visto: Il documento d'identità non è riconosciuto come passaporto ordinario dalla maggior parte degli Stati terzi; un obbligo del visto e un contatto preventivo con l'ambasciata del Paese di destinazione sono la regola.
2. Procedura di domanda — passo per passo
Autorità competente: la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Sezione documenti di viaggio. Le domande vengono di regola presentate di persona presso un ufficio passaporti cantonale oppure presso la sede principale della SEM a Wabern; i dati biometrici (impronte digitali, immagine del viso) vengono rilevati sul posto.
Schema procedurale:
- Fissare un appuntamento presso l'ufficio passaporti cantonale o tramite il portale online della SEM.
- Compilare il modulo di domanda (modulo SEM «Domanda di rilascio di un documento di viaggio per persone straniere») e, se desiderato, trasmetterlo per via elettronica.
- Comparizione personale per il rilevamento biometrico (impronte digitali dal compimento del 12° anno di età; immagine del viso per tutti i richiedenti).
- Presentazione dei documenti (vedi sotto).
- Pagamento degli emolumenti anticipatamente o alla consegna.
- Durata di trattamento: di regola 10–15 giorni lavorativi dopo la presentazione completa della domanda; in caso di esame dell'assenza di documenti di viaggio fino a 8 settimane.
- Consegna del documento per invio raccomandato o per ritiro presso l'ufficio passaporti.
Lista di controllo dei documenti (generale, variabile a seconda del tipo di documento):
- carta di soggiorno per stranieri valida (B, C, F, Ci, A),
- atto di nascita o documento dello stato civile equivalente,
- prova dell'assenza di documenti di viaggio (per il passaporto per persone straniere / documento d'identità) — ad es. conferma negativa dell'ambasciata di origine che non è stato o non può essere rilasciato alcun documento di viaggio; corrispondenza con l'ambasciata di origine; indirizzo dell'ambasciata fuori dalla Svizzera, qualora lo Stato di origine non disponga di un'ambasciata in Svizzera,
- per i rifugiati riconosciuti: decisione d'asilo della SEM o prova equivalente della qualità di rifugiato,
- per gli apolidi: decisione di riconoscimento della SEM ai sensi dell'art. 31 LDIP in combinato disposto con la Convenzione di New York del 1954, oppure indizi dell'apolidia (documenti di nascita e di domicilio, prova della mancanza di cittadinanza),
- fototessera biometrica attuale (una viene scattata sul posto; quella portata con sé è una foto di riserva).
3. Emolumenti (stato 01.01.2024)
I seguenti emolumenti sono disciplinati nell'art. 17 RDV:
| Tipo di documento | Adulti | Minori (< 18) |
|---|---|---|
| Titolo di viaggio per rifugiati (5 anni) | CHF 90 | CHF 50 |
| Passaporto per persone straniere (5 anni) | CHF 145 | CHF 50 |
| Documento d'identità (di breve durata) | CHF 90 | CHF 50 |
| Procedura accelerata | + CHF 60 | + CHF 60 |
Gli emolumenti sono pagati anticipatamente. In caso di domanda respinta, gli emolumenti di regola non vengono restituiti.
4. Limitazioni di viaggio e obbligo del visto — ciò che i titolari devono sapere
Libertà di viaggio all'interno dell'UE/AELS: I titolari di un documento di viaggio svizzero con autorizzazione di soggiorno svizzera valida B, C, F o Ci sono esenti dall'obbligo del visto per viaggi fino a 90 giorni nell'arco di 180 giorni nello spazio Schengen (Codice Schengen). Per soggiorni superiori a 90 giorni si applicano le disposizioni nazionali di soggiorno del Paese di destinazione.
Viaggi in Stati terzi: La maggior parte degli Stati terzi esige un visto, che va richiesto anticipatamente presso la rispettiva rappresentanza all'estero. Il riconoscimento del documento di viaggio (in particolare del documento d'identità) non è garantito in tutti gli Stati terzi; si raccomanda un chiarimento preventivo con l'ambasciata del Paese di destinazione.
Viaggi nello Stato di origine — STRICT:
- I rifugiati riconosciuti (titolo di viaggio tipo A) non possono recarsi nello Stato di origine; un viaggio nello Stato di origine comporta di regola la revoca della qualità di rifugiato (art. 63 LAsi).
- I titolari F con motivo di protezione persecuzione dovrebbero chiarire preventivamente il viaggio nello Stato di origine con l'autorità cantonale della migrazione; senza chiarimento incombe la soppressione dell'ammissione provvisoria.
- I titolari B/C senza riferimento al rifugio non sottostanno a limitazioni statutarie di viaggio nello Stato di origine, ma sono vincolati alle regole sull'assenza del loro statuto di soggiorno (art. 61 LStrI: estinzione in caso di assenza superiore a 6 mesi senza notifica).
5. Rifiuto e ricorso
Un rifiuto di rilascio di un documento di viaggio viene comunicato sotto forma di decisione impugnabile della SEM. I motivi di rifiuto più frequenti sono:
- Assenza di documenti di viaggio non sufficientemente comprovata — la persona richiedente non ha documentato in misura sufficiente che procurarsi un documento di viaggio di origine non è possibile o esigibile;
- Identità non definitivamente chiarita — in particolare per le persone senza atto di nascita o documento dello stato civile equivalente;
- Riserve rilevanti per la sicurezza (raro, dipendente dal caso singolo);
- Decisione di allontanamento pendente o statuto di soggiorno non chiarito.
Ricorso: Le decisioni della SEM possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 31 LTAF. Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 50 PA). Si raccomanda una rappresentanza da parte di un avvocato specializzato in diritto degli stranieri/diritto d'asilo.
6. Smarrimento, furto, danneggiamento
Chi smarrisce o danneggia un documento di viaggio svizzero per persone straniere deve notificarlo senza indugio alla polizia (annuncio di smarrimento/furto) e alla SEM. Il rilascio di un documento sostitutivo segue la procedura di domanda ordinaria con un nuovo rilevamento biometrico. Smarrimenti ripetuti in un breve lasso di tempo possono comportare accertamenti approfonditi.
7. Riferimenti incrociati e ulteriori punti d'informazione
Articoli correlati: Rifugiato riconosciuto in Svizzera · Permesso N durante la procedura d'asilo · Ammissione provvisoria (permesso F) · Il permesso di dimora B · Il permesso di domicilio C · Glossario della legge sull'asilo (LAsi).
Enti ufficiali:
- SEM Sezione documenti di viaggio: Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern · Telefono: +41 58 465 11 11 · https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/reisedokumente.html
- Uffici passaporti cantonali: rispettiva autorità cantonale della migrazione (indirizzi tramite il portale della SEM).
- HEKS consultorio giuridico per richiedenti l'asilo (tutti i Cantoni): https://www.heks.ch
- Caritas Suisse Service Migration: https://www.caritas.ch
- AsyLex: https://www.asylex.ch
- Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR/SFH): https://www.fluechtlingshilfe.ch
Stato delle fonti: RDV (SR 143.5) al 01.01.2024 con ultima modifica del 2023 · LAsi SR 142.31 art. 59 · Convenzione di Ginevra del 1951 art. 28 · Convenzione di New York del 1954 art. 28 · prassi SEM al 1° trimestre 2026.
