Data di entrata in vigore: 01.01.2024. Stato: bozza iniziale AI · v3-minimal · v4 amplia la copertura completa dei frontalieri.

Di cosa si tratta

Chi possiede un permesso per frontalieri G — ovvero lavora in Svizzera ma risiede nella zona di confine di uno Stato limitrofo (Francia, Germania, Austria, Italia, Liechtenstein) — e intende trasferire il proprio domicilio in Svizzera, passa giuridicamente dal permesso G al permesso B (soggiorno ai sensi dell'ALC).

La procedura è, in linea di principio, semplice per i cittadini UE/AELS, poiché l'ALC, allegato I, art. 7 codifica il diritto di soggiorno dei lavoratori ALC con un rapporto di lavoro svizzero. Non esiste quindi una «domanda G→B» in quanto tale, bensì un primo rilascio del permesso B fondato sull'attività lavorativa svolta in Svizzera.

Schema della procedura

  1. Trasferimento del domicilio in Svizzera: stipulare un contratto di locazione, effettuare il cambio di abitazione, adeguare le assicurazioni.
  2. Notifica d'arrivo presso il Comune svizzero di domicilio entro 14 giorni dall'arrivo (LStrI art. 12 — vedi proc_kantonal_registration_14days.md).
  3. Domanda di permesso B presso l'Ufficio cantonale della migrazione: di norma il Comune trasmette la domanda all'autorità cantonale.
  4. Documenti:
    • carta d'identità / passaporto,
    • permesso G attuale (sostituito dal permesso B),
    • contratto di lavoro o conferma del datore di lavoro,
    • contratto di locazione o prova di proprietà dell'abitazione svizzera,
    • attestazione dell'assicurazione malattia (vedi sotto),
    • i dati biometrici vengono rilevati sul posto.
  5. Cambio di assicurazione malattia: i frontalieri sono spesso esentati dall'obbligo di assicurazione secondo la LAMal in virtù dell'accordo tra Francia e Svizzera (CMU-frontalieri) o di un altro sistema di uno Stato limitrofo. Con il trasferimento del domicilio in Svizzera, l'assicurazione secondo la LAMal in Svizzera diventa obbligatoria (vedi framework/fw_social_insurance_and_permit_impact.md).
  6. La notifica d'arrivo viene decisa — di norma entro 2–6 settimane.

Indicazioni pratiche

Obbligo di annuncio dei posti vacanti: non applicabile ai cittadini ALC — protezione ALC automatica.

Limitazione contingentale: non applicabile ai cittadini ALC.

Ricongiungimento familiare: il coniuge e i figli possono parimenti trasferirsi in Svizzera in virtù dell'ALC, allegato I, art. 3; il permesso B derivato può essere richiesto contestualmente o in un secondo momento.

Conseguenze fiscali: con il trasferimento del domicilio, la persona diventa assoggettata all'imposta in Svizzera. La ritenuta dell'imposta alla fonte per i frontalieri viene meno e al suo posto subentra la tassazione ordinaria. Dal punto di vista del permesso ciò è irrilevante, ma dal punto di vista fiscale costituisce un cambiamento della situazione di vita.

Circolazione stradale: conversione nella licenza di condurre svizzera entro 12 mesi dalla costituzione del domicilio (FZG art. 42).

Frontalieri di Stati terzi

I titolari di un permesso G provenienti da Stati terzi sono più rari (essenzialmente vecchi casi di coorte e casi particolari) e il passaggio al permesso B avviene tramite l'AIG art. 18-21 (attività lucrativa di cittadini di Stati terzi), con obbligo di annuncio dei posti vacanti ed eventualmente con limitazione contingentale. La presente scheda non tratta questo percorso; vedi permits/permit_b_resident.md per la via ordinaria di richiesta del permesso B per i cittadini di Stati terzi.

Cosa NON è questa scheda

  • non è una copertura completa dei frontalieri (vedi permits/permit_g_frontalier.md — rinviata a v4),
  • non è una consulenza fiscale sul cambio di domicilio,
  • non è una raccomandazione sulla scelta del Cantone di domicilio,
  • non è una consulenza sul percorso inverso (titolare B che diventa frontaliero).

Cross-Refs

permits/permit_b_resident.md · permits/permit_g_frontalier.md (stub v4) · proc_kantonal_registration_14days.md · le_canton_change_art37.md · framework/fw_fza_vfp_glossary.md · framework/fw_social_insurance_and_permit_impact.md.


Stato delle fonti: ALC allegato I dal 01.06.2002 con adeguamenti progressivi · AIG art. 35 dal 01.01.2024 · prassi SEM dal Q1 2026.

Obbligo di verifica: in caso di modifiche agli accordi bilaterali sui frontalieri (in particolare l'accordo CH-FR sulla sicurezza sociale, l'accordo CH-DE sui frontalieri).