Vivo qui · Ricongiungimento familiare
Far venire la Sua famiglia – prima che il termine la escluda.
Il coniuge e i figli celibi o nubili di età inferiore ai 18 anni possono raggiungerLa. Se si tratti di un diritto o di una decisione discrezionale dipende dal Suo permesso – e un termine scorre silenziosamente non appena è qui.

Questa pagina descrive il ricongiungimento familiare secondo la legge sugli stranieri e la loro integrazione – per i familiari di cittadini svizzeri, di persone domiciliate (C) e di titolari di un permesso di dimora (B o L). I cittadini UE/AELS fanno venire la famiglia in virtù della libera circolazione: un quadro più ampio, con altri termini. Gli statuti d'asilo, F e S seguono regole proprie, più severe.
Chi può venire
Il permesso da cui dipende il Suo ricongiungimento
Chi può raggiungerLa, e con quanta certezza, dipende dal Suo stesso statuto. La cerchia è ovunque la stessa – il coniuge e i figli celibi o nubili di età inferiore ai 18 anni –, ma la differenza tra un diritto e il potere discrezionale cambia tutto.
Familiari di cittadini svizzeri
Un dirittoIl coniuge e i figli celibi o nubili di età inferiore ai 18 anni di cittadini svizzeri hanno un diritto al permesso di dimora, purché coabitino.
- Unica condizione di base: la coabitazione.
- Altri familiari (figli fino a 21 anni, genitori a carico) solo tramite un permesso duraturo di uno Stato legato da un accordo sulla libera circolazione.
Familiari di persone domiciliate (C)
Un dirittoIl coniuge e i figli celibi o nubili di età inferiore ai 18 anni di un titolare di un permesso di domicilio hanno un diritto – se le cinque condizioni sono soddisfatte.
- Un diritto, ma legato all'abitazione, all'indipendenza finanziaria e alla lingua.
- Per i figli di età inferiore ai 18 anni la prova della lingua non è richiesta.
Familiari di titolari di una dimora (B / L)
DiscrezionalitàPer i titolari di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata il permesso « può » essere rilasciato – una decisione discrezionale dell'autorità, non un diritto.
- Le stesse cinque condizioni, ma senza un diritto garantito.
- L'autorità valuta; il permesso non è garantito.
« Un diritto » significa: se le condizioni sono soddisfatte, l'autorità deve rilasciare. « Discrezionalità » significa: può, ma non è tenuta a farlo. Questa differenza si legge sul Suo stesso permesso.
Le cinque condizioni
Ciò che deve essere soddisfatto per il ricongiungimento
Per i familiari di persone domiciliate e di titolari di una dimora (art. 43 e 44) valgono cinque condizioni. Devono essere tutte soddisfatte insieme.
Coabitazione: la famiglia vive insieme – salvo motivi gravi che giustifichino domicili separati.
Abitazione adeguata: un'abitazione sufficiente per la dimensione della famiglia.
Nessun aiuto sociale: la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.
Lingua: il coniuge si esprime nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio. Per il primo rilascio è sufficiente l'iscrizione a un corso di lingua; per la successiva proroga vanno comprovate competenze orali di almeno A1.
Nessuna prestazione complementare: la persona che fa venire la famiglia non percepisce prestazioni complementari annue e non le percepirebbe a causa del ricongiungimento.
Per i figli celibi o nubili di età inferiore ai 18 anni la condizione linguistica decade. Per i familiari di cittadini svizzeri (art. 42) è richiesta solo la coabitazione. Domicili separati restano possibili per motivi gravi, finché la comunità familiare sussiste.
Il termine
Cinque anni – e solo dodici mesi per i figli più grandi
Il diritto al ricongiungimento familiare è limitato nel tempo. Chi lo lascia scadere può ancora far venire la famiglia solo per gravi motivi familiari – e l'asticella è alta.
5anni
Coniuge e figli
12mesi
Figli di più di 12 anni
Il termine inizia con il rilascio del Suo permesso – oppure, se la famiglia si forma più tardi, con il matrimonio o la nascita.
Il termine di dodici mesi per i figli di più di dodici anni è la trappola più frequente: scade molto più in fretta dei cinque anni. Se mancato, solo il bene del minore riapre la porta.
Cosa presenta
I documenti da raccogliere
Quali documenti siano esattamente richiesti lo stabilisce il Cantone. Questi ne fanno quasi sempre parte – pianifichi per tempo la legalizzazione e la traduzione.
- Atto di matrimonio o prova dell'unione domestica registrata.
- Atti di nascita dei figli, con prova dell'autorità parentale ove necessario.
- Contratto di locazione o prova dell'abitazione con il numero di locali.
- Buste paga o prova di mezzi finanziari sufficienti.
- Prova delle conoscenze linguistiche o iscrizione a un corso di lingua.
- Passaporti di tutti i familiari che La raggiungono.
Gli atti esteri richiedono, a seconda del Paese d'origine, un'apostille o una legalizzazione e una traduzione ufficiale. Fa fede l'autorità cantonale della migrazione.
Dove valgono altre regole
Tre casi che questa pagina non copre
Se uno di questi punti La riguarda, valgono altre regole – ecco la via giusta.
Cittadini UE/AELS
Se fa venire la famiglia in virtù della libera circolazione, la cerchia è più ampia e il termine di cinque anni non si applica allo stesso modo. La panoramica mostra quale binario è il Suo.
Torna alla panoramicaAsilo, F o S
Per le persone ammesse provvisoriamente, i richiedenti protezione e i rifugiati, il ricongiungimento familiare segue condizioni e termini d'attesa propri, più severi.
Aiuto e punti di contattoPiù di 18 anni, genitori o dopo una separazione
I figli maggiorenni, i genitori o il soggiorno dopo una separazione seguono regole particolari che questa pagina non tratta. Descriva la Sua situazione a Clara.
Chiedere a Clara
Origine di queste indicazioni
Ultima verifica il 10.06.2026
Informazione generale, non una consulenza legale verificata da un avvocato. Termini e condizioni variano secondo il cantone e il caso specifico; fa fede l'autorità migratoria competente.
Fonti
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Chiedere a ClaraInformazione generale, non sostituisce una consulenza giuridica nel caso specifico.